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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24036/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un procedimento per appropriazione indebita aggravata dalla continuazione e dal concorso di persone, ipotizzata in danno del fondo comune di un'associazione sportiva dilettantistica, mediante bonifici e prelievi privi di causale attribuiti al presidente dell'associazione. La Procura aveva emesso un decreto di perquisizione personale, locale e informatica per acquisire dati utili alle indagini. Il Tribunale del riesame, decidendo in sede di rinvio dopo un precedente intervento della Cassazione, ha annullato il decreto ritenendo che l'associato non fosse persona offesa dal reato di appropriazione indebita in una associazione priva di quote o azioni e che, quindi, il querelante socio e presidente vicario non fosse legittimato a proporre querela; secondo il Tribunale, in caso di conflitto di interessi, la querela avrebbe dovuto essere deliberata dal consiglio direttivo quale atto di straordinaria amministrazione. Il Procuratore della Repubblica ha ricorso per cassazione deducendo che il Tribunale aveva erroneamente escluso la possibilità di derogare alle previsioni statutarie, con conseguente pregiudizio per la segretezza e l'efficacia delle indagini, e sostenendo che anche l'associato ha un interesse qualificato alla integrità patrimoniale dell'associazione e alla trasparenza della sua situazione patrimoniale, sicché può essere legittimato a proporre querela quale soggetto portatore di un interesse patrimoniale tutelato.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trento, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p. Ha ritenuto che il giudice di rinvio fosse vincolato al principio di diritto già enunciato nella precedente decisione rescindente e che non potesse eluderlo qualificando diversamente la fattispecie concreta. La Corte ha ribadito che, anche nell'ambito di una associazione sportiva dilettantistica, l'associato può essere titolare di utilità economiche e di un interesse patrimoniale alla corretta gestione del fondo comune, idonei a radicare la legittimazione a proporre querela per appropriazione indebita ai danni dell'ente. Il Tribunale dovrà quindi rinnovare il giudizio uniformandosi al principio di diritto fissato dalla Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 81, comma secondo, c.p.

    richiamato per la contestazione della continuazione nel reato ipotizzato

  • art. 110 c.p.

    richiamato per il concorso di persone nel reato ipotizzato

  • art. 646 c.p.

    norma incriminatrice dell'appropriazione indebita oggetto della prospettazione accusatoria

  • art. 16 lett. h) dello Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Ski Team

    invocato dal Tribunale per sostenere che la querela, in presenza di conflitto di interessi, dovesse essere deliberata dal consiglio direttivo come atto di straordinaria amministrazione

  • art. 38 cod. civ.

    richiamato per affermare che, nelle associazioni non riconosciute, la garanzia dei creditori è offerta anche dalla responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell'associazione

  • artt. 1321 e 1174 c.c.

    richiamati per valorizzare le utilità economiche e negoziali connesse alla qualità di associato

  • art. 24, primo comma, cod. civ.

    richiamato per sostenere la trasferibilità della qualità di associato a titolo oneroso

  • artt. 2500-octies cod. civ. e art. 6 d.lgs. n. 36/2021

    richiamati per evidenziare la possibile trasformazione dell'associazione in società di capitali e la conseguente aspettativa economica dell'associato

  • art. 309, comma 7, c.p.p.

    indicato quale base della competenza del tribunale di rinvio a seguito dell'annullamento

  • art. 38 c.c.

    norma civilistica funzionale a qualificare la struttura dell'associazione e la tutela patrimoniale dei creditori

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione sulla questione decisa e non può aggirarlo mediante una diversa qualificazione giuridica dei medesimi fatti, salvo conservare autonomia solo nella valutazione delle risultanze probatorie nei limiti compatibili con quel principio.
  • Nelle associazioni sportive dilettantistiche e, più in generale, negli enti senza fine di lucro, l'assenza di quote o azioni non esclude che l'associato sia portatore di un interesse patrimoniale qualificato alla corretta gestione del fondo comune e possa quindi essere considerato persona offesa ai fini della proposizione della querela per appropriazione indebita ai danni dell'ente.
  • La legittimazione a querelare per reati patrimoniali commessi in danno di un ente non può essere negata solo perché l'organo di rappresentanza coincide con il soggetto accusato del reato, dovendosi valorizzare la posizione sostanziale del soggetto che subisce la lesione del patrimonio comune.
  • Ai fini della legittimazione alla querela, rileva non soltanto la titolarità formale di una quota patrimoniale diretta, ma anche la sussistenza di utilità economiche indirette e di aspettative patrimoniali connesse alla qualità di associato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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