Cassazione Penale, Sentenza n. 20207/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava per cassazione la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per rapina continuata aggravata in concorso, detenzione e porto di armi da fuoco continuati in concorso, furti aggravati continuati in concorso e ricettazione in concorso. Il ricorso articolava due motivi principali: (1) censura di violazione di legge (art. 648 c.p.) e difetto di motivazione rispetto ai capi di ricettazione relativi a veicoli rubati, sostenendo che la condanna sarebbe basata solo sulla presenza fisica sui veicoli senza prova di acquisto/possesso o detenzione; (2) censura di violazione di legge (artt. 4 e 7 legge 2/10/1967, n.895) e difetto di motivazione in relazione al porto e detenzione di armi, dato che al momento di un arresto successivo erano stati rinvenuti solo "scacciacani" e altri coimputati erano stati assolti per porto abusivo, contestando la ricostruzione che autorizzerebbe una prova retroattiva sull'effettiva natura delle armi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, generico e non consentito. Quanto alla ricettazione, la Corte di appello era legittimata a ritenere la responsabilità del Pironti anche in assenza di materiale disponibilità delle autovetture, valorizzando il suo ruolo nella fase di programmazione e nell'organizzazione delle incursioni criminose e applicando il consolidato principio che chi è trovato in relazione con refurtiva e non rende spiegazioni attendibili può essere ritenuto responsabile. Quanto al porto di armi, la Cassazione ha condiviso la valutazione dei giudici di merito secondo cui il giudizio abbreviato è deciso allo stato degli atti acquisiti all'atto della sua ammissione e che elementi successivamente emersi non potevano essere utilizzati; inoltre l'esito di processi paralleli con rito diverso non è vincolante. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma sulla ricettazione è stata interpretata in combinato con la giurisprudenza consolidata: la responsabilità può essere ricavata non solo dalla materiale disponibilità della cosa, ma anche dalla partecipazione alla fase programmatica e organizzativa che rende "necessaria" la preventiva adesione concorsuale alla ricettazione; inoltre chi è collegato a refurtiva e non fornisce spiegazioni attendibili può essere ritenuto responsabile.
art. 4 e art. 7, legge 2 ottobre 1967, n. 895
Richiamate dalla difesa in relazione al porto/detenzione di armi; la Corte ha ritenuto che l'argomento (presenza di "scacciacani" in un arresto successivo) non impedisca la valutazione del porto in relazione agli episodi oggetto del giudizio abbreviato, sia per il quadro probatorio acquisito sia per i limiti dell'ammissione al rito speciale.
art. 438 e ss. cod. proc. pen.
Riferiti al rito abbreviato: la Corte ha ribadito che il giudizio abbreviato è posto allo stato degli atti acquisiti all'atto dell'ammissione e che elementi nuovi successivamente prodotti normalmente non possono essere utilizzati nel giudizio abbreviato.
art. 441, comma 5, cod. proc. pen.
La Corte osserva che l'imputato avrebbe potuto invocare i poteri integrativi del giudice previsti da tale norma, ma non lo ha fatto; ciò evidenzia il limite dell'introduzione di ulteriori prove dopo l'ammissione al rito abbreviato.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Richiamata per la disciplina della trattazione scritta del procedimento in Cassazione in mancanza di richiesta di discussione orale; giustificazione procedurale della trattazione senza udienza.
Massime di principio
- La partecipazione stabile e reiterata alla fase di pianificazione e organizzazione di delitti che comportano l'uso di beni provento di furto può legittimare la responsabilità per ricettazione anche in assenza della materiale disponibilità della refurtiva.
- Nel rito abbreviato il giudice decide sullo stato degli atti acquisiti al momento dell'ammissione: prove sopravvenute dopo tale momento non sono normalmente utilizzabili, salvo specifiche eccezioni e interventi del difensore.
- Esiti diversi in processi relativi agli stessi fatti ma con riti diversi per differenti imputati (es. rito ordinario vs rito abbreviato) non vincolano il giudice che procede con un rito diverso.
- Per la ricettazione, la giurisprudenza consente di fondare la responsabilità anche su elementi indiziari che, letti nel loro insieme, escludono spiegazioni credibili circa l'origine della cosa.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici, non generici o basati su rivalutazioni di merito; motivi manifestamente infondati o che richiedono valutazioni di merito sono inammissibili.
- La scelta difensiva del rito (es. abbreviato) incide su efficacia e ammissibilità delle prove e sulle possibilità difensive successive; occorre valutare attentamente i rischi processuali connessi.
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