Sentenza del 28/07/2015 n. 3373 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
testo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Serit Sicilia ha impugnato la sentenza di primo grado sostenendo che l'iscrizione ipotecaria non fosse illegittima per la sola mancata comunicazione prevista dall'art. 50 del d.P.R. 602/1973. Ha contestato inoltre il mancato riconoscimento della documentazione relativa alle notifiche delle cartelle, affermando che il contribuente avrebbe dovuto proporre querela di falso e che il giudice avrebbe invertito l'onere della prova. La società ha sostenuto che le cartelle fossero state regolarmente notificate, che l'intimazione di pagamento non fosse condizione di validità dell'ipoteca e che non vi fosse prescrizione del credito, in ragione di asseriti atti interruttivi.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto irregolari le notifiche eseguite al portiere senza la successiva raccomandata prevista dall'art. 139 c.p.c., nonché viziata l'iscrizione ipotecaria per la mancata previa notifica delle intimazioni di pagamento e per l'omessa indicazione, nelle relate, delle ricerche delle persone abilitate a ricevere l'atto. Ha inoltre ritenuto prescritto il credito, non essendo stati provati atti interruttivi nel periodo rilevante, e ha rilevato che l'ipoteca era stata iscritta per intero su immobili dei quali la contribuente possedeva soltanto la quota di 2/9. Le iscrizioni ipotecarie sono state quindi dichiarate nulle. Serit Sicilia è stata condannata alle spese di entrambi i gradi, liquidate in euro 500,00 per il primo grado ed euro 800,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
eventuale previo decorso del termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento
La decisione considera rilevante, ai fini della legittimità dell'azione cautelare, il rispetto degli adempimenti successivi alla cartella, inclusa la previa intimazione di pagamento quando necessaria; la mera decorrenza del termine non è stata ritenuta sufficiente nel caso concreto.
La norma disciplina l'ipoteca esattoriale, ma l'iscrizione deve comunque rispettare i presupposti procedurali, gli obblighi di comunicazione e i limiti derivanti dalla titolarità del bene.
notifica al portiere dello stabile
La notifica consegnata al portiere richiede il rispetto delle formalità previste dalla norma, compreso l'invio della successiva raccomandata informativa; la sua omissione può determinare l'invalidità della notifica.
termine di cinque anni per i crediti IRPEF e contributo sanitario
Il credito tributario si prescrive se, nel periodo rilevante, l'amministrazione non prova atti idonei a interrompere la prescrizione.
termine di prescrizione relativo all'ILOR
Anche per i crediti ILOR il decorso del termine senza prova di atti interruttivi impedisce la validità della successiva riscossione coattiva.
presentazione dell'atto di appello presso la Commissione Tributaria Provinciale
La Commissione ha ritenuto tempestivo e ammissibile, sotto questo profilo, l'appello presentato secondo le modalità previste.
Massime di principio
- Un'iscrizione ipotecaria esattoriale richiede il rispetto delle formalità procedurali previste dalla legge; la mancata previa intimazione di pagamento, quando necessaria, può comportare l'illegittimità dell'iscrizione.
- La notifica al portiere non è automaticamente valida: devono essere rispettate tutte le formalità, inclusa la raccomandata informativa prevista dall'art. 139 c.p.c. e, secondo il caso concreto, la documentazione delle ricerche delle persone abilitate a ricevere l'atto.
- In caso di contestazione delle copie delle cartelle o delle relate, l'ente di riscossione deve fornire una prova documentale adeguata della notifica e della regolarità degli atti; la prova non può essere sostituita da mere affermazioni.
- Il contribuente può contestare la prescrizione se l'ente non dimostra, con atti specifici e validamente notificati, l'interruzione del termine tra la cartella e l'ipoteca.
- L'ipoteca non può eccedere i diritti reali effettivamente appartenenti al debitore: l'iscrizione sull'intero immobile è illegittima se il contribuente possiede soltanto una quota.
- In controversie analoghe è opportuno verificare separatamente la validità delle notifiche, la presenza delle intimazioni, la prescrizione di ciascuna annualità e la proporzionalità dell'iscrizione rispetto alla quota di proprietà del debitore.
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