Sentenza del 28/07/2015 n. 101 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
IMPOSTA DI REGISTRO - Cessione di credito - Operazioni di finanziamento - Esenzione IVA - Imposta di registro in misura fissa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa cessione di credito è stata ricondotta all'operazione finanziaria cui accede. Poiché le operazioni di finanziamento sono esenti da IVA, trova applicazione il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro; di conseguenza, la cessione deve essere assoggettata all'imposta di registro in misura fissa e non proporzionale.
Esito
Favorevole al Non determinabile dal testo fornito
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale di una cessione di credito prestata a garanzia di un fido utilizzabile su conto corrente. Per stabilire se applicare l'imposta di registro in misura proporzionale o fissa, occorre qualificare la natura dell'operazione e verificare il suo rapporto con l'IVA. La cessione, essendo funzionalmente collegata a un'operazione di finanziamento più ampia, non conserva autonomia giuridica e fiscale, ma segue il regime dell'operazione principale.
Norme richiamate
Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro
Quando un'operazione rientra nel campo IVA, anche se esente, l'imposta di registro non si applica in misura proporzionale, ma, ove prevista, in misura fissa.
Disciplina IVA delle operazioni di finanziamento
Le operazioni di finanziamento sono esenti da IVA; la cessione di credito collegata e strumentale al finanziamento ne segue il trattamento fiscale.
Massime di principio
- Per determinare l'imposta applicabile a una cessione di credito occorre valutarne la funzione concreta e il collegamento con eventuali operazioni principali, non soltanto la forma contrattuale.
- Una cessione di credito prestata come garanzia o componente di un finanziamento può perdere la propria autonomia fiscale e seguire il regime dell'operazione finanziaria principale.
- Se l'operazione principale è un finanziamento esente da IVA, opera il principio di alternatività e l'imposta di registro è generalmente dovuta in misura fissa, anziché proporzionale.
- La qualificazione fiscale richiede di verificare l'unitarietà economica e funzionale dell'operazione e il rapporto di accessorietà tra cessione e finanziamento.
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