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Sentenza

Sentenza del 28/07/2015 n. 248 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Certificato di agibilità non prescritto ai fini dell'agevolazione prima casa

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di liquidazione per revocare le agevolazioni relative alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sostenendo che gli acquirenti non avessero dimostrato il recupero degli immobili alla destinazione abitativa originaria mediante la produzione del certificato di agibilità. I contribuenti hanno contestato sia la tardività dell'avviso sia, nel merito, l'insussistenza dei presupposti per la revoca, documentando l'inserimento degli immobili in una zona soggetta a piano di recupero e l'esecuzione di lavori sugli impianti elettrici, di riscaldamento e igienico-sanitari, oltre alla tinteggiatura e ad altri interventi edilizi.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dei contribuenti. Ha respinto l'eccezione di decadenza, ritenendo che l'imposta richiesta avesse natura complementare, in quanto derivante dalla revoca di un'agevolazione, e non natura principale. Nel merito, ha stabilito che l'agevolazione richiede l'inserimento dell'immobile in un piano di recupero e la realizzazione di interventi di recupero da parte dell'acquirente, ma non impone la produzione di un certificato di agibilità, non previsto dalla legge n. 168/1982 né dagli artt. 27 e seguenti della legge n. 457/1978. L'onere di provare l'insussistenza dei requisiti agevolativi gravava sull'Ufficio, che non lo ha assolto. Le fatture e la documentazione prodotte dagli acquirenti sono state ritenute sufficienti a dimostrare interventi di recupero rilevanti. L'avviso di liquidazione è stato quindi sostanzialmente annullato e le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 5, legge 22 aprile 1982, n. 168

    «Nell'ambito dei piani di recupero di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata purché convenzionati, di cui agli articoli 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n. 457, ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano il recupero, si applicano le imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa.»

    L'agevolazione si applica quando gli immobili sono inseriti in un piano di recupero previsto dalla legge e l'acquirente realizza gli interventi di recupero. La norma non contempla il certificato di agibilità come requisito necessario.

  • Artt. 27 e seguenti, legge 5 agosto 1978, n. 457

    Le disposizioni individuano i piani di recupero cui rinvia la legge n. 168/1982; secondo la Commissione, non prevedono l'obbligo di produrre un certificato di agibilità per conservare l'agevolazione.

  • Art. 31, legge 5 agosto 1978, n. 457

    «Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti» e comprendono manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica.

    Gli interventi agevolabili possono comprendere anche opere su impianti elettrici, di riscaldamento e igienico-sanitari, nonché altri lavori riconducibili alle categorie di recupero previste dalla norma.

  • Art. 76, comma 2, lettera a), D.P.R. n. 131/1986

    Il termine triennale di decadenza dalla registrazione opera per l'imposta principale; non si applica automaticamente all'imposta complementare derivante dalla revoca di un beneficio fiscale.

  • Art. 42, D.P.R. n. 131/1986

    L'imposta richiesta per effetto della revoca dell'agevolazione è stata qualificata come imposta complementare, poiché non deriva da un maggior valore accertato ma dal venir meno dei presupposti del beneficio.

  • Cassazione, sentenza n. 8480/2009

    «Incombe all'ufficio tributario l'onere di provare l'insussistenza dei presupposti dell'agevolazione.»

    In caso di revoca di un'agevolazione fiscale, l'Amministrazione deve dimostrare concretamente la mancanza dei requisiti, senza limitarsi a richiedere al contribuente documenti non prescritti dalla legge.

  • Cassazione, sentenza n. 11786/2008

    È richiamato il principio secondo cui deve esserci un'effettiva e piena attuazione del piano di recupero; nel caso concreto, tuttavia, la documentazione dei lavori è stata ritenuta sufficiente.

Massime di principio

  • La revoca di un'agevolazione fiscale non può fondarsi sulla richiesta di un documento o requisito non espressamente previsto dalla normativa applicabile.
  • Quando l'Amministrazione contesta la spettanza di un beneficio, deve provare i fatti concreti che dimostrano l'insussistenza dei requisiti; non può trasferire integralmente sul contribuente l'onere di provare il contrario.
  • Per le agevolazioni connesse a interventi di recupero edilizio, la prova può essere fornita mediante documentazione oggettiva dei lavori, come fatture, autorizzazioni edilizie, relazioni tecniche e documenti relativi agli impianti.
  • Il certificato di agibilità attesta normalmente condizioni di utilizzabilità dell'immobile, ma non costituisce automaticamente prova necessaria dell'esecuzione degli interventi di recupero, salvo che una specifica disposizione lo richieda.
  • Occorre distinguere tra imposta principale e imposta complementare: in caso di revoca di un'agevolazione, il termine di decadenza può decorrere dal momento in cui risulta definitivamente mancata l'attuazione dell'impegno agevolato, e non necessariamente dalla data di registrazione dell'atto.
  • La documentazione dei lavori deve comunque dimostrare interventi effettivi e riconducibili alle categorie normative di recupero; non è sufficiente la mera intenzione di eseguire lavori o una generica appartenenza dell'immobile a una zona di recupero.

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