Sentenza del 28/07/2015 n. 249 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Per il contratto di agenzia non è richiesto l'atto scritto, per cui va assoggettato a ritenuta il maxi-pagamento finale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione del rapporto intercorso tra la società F e il rappresentante commerciale M e, conseguentemente, l'obbligo di applicare la ritenuta d'acconto sul pagamento finale di 1.500.000 euro. La società sosteneva che non esistesse un contratto di agenzia, anche perché mancava un accordo scritto, non vi era esclusiva e il pagamento avrebbe avuto natura esclusivamente transattiva. La Commissione ha invece ritenuto prevalente la qualificazione del rapporto come contratto di agenzia, considerando l'attività risultante dalla visura camerale, la durata e continuità del rapporto, le precedenti fatture per provvigioni soggette a ritenuta, la causale della fattura finale quale "indennità di fine rapporto" e il riferimento ai criteri dell'art. 1751 c.c.
La decisione
L'appello della società è stato respinto e la sentenza di primo grado è stata confermata. È stato ritenuto corretto il recupero della ritenuta d'acconto di 300.000 euro sulla somma di 1.500.000 euro, nonché la sanzione di 90.000 euro per omesso versamento. La Commissione ha inoltre dichiarato inammissibili le nuove eccezioni proposte in appello ai sensi dell'art. 57, comma 2, del D.Lgs. 546/1992 e ha condannato la società al pagamento delle spese processuali, liquidate in 7.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 25-bis del D.P.R. 600/1973
La norma impone l'applicazione della ritenuta d'acconto sulle provvigioni corrisposte nell'ambito di rapporti di agenzia e rappresentanza. Nel caso concreto, la ritenuta avrebbe dovuto essere applicata anche sull'indennità finale collegata al rapporto di agenzia.
Art. 6, comma 2, del D.P.R. 917/1986
Le somme percepite in sostituzione di redditi o comunque collegate a compensi professionali o provvigionali conservano la relativa natura fiscale. Pertanto, anche se qualificato come indennità o pagamento transattivo, l'importo finale restava soggetto a ritenuta.
Art. 1751 del Codice civile
La norma disciplina l'indennità spettante all'agente alla cessazione del rapporto. Il richiamo a tale disposizione nella fattura e negli accordi tra le parti è stato considerato un elemento significativo per qualificare il rapporto come agenzia.
Art. 57, comma 2, del D.Lgs. 546/1992
Nel giudizio tributario d'appello non possono essere proposte nuove eccezioni, salvo quelle rilevabili d'ufficio. Le nuove contestazioni della società, tra cui quelle relative a ENASARCO e all'IVA, non sono state quindi esaminate.
Art. 409 del Codice di procedura civile
Il precedente ricorso davanti al giudice del lavoro è stato considerato un ulteriore indizio dell'inquadramento del rapporto nell'ambito delle collaborazioni riconducibili all'attività di agenzia.
Disciplina civilistica della forma del contratto di agenzia
La forma scritta è richiesta ad probationem e non ad substantiam: la sua mancanza non rende nullo il rapporto, ma incide sui mezzi di prova. Ai fini fiscali, l'esistenza e la natura del rapporto possono essere ricostruite attraverso documenti e circostanze oggettive diverse dal contratto scritto.
Massime di principio
- L'assenza di un contratto scritto non esclude automaticamente l'esistenza di un rapporto di agenzia né l'applicazione dei relativi obblighi fiscali.
- Per qualificare fiscalmente un rapporto conta la sua natura sostanziale, desumibile dall'attività effettivamente svolta e dall'insieme degli elementi documentali e comportamentali, non soltanto dal nome attribuito dalle parti al pagamento.
- Un'indennità finale o una somma corrisposta in sede transattiva può essere soggetta a ritenuta quando rappresenta economicamente la remunerazione o la cessazione di un rapporto di agenzia.
- Sono particolarmente rilevanti la qualifica professionale del percettore, la continuità del rapporto, le precedenti fatture per provvigioni, la causale della fattura finale e i riferimenti normativi utilizzati dalle parti.
- L'assenza di esclusiva non esclude necessariamente il contratto di agenzia, poiché l'esclusiva non è un elemento essenziale del rapporto.
- Nel giudizio tributario d'appello occorre riproporre tempestivamente le eccezioni già formulate e non introdurre nuove contestazioni, salvo quelle rilevabili d'ufficio.
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