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Sentenza

Sentenza del 28/07/2015 n. 310 - Comm. Trib. Prov. Forlì

IMPOSTA DI REGISTRO - Divisione giudiziale - Valore dei beni eccedente quello spettante al condividente sulla massa comune - Tassazione in misura proporzionale - Legittimità - Mancato pagamento del prezzo - Irrilevanza - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la legittimità dell’imposta proporzionale di registro applicata a una sentenza di divisione giudiziale nella parte in cui alcuni condividenti avevano ricevuto beni di valore superiore alla quota loro spettante sulla massa comune, con obbligo di corrispondere un conguaglio in denaro. Il contribuente sosteneva che l’effetto traslativo fosse subordinato al pagamento del conguaglio e che, pertanto, l’imposta proporzionale non fosse ancora dovuta. La questione era quindi se il mancato pagamento del prezzo o del conguaglio potesse incidere sulla tassazione dell’atto.

La decisione

La tassazione proporzionale è stata ritenuta legittima limitatamente al valore dei beni eccedente la quota spettante al condividente sulla massa comune. Il fatto che il pagamento del conguaglio o del prezzo fosse previsto come condizione dell’effetto traslativo è stato considerato irrilevante, poiché tale condizione dipendeva dalla mera volontà dell’acquirente e doveva quindi essere qualificata come condizione meramente potestativa. Ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del d.P.R. n. 131/1986, gli atti sottoposti a tale condizione non sono considerati soggetti a condizione sospensiva ai fini dell’imposta di registro. È stata quindi confermata la correttezza dell’operato dell’Ufficio.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 27, comma 3

    Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti sottoposti a condizione meramente potestativa.

    La condizione consistente nel pagamento del prezzo o del conguaglio, quando dipende dalla mera volontà dell’acquirente, non sospende la tassazione proporzionale dell’atto.

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 34

    Nella divisione, l’imposta proporzionale si applica alla parte di valore dei beni assegnati che eccede la quota spettante al condividente sulla massa comune.

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tariffa, art. 37, comma 8, n. 1, lett. a)

    La disposizione è richiamata quale base tariffaria per la tassazione degli atti giudiziari soggetti a imposta di registro.

  • Codice civile, art. 2932

    La sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso è assimilata, ai fini fiscali, a una sentenza con effetto traslativo, anche quando il pagamento del prezzo sia previsto come condizione.

Massime di principio

  • Nelle divisioni giudiziali, l’imposta proporzionale di registro si applica alla parte di valore ricevuta da un condividente oltre la quota che gli spettava sulla massa comune.
  • Il mancato pagamento del conguaglio o del prezzo non impedisce necessariamente l’applicazione immediata dell’imposta proporzionale, soprattutto quando il pagamento dipende dalla scelta dell’acquirente.
  • Una clausola che subordina il trasferimento al pagamento del prezzo può essere considerata condizione meramente potestativa e non vera condizione sospensiva ai fini dell’imposta di registro.
  • La qualificazione fiscale dell’atto dipende dagli effetti giuridici prodotti dalla sentenza e dall’eventuale eccedenza rispetto alla quota originaria, non dal solo fatto che il pagamento non sia ancora avvenuto.
  • In situazioni analoghe, occorre distinguere tra una divisione meramente dichiarativa, tassata secondo le regole proprie della divisione, e un’assegnazione eccedente la quota, assimilabile a un trasferimento oneroso e soggetta a imposta proporzionale.

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