Sentenza del 28/07/2015 n. 211 - Comm. Trib. Prov. Mantova
ACCERTAMENTO - SOCIETÀ DI PERSONE - Attività illecite - Socio ignaro - Imputazione del reddito - Violazione capacità contributiva - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa tributaria è stata ritenuta non sostenibile nei confronti della socia ignara. Gli elementi indiziari e probatori hanno dimostrato che la ricorrente non conosceva e non avrebbe potuto conoscere la situazione economica e l’attività della società, nonostante fosse formalmente ancora socia. L’imputazione del reddito è stata quindi considerata lesiva del principio della capacità contributiva.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato l’imputazione del reddito societario e la conseguente pretesa tributaria, sostenendo di essere stata soltanto socia formale e di non avere avuto conoscenza, né possibilità concreta di conoscenza, dell’attività economica e della situazione della società. L’imposizione nei suoi confronti sarebbe quindi stata contraria al principio della capacità contributiva, non essendo riferibile a una ricchezza da lei effettivamente conosciuta o conseguita.
Norme richiamate
Articolo 53 della Costituzione italiana
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
La pretesa tributaria deve essere collegata a una capacità contributiva effettiva e riferibile al soggetto. La mera qualità formale di socio, in presenza della prova dell’assoluta estraneità e ignoranza rispetto all’attività societaria, non è sufficiente a giustificare l’imputazione del reddito.
Massime di principio
- Nelle società di persone il reddito può essere imputato ai soci in base alla partecipazione societaria, ma tale meccanismo non può operare automaticamente quando il contribuente dimostri di essere rimasto solo formalmente socio e di essere stato completamente estraneo alla gestione e all’attività economica.
- La contestazione dell’imposizione richiede elementi concreti e convergenti che provino sia la mancata conoscenza dell’attività societaria sia l’impossibilità di acquisirla, non essendo sufficiente una generica dichiarazione di ignoranza.
- Il principio della capacità contributiva può impedire l’imposizione di redditi formalmente riferibili al contribuente ma non riconducibili a una ricchezza da lui effettivamente conosciuta, controllabile o conseguita.
- La posizione formale risultante dai registri societari è rilevante, ma può essere superata da prove documentali e indiziarie idonee a dimostrare l’estraneità sostanziale del socio, come l’assenza di poteri gestori, la mancata partecipazione alle decisioni e l’impossibilità concreta di conoscere la situazione societaria.
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