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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26317/2021 del 29/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da una sentenza di primo grado resa dal Tribunale, pubblicata nell'agosto 2014, rispetto alla quale la società ricorrente aveva proposto appello separato. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile tale appello per tardività, mentre ha poi deciso nel merito l'altro appello riunito. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, in sostanza, la violazione della disciplina sulla sospensione feriale dei termini processuali: ha sostenuto che, poiché la sentenza di primo grado era stata pubblicata nel 2014 e il termine lungo di impugnazione era annuale, avrebbe dovuto applicarsi anche per il 2015 la sospensione feriale di 46 giorni prevista dalla normativa previgente, con conseguente tempestività dell'appello notificato il 28 ottobre 2015. Ha inoltre evocato, in modo poco chiaro, una possibile violazione dell'art. 112 c.p.c. e ha prospettato un dubbio di costituzionalità della disciplina che ha ridotto la sospensione feriale a 31 giorni dal 2015.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che la riduzione della sospensione feriale da 46 a 31 giorni, disposta dal d.l. n. 132 del 2014 conv. in l. n. 162 del 2014, si applica a decorrere dall'anno 2015 a tutti i termini processuali in corso in quell'anno, indipendentemente dalla data di introduzione del giudizio, secondo il principio tempus regit actum. Nel caso concreto, il termine lungo per impugnare, decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, era ancora pendente nel 2015 e quindi andava maggiorato della sola sospensione di 31 giorni; ne consegue che l'appello era effettivamente tardivo. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato. È stata inoltre esclusa l'applicabilità dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per ragioni temporali.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    il termine lungo di impugnazione va computato tenendo conto della sospensione feriale applicabile nel periodo in cui il termine è in corso

  • art. 112 c.p.c.

    richiamo effettuato dalla ricorrente in modo non dirimente; la censura non è stata accolta

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma procedurale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 16, comma 3, d.l. n. 132 del 2014

    la riduzione della sospensione feriale decorre dall'anno 2015 ed è immediatamente applicabile ai termini processuali in corso in quell'anno

  • L. n. 162 del 2014

    conversione del d.l. n. 132 del 2014 che ha reso effettiva la riduzione del periodo di sospensione feriale

  • art. 1 L. n. 742 del 1969

    testo novellato: sospensione feriale dei termini dal 1 al 31 agosto, applicabile dal 2015

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    la Corte esclude la sua applicabilità per ragioni temporali, poiché il giudizio di primo grado era iniziato prima dell'entrata in vigore della L. n. 69 del 2009

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • d.m. n. 55 del 2014

    richiamato per la liquidazione delle spese di lite

  • art. 10 Cost.

    richiamo alla questione di costituzionalità prospettata dalla ricorrente, ritenuta non pertinente o comunque non fondata

Massime di principio

  • La riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali si applica immediatamente ai termini che siano in corso nell'anno di efficacia della nuova disciplina, anche se il giudizio è stato introdotto prima.
  • Per il computo del termine lungo di impugnazione occorre applicare la sospensione feriale vigente nell'anno in cui il termine è ancora pendente, senza che la data di inizio del processo comporti una ultrattività della disciplina previgente.
  • In assenza di una norma transitoria espressa, non può presumersi che la precedente durata della sospensione feriale continui ad operare per il solo fatto che la sentenza impugnata sia stata pubblicata sotto il regime anteriore.
  • La questione di legittimità costituzionale della riduzione della sospensione feriale non è fondata quando la norma sia univocamente interpretabile nel senso della sua applicazione ai termini processuali decorrenti dal 2015 e non risulti una compressione irragionevole del diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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