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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22522/2022 del 18/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte venditrice)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio ex art. 2932 c.c. relativo al trasferimento di un immobile sito nel Comune di Varano de' Melegari. Dopo una precedente cassazione con rinvio, la Corte d'appello di Firenze, in sede rescissoria, aveva disposto il trasferimento del bene a favore dei promittenti acquirenti, ritenendo sufficiente l'offerta del prezzo residuo e valorizzando il fatto che la somma di lire 20.000.000, qualificata come acconto e caparra, era già stata offerta prima della domanda giudiziale e ingiustamente rifiutata dai promittenti venditori, con conseguente mora del creditore. I ricorrenti hanno proposto sei motivi: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 158 e 383 c.p.c., assumendo che la causa fosse stata decisa dalla medesima sezione che aveva già conosciuto il precedente giudizio cassato; 2) violazione dell'art. 2932 c.c. per avere la Corte d'appello considerato completa l'offerta di pagamento, sebbene non comprendesse anche la somma di lire 20.000.000; 3) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2932 c.c. per asserita pronuncia ultra/extrapetita; 4) omesso esame del fatto decisivo della mancata corresponsione della caparra, rispetto alla quale non vi sarebbe stata alcuna offerta; 5) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2932 c.c. per avere disposto, in caso di rifiuto del pagamento, il deposito su libretto postale della somma dovuta, ritenuto estraneo alla domanda; 6) violazione degli artt. 91 e 385 c.p.c. per la regolazione delle spese del precedente giudizio di appello e per l'applicazione dei parametri del DM 55/2014.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso il vizio di composizione del giudice di rinvio, affermando che la competenza funzionale riguarda l'ufficio giudiziario individuato dalla sentenza rescindente e non la sezione o i magistrati persone fisiche; inoltre, i ricorrenti non avevano allegato e provato che la decisione di rinvio fosse stata assunta dagli stessi magistrati che avevano pronunciato la sentenza cassata. Ha ritenuto infondati anche i motivi relativi al prezzo residuo e alla caparra, osservando che la Corte territoriale aveva già accertato che la somma di lire 20.000.000 era stata offerta prima della domanda e rifiutata dal venditore, con conseguente mora creditoris, sicché l'offerta dei promittenti acquirenti era idonea nell'ambito del meccanismo di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre. Ha escluso altresì la violazione del divieto di ultrapetizione, richiamando il principio per cui il giudice può qualificare giuridicamente i fatti e applicare la norma corretta, purché resti nei limiti della domanda. Infine, ha confermato che il giudice del rinvio deve rideterminare integralmente le spese del giudizio di appello e ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse la censura sui parametri del DM 55/2014, poiché non era stato indicato alcun concreto pregiudizio. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità e disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    Disciplina l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto; la Corte ha ritenuto che la decisione di trasferimento e la gestione dell'offerta del prezzo rientrassero nel relativo meccanismo applicativo.

  • art. 383 c.p.c.

    La sentenza di rinvio individua l'ufficio giudiziario davanti al quale deve svolgersi il giudizio rescissorio; non rilevano le sezioni interne o le persone fisiche dei magistrati.

  • art. 158 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per dedurre una nullità della sentenza, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 360 c.p.c.

    Indica i vizi dedotti in cassazione; nel caso concreto tutti i motivi sono stati reputati infondati o, per uno di essi, inammissibili.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda o su questioni estranee, ma può qualificare giuridicamente i fatti dedotti senza incorrere in ultrapetizione.

  • art. 113 c.p.c.

    Esprime il principio iura novit curia: il giudice può attribuire diversa qualificazione giuridica ai fatti e applicare la norma corretta.

  • art. 1206 c.c.

    Il rifiuto ingiustificato del pagamento da parte del promittente venditore è stato valorizzato come fonte di mora creditoris.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in tema di regolazione delle spese di lite, poi confermata dal giudice di rinvio.

  • art. 385 c.p.c.

    Il giudice del rinvio deve rideterminare integralmente le spese del giudizio di appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrevano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • D.M. n. 55 del 2014

    Parametro di liquidazione delle spese; la censura sul suo utilizzo è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, la violazione della regola sull'alterità del giudice va riferita all'ufficio giudiziario competente e non alla singola sezione o ai magistrati persone fisiche; chi deduce il vizio deve allegare e provare che la decisione sia stata assunta dagli stessi magistrati già intervenuti nella fase cassata.
  • In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, l'offerta del prezzo può ritenersi idonea anche quando il residuo importo sia stato già offerto separatamente prima della domanda e il rifiuto del creditore abbia determinato mora creditoris.
  • Il divieto di ultrapetizione non è violato quando il giudice, a parità di fatti allegati, attribuisce al rapporto la corretta qualificazione giuridica e applica il meccanismo legale previsto, senza attribuire un bene diverso da quello domandato.
  • La censura sulle spese processuali è infondata quando il giudice del rinvio si limita a rideterminare integralmente le spese del grado, come gli compete; la doglianza sui parametri di liquidazione è inammissibile se non è indicato un concreto pregiudizio.
  • Nel ricorso per cassazione, il motivo che denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo richiede che il fatto sia davvero decisivo e non già superato da una motivazione di merito coerente con gli atti richiamati dalla sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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