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Sentenza

Sentenza n. 82/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, Sezione Seconda, n. 3215/2023, resa tra le parti

Giustizia amministrativa202400151

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 3215/2023, che aveva dichiarato estinto il giudizio quanto al pagamento delle somme dovute e disposto la prosecuzione dell’ottemperanza mediante acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 o accordo con pagamento differito

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni appellate)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia traeva origine da due giudicati del TAR: la sentenza n. 883/2011, che aveva accertato l’illegittimità dell’occupazione e disposto il risarcimento secondo i criteri dell’art. 34, comma 4, c.p.a., escludendo la restituzione e indirizzando le parti verso il trasferimento del bene; e la sentenza n. 657/2021, che aveva ordinato al Consorzio ASI di dare esecuzione mediante decreto di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, con corresponsione dell’indennizzo pari al valore venale maggiorato del 10 per cento e del risarcimento per l’occupazione illegittima. Il Consorzio non ottemperava. Nel frattempo veniva avviata la liquidazione coatta amministrativa, caratterizzata da rilevanti passività, pignoramenti e assenza di liquidità immediatamente disponibile. Il TAR, con la sentenza appellata, aveva ritenuto estinto il giudizio relativamente alla corresponsione delle somme, ordinando comunque al Commissario ad acta di acquisire il bene ai sensi dell’art. 42-bis o mediante accordo con pagamento futuro. La Curatela appellava sostenendo che il Commissario ad acta potesse sostituirsi al Commissario liquidatore anche nella liquidazione dell’attivo, nel reperimento delle risorse e nel pagamento del credito, e contestando la legittimità di un’acquisizione subordinata a un pagamento differito. Le amministrazioni chiedevano la sospensione o il differimento del giudizio in attesa delle trattative, richieste respinte per mancanza di elementi concreti.

La decisione

Il CGARS ha respinto l’appello, ma ha precisato il contenuto dell’attività dovuta. Ha escluso la sospensione o il differimento del giudizio. Ha affermato che, secondo i giudicati formatisi, il Consorzio deve procedere all’acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001 e non può limitarsi a rinviare indefinitamente la scelta. Tuttavia, il Commissario ad acta non può sostituirsi al Commissario liquidatore nella gestione dell’intera liquidazione coatta amministrativa, perché ciò richiederebbe la liquidazione dell’attivo, la formazione dello stato passivo, il piano di riparto, eventuali azioni giudiziali ed esecutive e il rispetto della par condicio creditorum, incidendo sui diritti di creditori estranei al giudizio e su segmenti riservati alla giurisdizione ordinaria. Il potere sostitutivo del Commissario ad acta coincide con i poteri amministrativi esercitabili dall’amministrazione e non può estendersi ad attività giurisdizionali o alla gestione complessiva della procedura concorsuale. L’unica attività immediatamente possibile è l’emanazione del decreto di acquisizione ex art. 42-bis, con quantificazione delle somme dovute e inserimento del credito nello stato passivo secondo l’ordine e i privilegi stabiliti dalla legge. Ai sensi dell’art. 42-bis, comma 4, il trasferimento della proprietà è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento: il decreto resta quindi inefficace sino al pagamento. Il giudice non può riconoscere in questa sede grado, ordine o privilegio al credito, trattandosi di questione incidente sui diritti degli altri creditori e riservata alla procedura concorsuale e al giudice ordinario. Le spese sono state compensate tra le parti costituite e dichiarate irripetibili nei rapporti con le parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    L'atto è notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute

    L’amministrazione deve scegliere tra restituzione con ripristino e acquisizione sanante; nel caso concreto i giudicati impongono l’acquisizione. Il decreto deve quantificare le somme, ma il trasferimento della proprietà resta inefficace sino al pagamento.

  • art. 42-bis, comma 1, d.P.R. 327/2001

    Il provvedimento di acquisizione deve comprendere l’indennizzo corrispondente al valore venale del bene, maggiorato del 10 per cento per il danno non patrimoniale.

  • art. 42-bis, comma 3, d.P.R. 327/2001

    Il risarcimento per l’occupazione illegittima è stato riferito agli interessi sul valore venale, secondo i criteri già stabiliti dal giudicato.

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    Consente al giudice di stabilire i criteri per la determinazione della somma dovuta e di demandarne la quantificazione e l’adempimento successivi.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È richiamato in relazione alla riqualificazione della domanda e alla necessità di sottoporre al contraddittorio le questioni rilevate d’ufficio.

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza e il relativo potere sostitutivo non consentono al giudice o al Commissario ad acta di oltrepassare i limiti della giurisdizione amministrativa e di commissariare integralmente una procedura concorsuale.

  • art. 2741 c.c.

    i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione

    La liquidazione coatta amministrativa deve rispettare la par condicio creditorum e l’ordine delle cause legittime di prelazione.

  • art. 310, comma 1, d.lgs. 14/2019

    Il deposito in cancelleria dello stato passivo ne determina l’esecutività e consente le impugnazioni previste dalla disciplina concorsuale.

  • artt. 206 e 207 d.lgs. 14/2019

    Prevedono le impugnazioni relative allo stato passivo, confermando la natura giurisdizionale della fase successiva al suo deposito.

  • art. 1355 c.c.

    Il pagamento previsto dall’art. 42-bis come condizione dell’efficacia dell’acquisizione non è una condizione meramente potestativa nulla, perché dipende da un’attività amministrativa non arbitraria ma inserita nella procedura di regolarizzazione.

Massime di principio

  • In presenza di un’occupazione illegittima, l’amministrazione è titolare di un dovere di porre fine alla situazione antigiuridica, scegliendo tra la restituzione del bene previa rimessione in pristino e l’acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001; il privato può sollecitare l’esercizio di tale potere, ma non può imporre all’amministrazione una delle due opzioni, salvo che il giudicato abbia già conformato la scelta e imposto l’acquisizione.
  • Quando il giudicato abbia imposto l’adozione di un provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis, la sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa dell’ente non consente al Commissario ad acta di sostituirsi integralmente al Commissario liquidatore per acquisire e liquidare l’attivo, formare lo stato passivo, predisporre il piano di riparto e promuovere le azioni giudiziali necessarie al reperimento delle risorse.
  • Il potere del Commissario ad acta coincide con i poteri amministrativi esercitabili dall’amministrazione in base al giudicato e non può estendersi ad attività riservate alla giurisdizione ordinaria o incidenti sui diritti di creditori estranei al giudizio, poiché ciò violerebbe la loro difesa e la par condicio creditorum.
  • In una procedura di liquidazione coatta amministrativa, il giudice dell’ottemperanza non può ordinare il soddisfacimento preferenziale del credito del ricorrente senza rispettare la formazione dello stato passivo, l’ordine dei privilegi e il piano di riparto; il grado e la prelazione del credito non possono essere stabiliti nel giudizio di ottemperanza se incidono sui diritti degli altri creditori.
  • Il decreto di acquisizione ex art. 42-bis può essere emanato con la quantificazione delle somme dovute e con l’inserimento del credito nella procedura concorsuale, ma il passaggio della proprietà è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento e il decreto resta inefficace fino all’integrale corresponsione delle somme.
  • Il pagamento quale condizione legale dell’efficacia del provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis non integra una condizione meramente potestativa nulla, quando l’evento dipenda dalla disponibilità delle risorse e dall’espletamento della procedura concorsuale secondo regole non arbitrarie.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione illegittima e acquisizione sananteGiudizio di ottemperanza
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
SottomaterieDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereRiparto di giurisdizioneEfficacia ed esecutorietà

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