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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44558/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 125, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (ottenimento indebito dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato). Il ricorrente deduceva illogicità della motivazione nel giudizio di bilanciamento fra circostanze: sostenne che la Corte territoriale, nel confermare l'equivalenza tra attenuante generica e aggravante, aveva argomentato come se fossero state contestate più aggravanti mentre in realtà era contestata una sola aggravante (la falsa attestazione di reddito inferiore ai limiti di legge per ottenere il beneficio).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'errore materiale della Corte d'appello (uso del termine "aggravanti" al plurale) non abbia inciso sulla correttezza del giudizio: la Corte territoriale ha effettivamente considerato la gravità del fatto, il reddito dichiarato rispetto a quello accertato (4.423,00 euro dichiarati contro 38.296,81 euro accertati) e le ragioni che avevano motivato l'applicazione dell'art. 62-bis c.p., valutandole comunque insufficienti per una riduzione della pena al di sotto del minimo edittale non aggravato. Per tali ragioni il motivo non supera il vaglio di ammissibilità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 125, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    art. 125, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Norma invocata per il reato contestato: il ricorrente è stato ritenuto responsabile per aver ottenuto indebitamente l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato mediante falsa attestazione del reddito.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Il giudice di primo grado aveva richiamato questa disposizione nel valutare le circostanze personali dell'imputato; la Corte d'appello ha esaminato tali ragioni ma le ha ritenute insufficienti a ridurre la pena al di sotto del minimo edittale.

  • art. 133 cod. pen.

    Principi utilizzati per il bilanciamento fra circostanze: la Corte di Cassazione richiama che il giudice di appello non incorre in vizio di motivazione se dimostra di aver considerato e valutato coerentemente gli elementi indicati dall'art. 133 c.p.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per l'imposizione della somma dovuta alla Cassa delle Ammende a carico del ricorrente in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso e della sua responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende in caso di colpevolezza nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Un errore materiale o di forma (es. uso del plurale 'aggravanti' anziché 'aggravante') non incide sull'ammissibilità del ricorso se dalla motivazione emerge chiaramente che il giudice ha valutato concretamente gli elementi richiesti dalle norme (art. 133 c.p.)
  • Nel giudizio di bilanciamento fra circostanze spetta al giudice motivare la prevalenza o l'equivalenza tra attenuanti e aggravanti; la valutazione di merito non è sindacabile in Cassazione se la motivazione è logica e coerente e considera i dati significativi
  • Per contestare validamente il bilanciamento delle circostanze in sede di cassazione è necessario dimostrare un vizio di motivazione sostanziale (omissione, contraddittorietà o illogicità) e non limitarsi a censurare espressioni formali
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle Ammende se sussiste colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (art. 616 c.p.p.)
  • La discrezionalità giudiziale nel commisurare la pena e nel bilanciare circostanze eterogenee è ampia, ma deve risultare da una motivazione che consideri esplicitamente gli elementi prescritti dalla legge

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