Cassazione Penale, Sentenza n. 44455/2022 del 23/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca (diretta e per equivalente) nei confronti della "West Transport s.r.l." e del suo legale rappresentante Lipot. Il ricorrente denunciava, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., inosservanza di norme processuali (artt. 125, 309 e 321 c.p.p.) perché il decreto di sequestro sarebbe stato privo di motivazione in ordine al "periculum in mora"; inoltre contestava che il Tribunale del riesame aveva illegittimamente integrato una motivazione inesistente invece di annullare il provvedimento, in contrasto con gli orientamenti delle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile/rifiutato, ritenendolo manifestamente infondato. Ha ritenuto che il giudice a quo avesse valutato il profilo del "periculum in mora" e che, comunque, il Tribunale del riesame aveva legittimamente integrato la motivazione rispetto al decreto originario, recependo l'insegnamento delle Sezioni Unite. Si è affermato che l'impugnazione davanti al Tribunale del riesame ha effetti evolutivi e consente al giudice di integrare un'apparente carenza motivazionale nei provvedimenti cautelari reali. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione agli elementi del provvedimento cautelare: la Corte ha ritenuto che il giudice avesse valutato gli elementi necessari, e che l'integrazione motivazionale operata dal riesame fosse legittima.
art. 309 cod. proc. pen.
Richiamato in tema di competenze e valutazioni sui provvedimenti cautelari: non è stata rilevata nullità per carenza motivazionale rilevante dopo l'integrazione del riesame.
art. 321 cod. proc. pen.
Norma sulle misure cautelari: la Corte ha ritenuto che il requisito del "periculum in mora" fosse stato considerato o comunque legittimamente integrato nel provvedimento del riesame.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Fondamento formale del motivo di ricorso (inosservanza di norme processuali a pena di nullità); la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché la carenza motivazionale era stata validamente integrata dal giudice del riesame.
art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000
Norma sostanziale che prevede la confisca per equivalente in materia tributaria: la Corte ha considerato che il sequestro era funzionale a tale confisca e che quindi l'obbligo motivazionale (anche sul "periculum in mora") sussiste.
art. 240, comma 2, n. 2 c.p.
Richiamato per distinguere i casi di confisca diretta e i casi disciplinati da norme speciali; la Corte ha precisato che l'obbligo motivazionale opera anche per i sequestri strumentali alla confisca obbligatoria di tipo diverso da quello dell'art. 240, comma 2, n.2.
Sezioni Unite, sentenza n. 36959 del 2021
Orientamento richiamato come recente principio che richiede motivazione anche per i sequestri finalizzati alla confisca per equivalente; il Tribunale di riesame ha recepito tale insegnamento correggendo l'impostazione precedente.
Sez. 3, sentenza n. 58541 del 13/11/2018 (Romito)
Precedente che afferma il carattere evolutivo dell'impugnazione davanti al Tribunale del riesame e la possibilità per quest'ultimo di integrare l'insufficiente motivazione del provvedimento del giudice di prime cure; la Corte lo utilizza per legittimare l'integrazione motivazionale operata dal riesame.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la liquidazione delle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/6/2000
Centrale nella valutazione dell'onere di non procedibilità a titolo di colpa: la Corte di Cassazione la cita per affermare che, pur condannando il ricorrente alle spese, non sussistevano ragioni per ritenere che il ricorso fosse privo di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, motivo per cui è stata disposta una somma equitativa alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il requisito del "periculum in mora" deve essere valutato e motivato anche nei sequestri strumentali alla confisca per equivalente; la mancanza di tale motivazione può essere rilevante, ma non sempre conduce all'annullamento automatico se il giudice del riesame legittimamente integra la motivazione.
- L'impugnazione davanti al Tribunale del riesame ha efficacia evolutiva: il giudice del riesame ha pienezza di cognizione e può integrare o correggere le carenze motivazionali del provvedimento del primo grado.
- Se il tribunale di secondo grado recepisce e integra i principi giurisprudenziali più recenti (es. Sezioni Unite), l'originaria viziosità formale può essere sanata, rendendo infondato il gravame in cassazione.
- Nel proporre ricorso per carenza motivazionale è importante dimostrare che la carenza sia insanabile o che l'integrazione effettuata dal riesame sia sostanzialmente inesistente; altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e, in via equitativa, a versamenti alla Cassa delle ammende, salvo che sussista colpa grave della parte nella determinazione dell'inammissibilità.
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