Cassazione Penale, Sentenza n. 44450/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Richiamando il pronunciamento delle Sezioni Unite del 29/09/2022, ha rilevato che la modifica dell'art. 578-bis c.p.p. del 2019 ha natura sostanziale e non può essere applicata retroattivamente in mala partem; perciò ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa alla conferma della confisca disposta in primo grado e ha disposto la restituzione dei beni all'avente diritto
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma, da parte della Corte d'Appello, della confisca per equivalente del profitto relativo al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (capo 3), nonostante il reato fosse stato dichiarato estinto per prescrizione; censura della legittimità dell'applicazione dell'art. 578-bis c.p.p. nella versione novellata del 2019 a fatti commessi anteriormente alla modifica e del difetto di motivazione sul carattere sanzionatorio della confisca per equivalente
Norme richiamate
La novella del 2019 ha inserito un richiamo alle disposizioni sulla confisca previste nel codice penale; le Sezioni Unite hanno ritenuto che la disposizione, avendo effetti sostanziali, non possa trovare applicazione retroattiva in danno dell'imputato
Norma del codice penale richiamata dalla modifica normativa che disciplina la confisca collegata a reati di specifica natura; il richiamo nel procedimento processuale ha ampliato il novero delle ipotesi di confisca ma, per come interpretato dalle Sezioni Unite, non può operare retroattivamente
Nel ricorso è richiamata anche la nozione introdotta nel dibattito giurisprudenziale relativa a disposizioni del codice penale connesse alla confisca; la Corte territoriale aveva fatto riferimento all'articolo nella motivazione, ma la Cassazione valuta la questione alla luce della portata retroattiva della novella
art. 25 Cost.
Principio costituzionale del divieto di retroattività in malam partem delle norme penali; è invocato per escludere l'applicazione retroattiva della nuova disciplina della confisca che aggrava la posizione dell'imputato
Pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, 29/09/2022
Decisione di legittimità che ha stabilito che la modifica del 2019 all'art. 578-bis c.p.p. non può avere efficacia retroattiva perché introduce effetti di natura sostanziale in danno dell'imputato; la Cassazione nel caso concreto si è attenuta a tale principio
Sezioni Unite, pronunce del 2015 (riferimento dottrinale/giurisprudenziale)
Riferimento ai precedenti delle Sezioni Unite sul carattere sanzionatorio della confisca per equivalente, richiamati dalla difesa e rilevanti per la valutazione della retroattività e della natura della misura
Massime di principio
- La confisca per equivalente, quando qualificata come misura di natura sanzionatoria, non può essere estesa retroattivamente da una novella normativa che aggrava la posizione dell'imputato, per effetto del divieto di retroattività in malam partem sancito dall'art. 25 Cost.
- Se una modifica normativa amplia o cambia la disciplina della confisca con effetti sostanziali, essa si applica solo ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore; per fatti anteriori occorre applicare la disciplina vigente al tempo del fatto.
- Nel giudizio di cassazione, l'assenza di motivazione del giudice di merito sul punto della retroattività o sulla natura sanzionatoria della confisca può portare all'annullamento della statuizione sulla confisca; la questione è rimessa ai principi assoluti di diritto costituzionale e di interpretazione giurisprudenziale consolidata.
- Quando la condanna per il reato è estinta per prescrizione, la conferma successiva della confisca disposta in primo grado richiede un'analisi rigorosa della base normativa: se la confisca è stata estesa a seguito di una norma più favorevole o più sfavorevole, è necessario verificare la compatibilità con il principio di irretroattività.
- In presenza di pronunce delle Sezioni Unite su materia di retroattività e natura delle misure patrimoniali, i tribunali devono adeguarsi a tali principi e motivare in concreto la scelta applicativa; in caso contrario la Cassazione può annullare la parte della decisione relativa alla confisca e ordinare la restituzione dei beni
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