Cassazione Penale, Sentenza n. 44454/2022 del 23/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 17/12/2021 che confermava la condanna di Sosso per omessa dichiarazione e per occultamento/distruzione di scritture contabili (d.lgs. 74/2000). Il ricorrente, tramite difensore avv. Paolo Chicco, articolava due motivi: (1) violazione di legge (artt. 5 e 10 d.lgs. n.74/2000) e vizio di motivazione per l'affermazione di responsabilità, sostenendo che la condanna si sarebbe basata su mere presunzioni non corroborate e che mancava motivazione sull'elemento soggettivo; (2) violazione di legge (artt. 99 e 133 c.p.) e vizio di motivazione in materia di determinazione della pena, con censura della qualificata recidiva ritenuta dalla Corte territoriale e della mancanza di adeguata argomentazione sulla sua sussistenza e sul mancato riconoscimento della riduzione massima per le attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte di appello avesse fornito adeguata motivazione e indicato elementi di riscontro alle ricostruzioni presuntive (tra cui la quantificazione dei ricavi tramite consultazione della banca dati V.I.E.S., l'assenza di documentazione contabile idonea e l'incongruità della merce rinvenuta), nonché argomentato in modo congruo la sussistenza dell'elemento soggettivo volto all'evasione. Sul secondo motivo ha ritenuto congrua la valutazione della Corte territoriale circa la sussistenza della recidiva qualificata, motivata con riferimento alla pluralità, alla specificità e alla gravità dei precedenti, e congrua la scelta di bilanciare detta recidiva con le attenuanti generiche riconosciute. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5
Norma relativa al delitto di omessa dichiarazione; la Corte ha ritenuto legittima la ricostruzione dei ricavi (superamento della soglia di punibilità) anche sulla base di dati V.I.E.S. e di elementi indiziari integrativi
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10
Norma relativa al reato di occultamento o distruzione di scritture contabili; la Corte ha considerato provato l'occultamento/distruzione in funzione dell'assenza di documentazione e dell'illecito intento evasivo
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Previsioni sulle specifiche censure ammissibili in cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto che le censure non raggiungessero la soglia di fondatezza essendo la motivazione della Corte territoriale adeguata
codice penale, art. 99
Criteri generali di determinazione della pena; la Corte ha applicato tali criteri motivando la sussistenza della recidiva qualificata e il relativo incremento
codice penale, art. 133
Principi per la determinazione della pena e per il bilanciamento di aggravanti e attenuanti; la Corte ha ritenuto congruo il bilanciamento tra recidiva qualificata e attenuanti generiche
codice di procedura penale, art. 173 disp. att.
Regole formali per la sintesi dei motivi: il ricorso è stato sintetizzato conformemente a tale disposizione
codice di procedura penale, art. 616
Disposizione che regola l'onere delle spese nel giudizio di cassazione: il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese
decreto-legge n. 137/2020, art. 23, commi 8 e 9 (convertito)
Norme che hanno disciplinato la trattazione in udienza camerale (modalità della trattazione del procedimento); il procedimento è stato trattato con tali modalità
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla valutazione sulla natura del ricorso e alla determinazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle Ammende; utilizzata per escludere colpa grave nella presentazione del ricorso
Massime di principio
- Le deduzioni di responsabilità basate su presunzioni sono ammissibili se la Corte fornisce elementi extrinseci di riscontro: ricostruzioni tramite banche dati (es. V.I.E.S.), l'assenza di scritture contabili e la natura delle merci possono costituire riscontri adeguati
- La Corte di merito deve motivare anche l'elemento soggettivo; una motivazione sintetica ma coerente e riferita alle circostanze concrete (finalità evasiva desumibile dal comportamento) è sufficiente per resistere al controllo di legittimità
- La qualificazione della recidiva richiede motivazione sulla pluralità, specificità e gravità dei precedenti; il bilanciamento fra recidiva qualificata e attenuanti generiche è legittimo se adeguatamente argomentato (approccio dell'equivalenza può essere accettato)
- In cassazione le censure generiche sulla mancata o insufficiente motivazione sono difficili da far valere se la motivazione della Corte d'appello è completa, lineare e coerente; è necessario indicare punti specifici di lacuna o contraddittorietà
- Ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e pagamento alla Cassa delle Ammende; va valutata con attenzione la sussistenza di colpa nella presentazione del ricorso
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