Cassazione Penale, Sentenza n. 44458/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva rigettato la loro opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p., con cui chiedevano in via principale la revoca della confisca ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 sull'immobile del padre e, in subordine, il riconoscimento della persistente opponibilità dell'ipoteca da loro acquisita (in quanto terzi cessionari in buona fede del credito ipotecario). Contestavano in particolare la valutazione del G.i.p. secondo cui sarebbero stati interposti/simulati creditori finalizzati a impedire esecuzioni e la confisca, denunciando violazione di legge e travisamento della prova rispetto alla data e alla natura della cessione del credito, alla definitività del titolo (decreto ingiuntivo) e alla documentazione che attesterebbe l'acquisto a titolo oneroso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Pordenone in diversa persona fisica per nuovo giudizio. La Corte ha censurato la motivazione del G.i.p. ritenendola insufficiente ad integrare l'affermazione di interposizione o simulazione: ha ricordato che la verifica della buona fede del terzo va compiuta con riguardo al momento dell'acquisizione del credito e che elementi temporali successivi (es. atti compiuti durante il processo contro il padre) non sono di per sé decisivi senza adeguata prova. Ha altresì sottolineato che la qualificazione di credito come "apparente" o di cessione come "simulata" richiede un concreto confronto con la documentazione e con la definitività dell'accertamento del credito.
Norme richiamate
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
norma sulla reiezione de plano delle opposizioni all'esecuzione; il G.i.p. aveva rigettato gli atti ex art. 667, comma 4, cui i ricorrenti hanno fatto ricorso per cassazione
art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
prevede la confisca per equivalente su beni ritenuti profitto del reato; la confisca è obbligatoria ma non determina automaticamente l'estinzione dei diritti reali preesistenti se il terzo può provare buona fede
art. 2843 cod. civ.
richiamato in relazione all'opponibilità dell'ipoteca all'Erario: la giurisprudenza consente che la garanzia sia opponibile se il terzo era in buona fede
Sez. U, n. 9 del 28/04/1999 (Bacherotti, Rv. 213511 - 01)
principio consolidato secondo cui la confisca non estingue automaticamente i diritti di pegno preesistenti se i terzi dimostrano buona fede e affidamento incolpevole
Sez. 6, n. 2334 del 15/10/2014 (Italfondiario s.p.a., Rv. 263281 - 01)
afferma che la verifica della buona fede del terzo va riferita al momento della stipula del contratto di garanzia o della successione nel rapporto giuridico; principio applicato anche alla materia delle misure di confisca
art. 337-sexies cod. civ.
menzionato nel provvedimento impugnato
richiamato dal G.i.p. in relazione all'assegnazione della casa coniugale; la Corte segnala che quel richiamo appare non decisivo e che l'assegnazione era contestata nelle risultanze
Massime di principio
- La buona fede del terzo creditore va valutata con riguardo al momento dell'acquisizione del credito/garanzia e, in caso di successione nel rapporto, alle circostanze in cui la successione si è realizzata.
- La confisca per equivalente è obbligatoria ma non estingue automaticamente diritti reali preesistenti se il terzo prova di essere un acquirente in buona fede e di aver fatto affidamento incolpevole sul titolo.
- L'attribuzione di interposizione o simulazione richiede motivazione adeguata e prove concrete: sospetti fondati sul comportamento successivo alla cessione (es. interventi processuali o annotazioni effettuate durante il procedimento penale) non sono sufficienti di per sé.
- Il giudice deve confrontare la documentazione contrattuale e probatoria (es. decreti ingiuntivi, atti di cessione, prove di pagamento) prima di dichiarare la cessione come fittizia o il credito come apparente.
- Il diritto reale di garanzia trasferito conserva il grado e l'opponibilità, salvo che emerga prova contraria di mala fede o di simulazione al momento dell'acquisto; i ritardi nell'esercizio del credito possono essere indizio ma non prova conclusiva di interposizione.
- Se la motivazione del giudice dell'esecuzione è insufficiente o contraddittoria va disposta l'annullamento con rinvio per nuovo esame, eventualmente ad altro giudice.
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