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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33484/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da una proprietaria di un immobile confinante, la quale lamentava che, durante i lavori di riattazione del fabbricato dei vicini, fosse stato demolito e ricostruito un casotto con occupazione di parte del cortile comune e restringimento del varco di accesso. In primo grado la domanda di riduzione in pristino veniva accolta; in appello i convenuti censuravano soprattutto l'accertamento dello sconfinamento, sostenendo che la Corte territoriale avesse aderito a una seconda consulenza tecnica d'ufficio fondata essenzialmente su mappe catastali e senza adeguata confutazione della prima CTU. Con il ricorso per cassazione il ricorrente deduceva violazione di norme processuali e costituzionali, lamentando che la sentenza d'appello avesse fatto proprie conclusioni peritali difformi da quelle precedenti, senza disporre rinnovo o integrazione della consulenza tecnica, in particolare mediante saggi sulle fondazioni, per accertare l'esistenza di termini certi e la reale linea di confine.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato preliminarmente che il ricorso non era stato notificato a tutti i litisconsorti necessari, ma ha ritenuto superflua l'integrazione del contraddittorio poiché il ricorso era comunque prima facie inammissibile. Nel merito, ha osservato che il motivo tendeva in sostanza a una rivalutazione del materiale probatorio e delle conclusioni delle consulenze tecniche, attività non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la scelta del giudice di merito di disporre o meno indagini tecniche integrative o rinnovare la CTU rientra nel suo potere discrezionale e, nel caso concreto, la sentenza d'appello aveva già fornito adeguata motivazione sulle ragioni di inattendibilità della prima perizia e sulla preferenza accordata alla seconda. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 331 c.p.c.

    in presenza di litisconsorzio necessario, l'impugnazione dovrebbe essere notificata a tutte le parti necessarie; tuttavia l'integrazione del contraddittorio può essere omessa quando il ricorso sia prima facie inammissibile e l'adempimento determinerebbe solo un inutile aggravio processuale.

  • art. 111 Cost.

    il diritto alla ragionevole durata del processo impone di evitare attività processuali inutili o meramente formalistiche.

  • artt. 6 e 13 CEDU

    sono richiamati come fondamento del principio di ragionevole durata e di effettività della tutela processuale.

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    attribuiscono al giudice il potere-dovere di dirigere il processo evitando formalità superflue e ritardi ingiustificati.

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato in relazione al principio del contraddittorio e alla partecipazione delle parti al processo.

  • art. 24 Cost.

    richiamato come garanzia delle difese processuali delle parti.

  • art. 61 c.p.c.

    norma evocata dal ricorrente per contestare il governo della consulenza tecnica.

  • art. 62 c.p.c.

    norma evocata dal ricorrente per contestare il governo della consulenza tecnica.

  • art. 116 c.p.c.

    norma evocata dal ricorrente in tema di valutazione delle prove.

  • art. 132 c.p.c.

    norma evocata dal ricorrente con riferimento al contenuto/motivazione della sentenza.

  • art. 191 c.p.c.

    norma evocata dal ricorrente in tema di consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 195 c.p.c.

    norma evocata dal ricorrente in tema di CTU e osservazioni delle parti.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    norma evocata dal ricorrente per contestare l'adeguatezza della motivazione tecnica.

  • art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    i motivi sono formalmente incardinati su violazione di legge e vizio motivazionale, ma la Corte li qualifica come sostanziale richiesta di riesame del merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    in caso di doppia conforme, il controllo sulla motivazione è ulteriormente limitato; nel caso concreto la censura è stata comunque ritenuta diretta a una rivalutazione del fatto.

  • art. 112 c.p.c.

    si precisa che il mancato espresso rigetto dell'istanza di rinnovazione della CTU non integra omessa pronuncia, potendo semmai rilevare sul piano motivazionale.

  • art. 1102 c.c.

    la pavimentazione di parte del cortile comune è ritenuta attività rientrante nel legittimo uso della cosa comune, non costituendo di per sé illecito.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, co. 17, L. n. 228/2012

    ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002, applicato per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il controllo di legittimità non consente di ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o delle risultanze peritali quando la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge o vizio motivazionale, mira in realtà a una diversa ricostruzione del fatto.
  • La scelta del giudice di merito di disporre, integrare o rinnovare la consulenza tecnica d'ufficio rientra nel suo potere discrezionale e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata e logicamente coerente.
  • Nel caso di doppia conforme, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ulteriormente ristretto e la denuncia di errori valutativi delle prove è inammissibile quando non indichi un vero vizio di legittimità.
  • In presenza di litisconsorzio necessario, la mancata notifica del ricorso a tutte le parti del giudizio di merito non impone l'integrazione del contraddittorio quando il ricorso sia già manifestamente inammissibile, poiché il processo non deve essere appesantito da attività inutili.
  • L'uso della cosa comune ex art. 1102 c.c. può comprendere anche interventi materiali come la pavimentazione di una parte del bene comune, purché non ne venga alterata la destinazione o impedito il pari uso agli altri partecipanti.

Come è indicizzato

MaterieProprietàPossessoImmaginazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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