Cassazione Civile, Ordinanza n. 05750/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia concerne l'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a contributi di bonifica e di miglioramento fondiario per l'anno 2005. La commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente, ritenendo che la debenza del contributo richiedesse non solo l'inclusione del fondo nel perimetro consortile, ma anche la prova di un vantaggio diretto e specifico per l'immobile derivante dalle opere di bonifica, e rilevando che il consorzio non aveva prodotto documentazione sufficiente sul perimetro di contribuenza e sulla ripartizione delle quote. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 21 R.D. 215/1933 e dell'art. 860 c.c., contestando l'idea che il rapporto tra ente consortile e proprietari fosse di natura privatistica e che la contribuzione fosse dovuta solo per recupero delle spese delle opere di bonifica; con il secondo ha denunciato violazione della normativa sui contributi di bonifica, in particolare della l. reg. Calabria n. 11/2003 e del R.D. n. 215/1933, censurando l'affermazione secondo cui il versamento si fonderebbe sul solo beneficio fondiario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, osservando che la sentenza impugnata aveva correttamente applicato i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 188/2018: il contributo consortile non può essere imposto per il solo fatto dell'inclusione del bene nel comprensorio, ma richiede la sussistenza di un beneficio concreto per l'immobile derivante dall'attività di bonifica. Nel caso concreto, la CTR aveva riconosciuto la natura tributaria del contributo e si era conformata a tali principi, sicché la decisione di merito è stata confermata. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge sui contributi di bonifica.
art. 21 R.D. n. 215/1933
Richiamato dal ricorrente a sostegno della disciplina dei contributi consortili di bonifica.
Richiamato dal ricorrente per contestare la ricostruzione della CTR sul presupposto della contribuzione consortile.
legge reg. Calabria n. 11/2003, art. 23, comma 1, lett. a)
La Corte richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale della previsione che imponeva il contributo per le spese istituzionali indipendentemente dal beneficio fondiario.
legge reg. Calabria n. 13/2017, art. 1
Richiamata come intervento legislativo successivo che ha novellato la disciplina regionale, imponendo il contributo ai proprietari che traggono un beneficio dall'attività di bonifica.
art. 24 legge reg. Calabria n. 11/2003
Richiamato in relazione ai piani di classifica e ai criteri di determinazione del contributo.
art. 119 Cost.
È il parametro costituzionale rispetto al quale la Corte costituzionale ha ritenuto illegittimo l'assoggettamento al contributo senza beneficio.
art. 53 Cost.
Richiamato per affermare che la capacità contributiva giustifica l'imposizione solo in presenza di un beneficio concreto per l'immobile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il contributo consortile di bonifica ha natura tributaria e non può essere imposto per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica.
- Il presupposto della debenza del contributo è l'esistenza di un beneficio concreto e specifico per l'immobile, consistente nella conservazione, fruizione o incremento del suo valore per effetto delle opere o dell'attività di bonifica.
- La disciplina regionale non può trasformare il contributo consortile in un'imposta fondiaria regionale svincolata dal beneficio, perché ciò eccederebbe la competenza legislativa regionale e contrasterebbe con i principi di capacità contributiva.
- Quando il giudice di merito accerti la sussistenza del beneficio secondo i principi costituzionali, la censura in cassazione per violazione di legge non può essere accolta se la decisione si è conformata a tali criteri.
- La prova del presupposto impositivo nei contributi di bonifica va letta alla luce del beneficio derivante dall'attività consortile, non del solo inserimento formale del bene nel perimetro consortile.
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