Cassazione Civile, Sentenza n. 29924/2020 del 30/12/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello che aveva accertato la simulazione di due compravendite del 11.1.1990 e qualificato tali atti come donazioni indirette lesive della quota di legittima del ricorrente. Principali censure: errata interpretazione dei due rogiti come un'unica operazione; carenza di prove circa l'effettivo impiego da parte del de cuius delle somme per l'acquisto; applicazione indebita del criterio di riduzione proporzionale (anziché cronologico) ex art. 559 c.c.; violazione di norme di forma e di principio probatorio; errata valutazione del giudicato e richiesta di condanna per soccombenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che le vendite dissimulate costituivano donazioni indirette in favore dei due figli perché il prezzo era stato pagato con somme messe a disposizione dal padre con la finalità specifica dell'acquisto, e che le donazioni erano coeve (stipulate lo stesso giorno) per cui non era possibile applicare il criterio cronologico di cui all'art. 559 c.c.; in presenza di donazioni coeve la riduzione deve seguire il criterio proporzionale. Ha inoltre ritenuto sufficienti, anche a fini probatori, le ammissioni rese in altro procedimento e le circostanze documentali e orali raccolte. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e al versamento degli oneri connessi al contributo unificato.
Norme richiamate
Rilevata nella censura di interpretazione contrattuale; la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione della Corte d'appello basata sul contesto negoziale complessivo
Richiamato nella prima censura concernente forma degli atti; non ha avuto effetto sopravanzante rispetto alla valutazione di contesto operata dai giudici di merito
Invocato in relazione alla motivazione e alla valutazione delle risultanze processuali; la Corte ha ritenuto congrue le conclusioni probatorie dei giudici di merito
La Corte ha illustrato che l'art. 558 disciplina la riduzione delle disposizioni testamentarie "proporzionalmente"; il principio di proporzionalità è stato richiamato per l'analogia applicativa alle donazioni coeve
Norma che stabilisce il criterio cronologico (dall'ultima alla prima) per la riduzione delle donazioni. La Corte ha precisato che è applicabile solo alle donazioni successive; non è applicabile quando le donazioni sono coeve e non è possibile stabilire l'ordine temporale di perfezionamento
Richiamato nel contesto della gerarchia tra disposizioni testamentarie e donazioni nella riduzione per lesione di legittima
Invocato dal ricorrente per contestare la qualificazione delle vendite come donazioni indirette; la Corte ha ritenuto infondata la censura, indicando i criteri probatori idonei a dimostrare la donazione indiretta
Richiamato nella censura sulle spese di lite; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo e ha confermato la condanna alle spese del ricorrente
art. 62 L.N. / art. 51 n.11 L.N. (regole sulla annotazione notarile)
Richiamati in relazione all'irrilevanza, ai fini dell'ordine cronologico utile per l'applicazione dell'art. 559, del numero di repertorio e della registrazione; la Corte ha spiegato che tali elementi non provano con certezza la successione temporale
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Applicato per l'ulteriore contributo unificato dovuto dalla ricorrente in caso di particolari presupposti processuali
Massime di principio
- Se più donazioni risultano stipulate lo stesso giorno e non è provabile con certezza l'ordine temporale (ora certa nei rogiti o altra prova inequivoca), si considerano coeve e la riduzione va effettuata con criterio proporzionale, non con l'ordine cronologico previsto dall'art. 559 c.c.
- La qualificazione di "donazione indiretta" dell'immobile può emergere anche quando il trasferimento formale è una vendita, se è provabile che il prezzo sia stato posto a disposizione dal disponente con la finalità specifica dell'acquisto: in tal caso l'oggetto della donazione è l'immobile e non il denaro.
- Le ammissioni fatte dal resistente in altro procedimento possono avere valore confessorio e essere utili in sede probatoria in un giudizio diverso, purché attinenti e coerenti con le circostanze dedotte.
- Il numero di repertorio notarile o la data di registrazione non sono di per sé prova dell'ordine cronologico di perfezionamento degli atti redatti nello stesso giorno; per stabilire priorità occorre prova certa dell'ora o di altro fatto univoco.
- La condanna alle spese segue la soccombenza di merito: motivazioni non fondate in Cassazione possono comportare aggravio delle spese per il ricorrente.
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