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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29860/2020 del 30/12/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia impugnava la decisione della Commissione tributaria regionale della Toscana che, in appello, aveva parzialmente accolto il ricorso della società avverso l'avviso di accertamento per maggior reddito d'impresa relativo al 2006. Il ricorso per cassazione era fondato su un unico motivo — violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. — lamentando insufficiente motivazione e valutazione illogica da parte del giudice regionale degli elementi fattuali utilizzati dall'Ufficio (ossia un vizio di valutazione delle prove e dei rilievi dei verificatori).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, alla luce della riforma procedurale (art. 54 d.l. 83/2012 conv. L.134/2012), il motivo proposto non fosse conforme allo schema di censura ammissibile in cassazione: non può essere impugnata la diversa valutazione del giudice d'appello sulle circostanze già dedotte, se non quando sia denunciato l'omesso esame di fatti in senso storico/naturalistico che, se valutati, avrebbero mutato il giudizio. Poiché il ricorso contestava solo le valutazioni critiche del giudice regionale e non indicava omissioni di fatti rilevanti, la Corte l'ha dichiarato inammissibile. Nulla è stato disposto sulle spese a carico della società e non è stato applicato il c.d. "doppio contributo" in favore dello Stato ricorrente per le ragioni esposte.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    art. 39 comma 1 lett.d) del d.P.R. n.600 del 1973

    Norma richiamata nell'avviso di accertamento come base giuridica per il maggiore reddito d'impresa contestato; usata per descrivere l'atto impugnato.

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 5

    art. 360 primo comma n.5 cod. proc. civ.

    Fondamento formale del motivo di cassazione (violazione di legge) invocato dall'Amministrazione; la Corte ha rilevato che la censura era in realtà una critica delle valutazioni di merito e non una denuncia di omesso esame di fatti rilevanti, per cui la formulazione non era conforme ai limiti di ammissibilità.

  • Decreto-legge n. 83 del 2012, art. 54 (convertito con modificazioni dalla L. n. 134/2012)

    art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. L. n. 134 del 2012

    Riforma richiamata dalla Corte che delimita il potere di censura in cassazione: non è consentito impugnare le divergenti valutazioni di merito del giudice d'appello, salvo che sia denunciato l'omesso esame di fatti storico/naturalistici che avrebbero inciso sul giudizio.

  • Codice di procedura civile, art. 377, primo comma

    art. 377 primo comma cod.proc.civ.

    Norma procedurale richiamata in relazione all'istanza depositata dalla resistente (presente nel fascicolo); qui citata come elemento formale del procedimento.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, e Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012

    Norme richiamate in relazione al c.d. "doppio contributo": la Corte ha confermato che tale onere non si applica alle Amministrazioni dello Stato, esentate tramite il meccanismo della prenotazione a debito.

Massime di principio

  • In cassazione non è ammesso trasformare una censura in una mera critica della valutazione del merito operata dal giudice d'appello: il ricorso deve denunciare l'omesso esame di fatti concreti e rilevanti (fatti in senso storico/naturalistico) per essere ammissibile.
  • Per impugnare valutazioni probatorie di Commissioni tributarie è necessario indicare specifiche omissioni o contraddizioni tali da rendere logicamente insostenibile la decisione; la semplice divergenza di apprezzamento non basta.
  • La riforma introdotta dall'art. 54 d.l. 83/2012 ha ristretto l'ambito delle censure in Cassazione: chi ricorre deve strutturare il motivo secondo lo schema richiesto per evitare l'inammissibilità.
  • Quando lo Stato o altre pubbliche amministrazioni ricorrono, non si applica il "doppio contributo" (contributo unificato integrativo) per effetto della prenotazione a debito; pertanto non è dovuto quel pagamento nelle ipotesi individuate dalla giurisprudenza.
  • Nel redigere il ricorso per cassazione in materia tributaria è utile far emergere chiaramente quali fatti materiali sarebbero stati omessi e spiegare il salto logico determinato dall'omissione, anziché limitarsi a contestare le conclusioni del giudice di merito.

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