Cassazione Civile, Sentenza n. 29823/2020 del 30/12/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, depositata il 15 gennaio 2020, che le aveva inflitto la perdita di due mesi di anzianità per grave scorrettezza verso colleghi e per uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri. Le condotte contestate comprendevano frasi umilianti e aggressive rivolte a colleghi, anche con riferimenti alle condizioni di salute di una collega; l’allontanamento da una riunione organizzativa dopo avere dichiarato di non essere disponibile per i turni natalizi; e due accessi in Questura, nel contesto delle indagini sul danneggiamento incendiario dell’auto di un terzo, nei quali la magistrata chiese informazioni sulle attività di polizia giudiziaria riguardanti il figlio e sostenne la sua estraneità, fornendo in due occasioni versioni diverse del suo alibi. Con il primo motivo, la ricorrente ha denunciato violazioni di legge, carenze motivazionali e travisamenti delle prove, sostenendo che la grave disorganizzazione del tribunale aveva determinato il clima conflittuale e contestando la ricostruzione di singoli episodi, la loro pubblicità, la prova delle espressioni attribuitele, la rilevanza della mancata partecipazione ai turni e l’asserito uso della qualità di magistrato in Questura. Con il secondo motivo ha contestato la sussistenza della gravità richiesta per l’illecito di grave scorrettezza e ha lamentato l’assenza di una valutazione dell’abitualità; ha inoltre proposto una propria valutazione delle modalità della condotta e del danno o pericolo arrecato. Con il terzo motivo ha censurato il mancato riconoscimento dell’esimente della scarsa rilevanza del fatto, deducendo l’assenza di motivazione e l’omessa valutazione dell’incidenza concreta delle condotte sull’immagine dell’ufficio e su quella personale. La sentenza impugnata aveva assolto la magistrata da altri addebiti, ma l’aveva ritenuta responsabile per quelli sopra descritti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato respinto: la doglianza relativa al contesto di grave disorganizzazione è infondata, perché la Sezione disciplinare lo aveva espressamente considerato; le contestazioni sui singoli fatti e sulle prove sono inammissibili in quanto sollecitano una nuova valutazione del merito, estranea al sindacato di legittimità sulle decisioni disciplinari del CSM. Il secondo motivo è stato rigettato: la censura sull’abitualità è inammissibile perché l’incolpazione riguardava condotte gravemente scorrette, non abitualmente scorrette; quanto alla gravità, la motivazione della Sezione disciplinare è stata ritenuta adeguata, avendo chiarito che la fermezza richiesta a chi esercita funzioni dirigenziali non può sconfinare nella mancanza di rispetto, nell’aggressività verbale o nel dileggio gratuito. Il terzo motivo è stato respinto: quando l’offesa al bene specifico tutelato dall’illecito — il buon andamento dell’ufficio giudiziario e la sua unitarietà funzionale — è già grave, non occorre svolgere anche la distinta verifica dell’effettiva lesione dell’immagine pubblica del magistrato ai fini dell’esimente della scarsa rilevanza. Il diniego dell’esimente risultava inoltre motivato, anche implicitamente, dalle ragioni addotte per applicare la sanzione più grave della perdita di due mesi di anzianità, in particolare la reiterazione delle condotte e il contesto professionale dei colleghi coinvolti. Nessuna statuizione sulle spese; escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 109/2006
la nozione di “grave scorrettezza” cui fa riferimento la previsione normativa di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. d), nel rendere sanzionabili disciplinarmente i comportamenti del magistrato nei confronti delle parti, dei difensori, di altri magistrati e di chiunque abbia con essi rapporti nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ha carattere elastico; pertanto, in funzione del giudizio di sussunzione dei fatti accertati nella norma che tipizza il predetto illecito, il giudice disciplinare deve attingere sia ai principi che la disposizione (anche implicitamente) richiama, sia a fattori esterni presenti nella coscienza comune, così da fornire concretezza alla parte mobile della disposizione che, come tale, è suscettibile di adeguamento rispetto al contesto storico sociale in cui deve trovare operatività; cosicchè deve ritenersi che il dovere di correttezza gravante sul magistrato risulti violato dall’inosservanza di “quelle regole di civile comportamento che, in generale, devono connotare i rapporti sociali (regole di educazione, di lealtà, di onestà intellettuale e pratica, di convenienza sociale, etc.) e la cui osservanza è volta, nello specifico, a preservare, anzitutto, le relazioni interpersonali nel rispetto della diversità dei ruoli e, con esse, il buon andamento dell’ufficio giudiziario e la sua stessa unitarietà funzionale, essendo dato di comune esperienza quello per cui, sul profilo oggettivo del servizio, si riverbera, in modo virtuoso, il corretto svolgimento delle prime”
La grave scorrettezza è una nozione elastica da concretizzare considerando i principi richiamati dalla norma, le regole di civile comportamento e il contesto storico-sociale; il dovere di correttezza tutela le relazioni interpersonali nel rispetto dei ruoli e, insieme, il buon andamento e l’unitarietà funzionale dell’ufficio.
art. 3-bis D.Lgs. 109/2006
in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, l’accertamento della condotta disciplinarmente irrilevante in applicazione dell’esimente di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3 bis (da identificarsi in quella che, riguardata ex post ed in concreto, non comprometta l’immagine del magistrato), deve compiersi senza sovvertire il principio di tipizzazione degli illeciti disciplinari; pertanto, nell’ipotesi in cui il bene giuridico individuato specificamente dal legislatore in rapporto al singolo illecito disciplinare non coincida con quello protetto dal citato art. 3 bis, il giudizio di scarsa rilevanza del fatto dovrà anzitutto tenere conto della consistenza della lesione arrecata al bene giuridico specifico e, solo se l’offesa non sia apprezzabile in termini di gravità, occorrerà ulteriormente verificare se quello stesso fatto, che integra l’illecito tipizzato, abbia però determinato un’effettiva lesione dell’immagine pubblica del magistrato, risultando applicabile la detta esimente soltanto in caso di esito negativo di entrambe le verifiche
Quando il bene specificamente tutelato dall’illecito disciplinare è diverso dall’immagine del magistrato, l’esimente della scarsa rilevanza richiede prima di valutare la gravità dell’offesa al bene specifico; soltanto se tale offesa non è grave si verifica se il fatto abbia leso l’immagine pubblica del magistrato. L’esimente opera solo se entrambe le verifiche hanno esito negativo.
art. 3-bis D.Lgs. 109/2006 (principio di offensività)
la norma di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3-bis, aggiunta dalla L. 24 ottobre 2006, n. 269, art. 1, ha introdotto, nella materia degli illeciti disciplinari riguardanti i magistrati, il principio di offensività, proprio del diritto penale, secondo il quale la sussistenza dell’illecito va, comunque, riscontrata alla luce della lesione o messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma, con accertamento in concreto, effettuato ex post. Tale accertamento costituisce compito esclusivo della Sezione disciplinare e resta sottratto al sindacato di legittimità se non risulti viziato da un errore di impostazione giuridica e non si riveli motivato in modo insufficiente o illogico
La sussistenza dell’illecito disciplinare deve essere verificata in concreto, ex post, rispetto alla lesione o messa in pericolo del bene giuridico protetto. La valutazione appartiene alla Sezione disciplinare e non è riesaminabile in cassazione salvo errore giuridico, motivazione insufficiente o illogica.
art. 5, comma 5, D.Lgs. 109/2006
La Sezione disciplinare si è dunque attenuta alla regola fissata nel secondo periodo del comma 5 del medesimo D.Lgs. (“quando più illeciti disciplinari, commessi in concorso tra loro, sono puniti con la medesima sanzione, si applica la sanzione immediatamente più grave”), espressamente escludendo di potersi avvalere della facoltà di applicare la sanzione meno grave, prevista nell’ultimo periodo di detto comma (“può essere applicata anche la sanzione meno grave se compatibile”), sul duplice rilievo che
In caso di più illeciti disciplinari concorrenti puniti con la medesima sanzione, si applica la sanzione immediatamente più grave, ferma la facoltà di applicare quella meno grave se compatibile.
art. 606 c.p.p.
in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni della Sezione disciplinare del CSM è limitato al controllo della congruità, adeguatezza e logicità della motivazione, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perchè è estraneo al sindacato di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali, pur dopo la modifica dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006
Nel ricorso contro le decisioni disciplinari del CSM la Cassazione controlla la congruità, adeguatezza e logicità della motivazione, ma non può rivalutare le prove né sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella del giudice disciplinare.
Massime di principio
- La nozione di grave scorrettezza disciplinare del magistrato è elastica e va concretizzata alla luce dei principi della norma, delle regole di civile comportamento e del contesto storico-sociale. La fermezza connessa a funzioni dirigenziali non legittima mancanza di rispetto, aggressività verbale o dileggio gratuito; il dovere di correttezza tutela sia le relazioni interpersonali rispettose dei ruoli sia il buon andamento e l’unitarietà funzionale dell’ufficio.
- Nel sindacato sulle decisioni della Sezione disciplinare del CSM la Cassazione verifica la congruità, adeguatezza e logicità della motivazione, ma non procede a una nuova lettura delle risultanze istruttorie né sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella del giudice disciplinare.
- L’esimente della scarsa rilevanza del fatto richiede un accertamento concreto ed ex post della lesione o messa in pericolo del bene tutelato. Se il bene specifico dell’illecito non coincide con l’immagine del magistrato, occorre prima valutare la gravità dell’offesa al bene specifico; solo se essa non è grave va verificata l’eventuale lesione dell’immagine pubblica. L’esimente è applicabile soltanto se entrambe le verifiche sono negative.
- La valutazione in concreto richiesta dal principio di offensività compete alla Sezione disciplinare e resta sottratta al sindacato di legittimità, salvo errore nell’impostazione giuridica o motivazione insufficiente o illogica.
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