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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29961/2020 del 30/12/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (Ministero)

La controversia

Il richiedente aveva impugnato il diniego della Commissione territoriale del riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria. Il Tribunale di Trieste, con ordinanza del 20 marzo 2017, aveva respinto il ricorso; la Corte d’appello di Trieste, con sentenza n. 519/2018 depositata il 3 ottobre 2018, aveva rigettato l’appello. Il richiedente aveva narrato di essere stato capo-cantiere nella costruzione di una strada in Pakistan, di aver subito un attacco da parte di ribelli, di aver chiamato la polizia e che, dopo uno scontro a fuoco nel quale alcuni ribelli erano stati uccisi, il cantiere era stato nuovamente attaccato per ritorsione. Nel secondo assalto alcuni operai sarebbero stati uccisi, mentre lui sarebbe stato minacciato e aggredito, riportando lesioni che avevano richiesto circa due mesi di ricovero; dopo un’ulteriore minaccia, aveva lasciato il Paese. Il primo motivo denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5 del D.Lgs. n. 251/2007 e vizio di motivazione, sostenendo l’erroneo diniego della protezione sussidiaria prevista dall’art. 14, lett. a) e b), dello stesso decreto. Il secondo motivo denunciava violazione dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998 e degli artt. 19 e 32, comma 3, del D.Lgs. n. 25/2008, contestando il diniego della protezione umanitaria. A sostegno, il ricorrente richiamava il pericolo e l’insicurezza generali in Pakistan; risultava inoltre documentato un impiego a tempo indeterminato in Italia come operaio per 24 ore settimanali, a fronte di un diploma triennale in ingegneria civile conseguito nel Paese d’origine.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi e, di conseguenza, l’intero ricorso. Quanto alla protezione sussidiaria, la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza d’appello: la non credibilità del racconto, fondata su specifiche contraddizioni tra le versioni rese alla Commissione territoriale e al giudice, riguardanti il numero dei ribelli uccisi, l’intervallo tra gli attacchi e il momento in cui il richiedente sarebbe stato ferito. Il richiamo generico alla situazione di pericolo e insicurezza del Paese non impugnava adeguatamente tale valutazione. Quanto alla protezione umanitaria, la Corte d’appello aveva rilevato l’assenza di una documentata integrazione socio-economica idonea e di uno specifico profilo individuale di vulnerabilità; la comparazione tra la situazione in Italia e quella prospettata in caso di rimpatrio costituiva una valutazione di fatto non utilmente sindacata in Cassazione. Il ricorrente non aveva indicato elementi concreti trascurati o valutati erroneamente e il solo contesto generale del Pakistan non era sufficiente. La Corte ha precisato che la tutela umanitaria richiede la deduzione e la prova di una condizione individuale di debolezza o vulnerabilità che, considerando il Paese d’origine e l’integrazione socio-lavorativa in Italia, renda il rimpatrio espositivo a una lesione dei diritti fondamentali; nel caso concreto tale prova mancava. Nulla sulle spese, poiché il Ministero non aveva svolto attività difensiva. È stata attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 3 e 5 del D.Lgs. n. 251/2007

    La storia è stata ritenuta non credibile, tanto dal Tribunale che dalla Corte di Appello, la quale ultima dà conto, nella motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 7), delle varie contraddizioni tra le diverse versioni fornite dal richiedente, prima nel colloquio svoltosi presso la Commissione territoriale e poi innanzi il Tribunale, in occasione della sua audizione personale disposta dal giudice di merito.

    La valutazione di credibilità del racconto del richiedente, fondata sulle contraddizioni specificamente rilevate dai giudici di merito, costituiva la ragione del diniego e doveva essere attinta dalla censura in Cassazione; il richiamo alla sola insicurezza generale del Paese non era sufficiente.

  • art. 14, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 251/2007

    L’articolato passaggio motivazionale della Corte territoriale non risulta specificamente attinto dal motivo in esame, con il quale il ricorrente si limita a dedurre una situazione di generale pericolo ed insicurezza del Paese di origine, senza, quindi, confrontarsi in modo adeguato con l’effettiva ratio del rigetto della sua domanda di protezione internazionale.

    La doglianza sul diniego della protezione sussidiaria è inammissibile quando non censura specificamente la ratio fondata sulla non credibilità del racconto e si limita a invocare la situazione generale del Paese.

  • art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998

    Per poter ottenere tale forma di tutela, infatti, è necessario che il richiedente deduca e dimostri una condizione individuale di debolezza e vulnerabilità tale che, alla luce della condizione del Paese di origine e del livello di integrazione socio-lavorativa conseguito in Italia, si possa ritenere che il suo rimpatrio rischi di esporlo al pericolo di subire una lesione.

    La protezione umanitaria richiede la deduzione e la prova di una vulnerabilità individuale valutata comparativamente alla luce della situazione nel Paese d’origine e del livello di integrazione socio-lavorativa in Italia; il solo rischio generale nel Paese d’origine non basta.

  • art. 19 del D.Lgs. n. 25/2008

    Per poter ottenere tale forma di tutela, infatti, è necessario che il richiedente deduca e dimostri una condizione individuale di debolezza e vulnerabilità tale che, alla luce della condizione del Paese di origine e del livello di integrazione socio-lavorativa conseguito in Italia, si possa ritenere che il suo rimpatrio rischi di esporlo al pericolo di subire una lesione.

    Nel quadro della tutela umanitaria, il rimpatrio deve essere valutato considerando la condizione individuale del richiedente, il contesto del Paese d’origine e l’integrazione socio-lavorativa in Italia; occorre provare una vulnerabilità concreta, non essendo sufficiente allegare un pericolo generalizzato.

  • art. 32, comma 3, del D.Lgs. n. 25/2008

    Per poter ottenere tale forma di tutela, infatti, è necessario che il richiedente deduca e dimostri una condizione individuale di debolezza e vulnerabilità tale che, alla luce della condizione del Paese di origine e del livello di integrazione socio-lavorativa conseguito in Italia, si possa ritenere che il suo rimpatrio rischi di esporlo al pericolo di subire una lesione.

    La protezione umanitaria presuppone una situazione personale di debolezza o vulnerabilità, da verificare in relazione alla condizione del Paese d’origine e al percorso di integrazione in Italia; la mera insicurezza generale non è sufficiente.

  • art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • La censura contro il diniego della protezione sussidiaria deve confrontarsi specificamente con la ratio della decisione di merito. Se il diniego è fondato sulla non credibilità del racconto per contraddizioni puntuali, il richiamo alla sola situazione generale di pericolo o insicurezza del Paese d’origine non attacca adeguatamente tale motivazione.
  • La protezione umanitaria richiede che il richiedente deduca e dimostri una condizione individuale di debolezza o vulnerabilità che, valutata comparativamente alla luce della situazione del Paese d’origine e del livello di integrazione socio-lavorativa in Italia, consenta di ravvisare un rischio di lesione in caso di rimpatrio. La situazione generale del Paese, da sola, non è sufficiente.
  • La valutazione comparativa della vulnerabilità e delle condizioni personali del richiedente, quando risolta dal giudice di merito in un giudizio di fatto, non è utilmente sindacabile in Cassazione senza la specifica indicazione degli elementi concreti trascurati o valutati erroneamente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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