Cassazione Civile, Sentenza n. 29861/2020 del 30/12/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il contenzioso riguarda la ripresa a tassazione di una plusvalenza derivante dalla cessione di terreni per l'anno 1996, ritenuti edificabili dall'Ufficio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti. Il contribuente aveva impugnato l'atto per vizi formali e sostanziali (anche per mancato rispetto dei termini relativi alla comunicazione della data dell'udienza d'appello). La CTR aveva dato ragione al contribuente ritenendo che, al momento della vendita, non esistesse una convenzione urbanistica vigente e quindi i terreni dovessero considerarsi non edificabili. L'Avvocatura Generale dello Stato ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) ultravpetizione/violazione dell'art.112 c.p.c., sostenendo che la necessità della convenzione di lottizzazione non fosse stata dedotta in primo grado; (2) violazione di norme tributarie (art.81 lett. b DPR n.917/1986 e art.36 d.l. n.223/2006 conv. L. n.326/2006), sostenendo che l'edificabilità ai fini tributari dipende dall'adozione dello strumento urbanistico generale (PRG o variante) e non dalla stipula della convenzione attuativa.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo (rilevando che il contribuente aveva effettivamente contestato sin dall'atto introduttivo l'esistenza della lottizzazione e la mancata stipula della relativa convenzione). Ha invece accolto il secondo motivo ritenendo che, per l'accertamento tributario dell'edificabilità, rilevi l'adozione dello strumento urbanistico generale (PRG o variante) e non la preventiva stipula di una convenzione attuativa. Per tali ragioni la Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha respinto il ricorso originario del contribuente. Ha condannato la parte privata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate (liquidate in €5.600,00 oltre spese prenotate a debito) e ha compensato le spese dei precedenti gradi.
Norme richiamate
Invocato in relazione alla censura per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. (ultrapetizione). La Corte ha ritenuto infondato il motivo perché la questione della mancata convenzione era stata sollevata sin dall'atto introduttivo.
Richiamato nell'ambito dell'eccezione di ultrapetizione: la Corte ha valutato il contenuto dell'atto introduttivo e ha ritenuto che l'oggetto della domanda fosse stato correttamente dedotto in primo grado.
Richiamato per vizio di violazione di norme di diritto sostanziale (norme tributarie/urbanistiche). La Corte ha accolto la censura basata sulla corretta interpretazione delle norme tributarie connesse all'edificabilità.
art. 81 lett. b, ultimo periodo, DPR n. 917/1986 (TUIR)
Interpretato nel senso che, ai fini fiscali, l'edificabilità del terreno si identifica con la previsione dello strumento urbanistico generale (PRG o variante) e non richiede la stipula preventiva di una convenzione attuativa per far scattare la tassazione.
art. 36, secondo comma, d.l. n. 223/2006, convertito in L. n. 326/2006
Coordinato con l'art. 81 TUIR: la disposizione collega il momento pianificatorio urbanistico (adozione del PRG o variante) al riconoscimento dell'edificabilità ai fini tributari, anche in assenza di approvazione regionale o di strumento attuativo.
Cass. Sez. V, n. 15584/2016 (giurisprudenza citata)
Richiamata come precedente che adotta un criterio sostanzialistico: la possibile divisione in lotti 'anche cartolare' o atti di frazionamento sulle mappe possono essere indice di capacità edificatoria senza ancorare l'effetto alla stipula della convenzione o al rilascio del titolo edilizio.
Massime di principio
- Ai fini fiscali l'edificabilità rileva dal momento in cui lo strumento urbanistico generale (PRG o sua variante) la prevede: la stipula della convenzione attuativa non è sempre condizione necessaria per considerare un terreno edificabile
- La nozione di "capacità edificatoria" può essere valutata in modo sostanziale: elementi come la previsione planimetrica, il frazionamento o la lottizzazione cartolare possono comprovare l'attitudine edificatoria anche in assenza di convenzione
- Il privato non può normalmente determinare unilateralmente il momento di edificabilità tramite la stipula della convenzione o la richiesta del permesso di costruire: il potere decisorio primario è nell'azione programmatoria del Comune/Regione
- Processualmente, le eccezioni sostanziali vanno dedotte tempestivamente: contestazioni circa l'esistenza di piani o convenzioni devono emergere già dagli atti introduttivi per evitare censure per ultrapetizione
- Per opporsi a una ripresa a tassazione su plusvalenze da terreni, è efficace dimostrare l'assenza di una previsione urbanistica generale che renda edificabile il terreno al momento della cessione; l'assenza della sola convenzione attuativa non è di per sé decisiva
- In controversie complesse tra profili urbanistici e fiscali, la giurisprudenza tende a privilegiare criteri sostanziali e il momento dell'adozione del PRG rispetto alla mera esistenza di atti attuativi o convenzioni
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