Cassazione Civile, Ordinanza n. 01659/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da un pignoramento presso terzi ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973 promosso per il recupero di crediti da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. La società esecutata ha opposto l'esecuzione sostenendo, da un lato, l'indeterminatezza del credito azionato per mancata esibizione in originale dei titoli esecutivi e, dall'altro, l'estinzione del credito per pagamento o sgravio, ovvero per sospensione dell'efficacia esecutiva o annullamento delle cartelle presupposte. Rigettata l'opposizione nei gradi di merito, la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma la Corte ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso perché, pur avendo il ricorrente dichiarato che la sentenza impugnata era stata notificata, non è stata depositata entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c. la copia della sentenza munita della relata di notifica o la documentazione equivalente della notifica via PEC; inoltre la notifica del ricorso è risultata oltre il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha inoltre dichiarato inammissibile la costituzione del Comune di Giardini Naxos per difetto di procura speciale, ha escluso la liquidazione delle spese in favore del Comune di Afragola perché la sua attività processuale si è limitata a una mera costituzione senza difese sostanziali, e ha condannato la ricorrente alle spese in favore delle altre parti costituite. È stato anche dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 72-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Norma posta a base del pignoramento presso terzi promosso per la riscossione coattiva di crediti da sanzioni amministrative.
La notificazione della sentenza impugnata fa decorrere il termine breve per proporre impugnazione.
Chi deduce la notificazione della sentenza impugnata ha l'onere di depositare la copia della sentenza munita della relata di notifica o la documentazione equivalente della notifica via PEC, a pena di improcedibilità.
La Corte richiama la disciplina del procedimento camerale, precisando che la modificazione normativa ha escluso la possibilità di audizione della parte in adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto o improcedibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Se il ricorrente dichiara nel ricorso per cassazione che la sentenza impugnata è stata notificata, tale dichiarazione lo vincola processualmente e gli impone di depositare nei termini la copia della sentenza munita della relata di notifica, oppure la documentazione equivalente della notifica via PEC; il mancato deposito comporta l'improcedibilità del ricorso.
- L'improcedibilità non è esclusa dal solo fatto che il ricorso sia stato notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, se tale notificazione risulta avvenuta oltre il termine breve di impugnazione.
- La costituzione in cassazione è inammissibile quando la procura speciale richiamata è espressamente limitata a un diverso giudizio e non contiene alcun riferimento, neppure implicito, al giudizio di legittimità in corso.
- La mera costituzione della parte intimata, senza svolgimento di alcuna attività difensiva sostanziale, non giustifica necessariamente la condanna del ricorrente alle spese in suo favore.
- In caso di improcedibilità del ricorso per cassazione, la Corte deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
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