Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45869/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che confermava le condanne pronunciate in abbreviato per furti aggravati e furto in abitazione. De Ritis ha proposto quattro motivi: 1) vizio di motivazione e violazione degli artt. 336 e 529 c.p.p. per avere la Corte qualificato come querela una denuncia dell\'offeso alla luce del mutato regime di procedibilità; 2) contestazione degli elementi delle aggravanti (danno al vetro dell\'auto e "esposizione alla pubblica fede"/accessibilità del cortile) e insufficienza probatoria; 3) inutilizzabilità a suo carico di risultati di sequestro (indumenti) provenienti da altro procedimento, con vizi nella convalida e nella eventuale impugnazione; 4) insufficiente motivazione e irragionevolezza degli aumenti per continuazione nella determinazione della pena. Perillo ha proposto due motivi: 1) vizio di motivazione e insufficienza della prova (anche relativamente a consulenza fisiognomica e rinvenimento di indumenti nell\'abitazione), 2) difetto della condizione di procedibilità per un capo per mancata querela e contestazione dell\'applicazione dell\'aggravante della pubblica fede in presenza di videosorveglianza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, ritenendo alcuni motivi inammissibili per genericità o per essere devoluti al giudizio di merito e altri infondati. In particolare: - Ha ritenuto corretta la qualificazione della denuncia come querela: l\'atto della polizia giudiziaria riportava espressioni ("denuncio ad ogni effetto di legge", riserva di integrare la denuncia/querela, firma dopo lettura) che manifestavano la volontà dell\'offeso di perseguitare gli autori; - Ha dichiarato inammissibili i rilievi che si limitavano a sindacare la valutazione probatoria del merito o a proporre ricostruzioni alternative senza allegare travisamento della prova; - Ha ritenuto generica e inammissibile l\'eccezione relativa all\'utilizzabilità degli atti di sequestro non indicandone l\'incidenza decisiva sul compendio indiziario; - Ha dichiarato generiche e inammissibili le censure sulla determinazione della pena che non indicavano quali elementi concreti non fossero stati valutati dalla Corte di merito; - Ha rilevato l\'inammissibilità delle conclusioni tardive del difensore di Perillo; - Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili per complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    Regola i termini per la requisitoria scritta del Procuratore generale e per le conclusioni; la Corte ha fatto riferimento alla norma per escludere le conclusioni presentate oltre il termine stabilito.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Limita l\'esposizione dei motivi di ricorso ai limiti consentiti in cassazione; la Corte ha ricordato che i ricorsi devono osservare tali limiti.

  • art. 336 c.p.p.

    Regola il contenuto della sentenza di appello; citato in rapporto a presunto vizio di motivazione sul punto della procedibilità.

  • art. 529 c.p.p.

    Norma sulle impugnazioni in Cassazione; richiamata in relazione al vizio di motivazione denunciato.

  • art. 624, 625 c.p. e art. 624-bis c.p.

    Definiscono i reati di furto, le aggravanti (es. n. 2 e n. 7 dell\'art. 625) e il furto in abitazione: la Corte ha interpretato ed applicato tali norme confermando l\'esistenza delle aggravanti ritenute dal giudice di merito.

  • art. 247 c.p.p.

    Attiene alla utilizzabilità delle prove e dei provvedimenti cautelari: la Corte ha ritenuto inammissibile la censura sulla utilizzabilità degli indumenti perché generica e priva di dimostrazione della loro incidenza decisiva.

  • art. 133 c.p.

    Regola le modalità di determinazione della pena; contestata dai ricorrenti, ma la Corte ha ritenuto le censure insufficienti e generiche rispetto alla motivazione del giudice di merito.

  • art. 81, ultimo comma, c.p.

    Prevede la determinazione della pena in caso di recidiva; la Corte ha osservato che gli aumenti sono stati determinati nella misura minima prevista dalla legge.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese processuali in Cassazione: la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Una denuncia redatta dalla polizia giudiziaria può valere come querela quando dal verbale emerge la volontà dell\'offeso di richiedere la persecuzione (es. formule come "denuncio ad ogni effetto di legge" e la sottoscrizione dopo lettura).
  • In Cassazione non è consentito un sindacato libero e complessivo della prova: le censure che si limitano a proporre una diversa valutazione o a dedurre insufficienza della prova sono inammissibili se non indicano il travisamento concreto degli elementi decisivi.
  • Per eccepire l\'inutilizzabilità o vizi di atti probatori provenienti da altro procedimento è necessario indicare specificamente gli atti affetti dal vizio e dimostrarne l\'incidenza decisiva sul compendio indiziario; altrimenti la censura è generica e inammissibile.
  • Le doglianze sulla determinazione della pena e sugli aumenti per continuazione richiedono specificità: occorre indicare quali elementi concreti non sono stati valutati o come la motivazione sia carente, non limitarsi ad affermazioni generiche di "eccesso".
  • Le eccezioni processuali collegate alla procedibilità (querela vs denuncia) si risolvono sulla base del contenuto effettivo dell\'atto e della volontà manifestata dall\'offeso, non della semplice intestazione formale del verbale.
  • Le conclusioni o atti prodotti oltre i termini processuali previsti dalla legge possono essere disattesi; è importante rispettare i termini stabiliti (anche quelli previsti da norme straordinarie come il d.l. n.137/2020).
  • Quando si contesta l\'applicazione di un\'aggravante (es. esposizione alla pubblica fede), bisogna dimostrare in quale punto la valutazione fattuale del giudice di merito sia errata e non limitarsi ad ipotesi alternative (es. su videosorveglianza o accessibilità di aree).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.