Cassazione Penale, Sentenza n. 45869/2023 del 14/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che confermava le condanne pronunciate in abbreviato per furti aggravati e furto in abitazione. De Ritis ha proposto quattro motivi: 1) vizio di motivazione e violazione degli artt. 336 e 529 c.p.p. per avere la Corte qualificato come querela una denuncia dell\'offeso alla luce del mutato regime di procedibilità; 2) contestazione degli elementi delle aggravanti (danno al vetro dell\'auto e "esposizione alla pubblica fede"/accessibilità del cortile) e insufficienza probatoria; 3) inutilizzabilità a suo carico di risultati di sequestro (indumenti) provenienti da altro procedimento, con vizi nella convalida e nella eventuale impugnazione; 4) insufficiente motivazione e irragionevolezza degli aumenti per continuazione nella determinazione della pena. Perillo ha proposto due motivi: 1) vizio di motivazione e insufficienza della prova (anche relativamente a consulenza fisiognomica e rinvenimento di indumenti nell\'abitazione), 2) difetto della condizione di procedibilità per un capo per mancata querela e contestazione dell\'applicazione dell\'aggravante della pubblica fede in presenza di videosorveglianza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, ritenendo alcuni motivi inammissibili per genericità o per essere devoluti al giudizio di merito e altri infondati. In particolare: - Ha ritenuto corretta la qualificazione della denuncia come querela: l\'atto della polizia giudiziaria riportava espressioni ("denuncio ad ogni effetto di legge", riserva di integrare la denuncia/querela, firma dopo lettura) che manifestavano la volontà dell\'offeso di perseguitare gli autori; - Ha dichiarato inammissibili i rilievi che si limitavano a sindacare la valutazione probatoria del merito o a proporre ricostruzioni alternative senza allegare travisamento della prova; - Ha ritenuto generica e inammissibile l\'eccezione relativa all\'utilizzabilità degli atti di sequestro non indicandone l\'incidenza decisiva sul compendio indiziario; - Ha dichiarato generiche e inammissibili le censure sulla determinazione della pena che non indicavano quali elementi concreti non fossero stati valutati dalla Corte di merito; - Ha rilevato l\'inammissibilità delle conclusioni tardive del difensore di Perillo; - Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili per complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Regola i termini per la requisitoria scritta del Procuratore generale e per le conclusioni; la Corte ha fatto riferimento alla norma per escludere le conclusioni presentate oltre il termine stabilito.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Limita l\'esposizione dei motivi di ricorso ai limiti consentiti in cassazione; la Corte ha ricordato che i ricorsi devono osservare tali limiti.
Regola il contenuto della sentenza di appello; citato in rapporto a presunto vizio di motivazione sul punto della procedibilità.
Norma sulle impugnazioni in Cassazione; richiamata in relazione al vizio di motivazione denunciato.
art. 624, 625 c.p. e art. 624-bis c.p.
Definiscono i reati di furto, le aggravanti (es. n. 2 e n. 7 dell\'art. 625) e il furto in abitazione: la Corte ha interpretato ed applicato tali norme confermando l\'esistenza delle aggravanti ritenute dal giudice di merito.
Attiene alla utilizzabilità delle prove e dei provvedimenti cautelari: la Corte ha ritenuto inammissibile la censura sulla utilizzabilità degli indumenti perché generica e priva di dimostrazione della loro incidenza decisiva.
Regola le modalità di determinazione della pena; contestata dai ricorrenti, ma la Corte ha ritenuto le censure insufficienti e generiche rispetto alla motivazione del giudice di merito.
Prevede la determinazione della pena in caso di recidiva; la Corte ha osservato che gli aumenti sono stati determinati nella misura minima prevista dalla legge.
Consente la condanna alle spese processuali in Cassazione: la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Una denuncia redatta dalla polizia giudiziaria può valere come querela quando dal verbale emerge la volontà dell\'offeso di richiedere la persecuzione (es. formule come "denuncio ad ogni effetto di legge" e la sottoscrizione dopo lettura).
- In Cassazione non è consentito un sindacato libero e complessivo della prova: le censure che si limitano a proporre una diversa valutazione o a dedurre insufficienza della prova sono inammissibili se non indicano il travisamento concreto degli elementi decisivi.
- Per eccepire l\'inutilizzabilità o vizi di atti probatori provenienti da altro procedimento è necessario indicare specificamente gli atti affetti dal vizio e dimostrarne l\'incidenza decisiva sul compendio indiziario; altrimenti la censura è generica e inammissibile.
- Le doglianze sulla determinazione della pena e sugli aumenti per continuazione richiedono specificità: occorre indicare quali elementi concreti non sono stati valutati o come la motivazione sia carente, non limitarsi ad affermazioni generiche di "eccesso".
- Le eccezioni processuali collegate alla procedibilità (querela vs denuncia) si risolvono sulla base del contenuto effettivo dell\'atto e della volontà manifestata dall\'offeso, non della semplice intestazione formale del verbale.
- Le conclusioni o atti prodotti oltre i termini processuali previsti dalla legge possono essere disattesi; è importante rispettare i termini stabiliti (anche quelli previsti da norme straordinarie come il d.l. n.137/2020).
- Quando si contesta l\'applicazione di un\'aggravante (es. esposizione alla pubblica fede), bisogna dimostrare in quale punto la valutazione fattuale del giudice di merito sia errata e non limitarsi ad ipotesi alternative (es. su videosorveglianza o accessibilità di aree).
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