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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45714/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza d'appello per cinque motivi: 1) omessa motivazione sull'aumento per recidiva, con riferimento alle due precedenti sentenze di applicazione pena; 2) errore nella determinazione della pena in caso di continuazione con reati già irrevocabili, poiché la Corte territoriale ha indicato solo la pena complessiva senza individuare il reato più grave e la pena base; 3) mancata motivazione sugli aumenti per continuazione e sul rispetto del rapporto di proporzione fra le pene (art. 81 c.p.); 4) assenza di motivazione sulla commisurazione della pena considerato il rito applicato; 5) omessa motivazione sull'esclusione dell'attenuante ex art. 62, n. 4, c.p., nonostante specifiche doglianze in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha censurato la motivazione della Corte d'appello ritenendola insufficiente circa l'applicazione della recidiva (mancata valutazione del tempus commissi delicti e degli elementi sottostanti l'aumento), l'omessa indicazione del reato più grave e della pena base nella determinazione della pena complessiva in caso di continuazione, la mancanza di apparato argomentativo a supporto dell'esclusione dell'attenuante ex art. 62, n. 4, c.p. Per questi rilievi la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla concedibilità dell'attenuante e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio su tali punti alla Corte d'Appello di Perugia. È stata invece dichiarata irrevocabile la declaratoria di responsabilità.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    Norma fattuale oggetto del procedimento (delitti in materia di stupefacenti). La Corte ha confermato la responsabilità per tali fattispecie ma ha censurato gli aspetti motivazionali relativi alla sanzione.

  • cod. proc. pen., art. 444

    Riferimento alle precedenti sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti; rilevanti per la valutazione della recidiva e della continuazione.

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    Norma richiamata per delimitare l'enunciazione dei motivi in sede di ricorso e per la necessità di motivazione delle decisioni di merito.

  • cod. pen., art. 62, n. 4

    Attenuante per particolare tenuità del profitto o del danno; la Corte ha ritenuto che l'esclusione di tale attenuante da parte del giudice d'appello sia priva di motivazione adeguata, soprattutto in materia di stupefacenti.

  • cod. pen., art. 81

    Disciplina della continuazione e dei criteri per il cumulo delle pene; la Cassazione ha richiesto che il giudice individui il reato più grave, la pena base e motivi l'aumento per continuazione nel rispetto del rapporto di proporzione e dei limiti di legge.

  • cod. proc. pen., art. 624

    Richiamato dalla sentenza per dichiarare l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità (la norma è citata nel testo di decisione come riferimento procedurale alla irrevocabilità).

Massime di principio

  • La recidiva può essere applicata solo con motivazione esplicita che valuti la temporalità del nuovo reato rispetto alle condanne precedenti e gli elementi che giustificano l'aumento; l'omessa motivazione su tali punti costituisce motivo di annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.
  • In caso di continuazione tra reati, il giudice deve indicare quale sia il reato ritenuto più grave e determinare la pena base prima di applicare gli aumenti: la mera indicazione della pena complessiva senza questi passaggi è insufficiente.
  • L'applicazione dell'art. 81 c.p. (continuazione/cumulo) richiede un apparato motivazionale che dimostri il rispetto del rapporto di proporzione fra le pene e degli eventuali limiti di legge; altrimenti si rischia un cumulo materiale non giustificato.
  • L'esclusione o la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. deve essere adeguatamente motivata, anche rispetto alla specificità delle fattispecie (es. stupefacenti) e alla valutazione del profitto o del danno e della tenuità dell'evento.
  • Le carenze motivazionali che riguardano solo il trattamento sanzionatorio non colpiscono la declaratoria di responsabilità quando questa è ormai irrevocabile; il rimedio più probabile è l'annullamento parziale con rinvio per la rideterminazione della pena.

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