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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45713/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Amoruso: deduce violazione degli artt. 444 e 125 cod. proc. pen. per mancata esplicitazione dell'iter logico-giuridico della decisione, con particolare riferimento all'assenza di motivazione sulla congruità della pena e sulla ritenuta continuazione. Favia: deduce errore del giudice d'appello nel confermare la confisca di somme ex art. 240 cod. pen. nonostante, secondo il ricorrente, mancasse un collegamento diretto con la fattispecie (detenzione e non vendita di stupefacenti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Quello di Amoruso è inoltre stato dichiarato tardivo: la motivazione della sentenza d'appello è stata depositata il 5/12/2022 e il ricorso è stato depositato il 27/01/2023, oltre il termine di 45 giorni previsto dall'art. 585 cod. proc. pen. Sul merito dell'inammissibilità, entrambi i motivi non hanno svolto il necessario confronto con la motivazione della sentenza impugnata (mancato sindacato della ratio decidendi): la Corte territoriale aveva invece motivato la commisurazione della pena (pagg. 7-8) e aveva giustificato la confisca anche sulla base dell'accertata sproporzione e dell'applicazione dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 in relazione all'art. 240-bis cod. pen. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, commi 1 e 4

    La fattispecie contestata riguarda la detenzione di sostanze stupefacenti (110 kg di marijuana); la Corte d'appello ha motivato la responsabilità in relazione a tale norma

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80

    Norma richiamata nella contestazione congiunta all'art. 73; utilizzata nel contesto della responsabilità penale

  • codice penale, art. 240

    Riferita alla disciplina della confisca di beni/denaro; il ricorrente ha contestato il collegamento tra la somma sequestrata e la fattispecie di detenzione, ma la Corte territoriale ha motivato la confisca con riferimento ad altri istituti

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 85-bis

    Applicata dalla Corte territoriale per giustificare la confisca in ragione dell'accertata sproporzione (impossidenza e assenza di attività lavorativa dell'imputato), in relazione all'art. 240-bis cod. pen.

  • codice penale, art. 240-bis

    Richiamato in relazione all'applicabilità della confisca per sproporzione e all'accertamento dell'origine illecita dei beni

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    La Corte ha precisato che la confisca disposta non rientra nelle ipotesi del comma quinto dell'art. 73, richiamando pertanto altra disciplina applicabile (art. 85-bis e art. 240-bis)

  • codice di procedura penale, art. 444

    Rilevato dal ricorrente in relazione alle sentenze su richiesta delle parti; la Corte ha osservato che il processo d'appello si è svolto con rito abbreviato e la motivazione è presente

  • codice di procedura penale, art. 125

    Richiamato dal ricorrente unitamente all'art. 444 per criticare la sufficienza della motivazione; la Corte ha ritenuto la contestazione non coerente con la motivazione depositata

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    Invocato per il limite alla motivazione dei ricorsi (motivi enunciati nei limiti necessari per la motivazione)

  • codice di procedura penale, art. 585

    Stabilisce il termine di 45 giorni per proporre ricorso per cassazione dalla data di deposito della motivazione; utilizzato per dichiarare la tardività del ricorso di Amoruso

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma sanzionatoria (cassa delle ammende); applicata per condannare i ricorrenti al pagamento di euro 3.000 ciascuno

  • Corte costituzionale, sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione ai criteri per la quantificazione della somma da versare alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere tempestivo: il termine di 45 giorni decorre dal deposito della motivazione della sentenza impugnata; la tardività comporta inammissibilità.
  • I motivi di cassazione devono confrontarsi espressamente con la motivazione della decisione impugnata. L'assenza di questo confronto sostanziale rende il motivo inammissibile per difetto della funzione stessa del ricorso.
  • Per contestare una confisca occorre affrontare e confutare la motivazione del giudice territoriale e richiamare le norme e i fatti probatori pertinenti (es.: art. 85-bis DPR 309/1990 e art. 240-bis c.p. quando la confisca è giustificata per sproporzione/origine illecita).
  • Nel caso di sentenze rese in riti speciali (es. abbreviato o sentenza su richiesta), la Corte richiede comunque motivazione adeguata sulla commisurazione della pena; il difensore deve indicare puntualmente le pagine e i passaggi della motivazione che ritiene carenti.
  • La mancata specificazione dei punti di fatto o di diritto sui quali si fonda l'impugnazione (e il mancato richiamo alla motivazione contestata) è spesso causa di inammissibilità e di condanna alle spese e ammende.

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