Cassazione Penale, Sentenza n. 45713/2023 del 14/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Amoruso: deduce violazione degli artt. 444 e 125 cod. proc. pen. per mancata esplicitazione dell'iter logico-giuridico della decisione, con particolare riferimento all'assenza di motivazione sulla congruità della pena e sulla ritenuta continuazione. Favia: deduce errore del giudice d'appello nel confermare la confisca di somme ex art. 240 cod. pen. nonostante, secondo il ricorrente, mancasse un collegamento diretto con la fattispecie (detenzione e non vendita di stupefacenti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Quello di Amoruso è inoltre stato dichiarato tardivo: la motivazione della sentenza d'appello è stata depositata il 5/12/2022 e il ricorso è stato depositato il 27/01/2023, oltre il termine di 45 giorni previsto dall'art. 585 cod. proc. pen. Sul merito dell'inammissibilità, entrambi i motivi non hanno svolto il necessario confronto con la motivazione della sentenza impugnata (mancato sindacato della ratio decidendi): la Corte territoriale aveva invece motivato la commisurazione della pena (pagg. 7-8) e aveva giustificato la confisca anche sulla base dell'accertata sproporzione e dell'applicazione dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 in relazione all'art. 240-bis cod. pen. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, commi 1 e 4
La fattispecie contestata riguarda la detenzione di sostanze stupefacenti (110 kg di marijuana); la Corte d'appello ha motivato la responsabilità in relazione a tale norma
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80
Norma richiamata nella contestazione congiunta all'art. 73; utilizzata nel contesto della responsabilità penale
codice penale, art. 240
Riferita alla disciplina della confisca di beni/denaro; il ricorrente ha contestato il collegamento tra la somma sequestrata e la fattispecie di detenzione, ma la Corte territoriale ha motivato la confisca con riferimento ad altri istituti
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 85-bis
Applicata dalla Corte territoriale per giustificare la confisca in ragione dell'accertata sproporzione (impossidenza e assenza di attività lavorativa dell'imputato), in relazione all'art. 240-bis cod. pen.
codice penale, art. 240-bis
Richiamato in relazione all'applicabilità della confisca per sproporzione e all'accertamento dell'origine illecita dei beni
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
La Corte ha precisato che la confisca disposta non rientra nelle ipotesi del comma quinto dell'art. 73, richiamando pertanto altra disciplina applicabile (art. 85-bis e art. 240-bis)
codice di procedura penale, art. 444
Rilevato dal ricorrente in relazione alle sentenze su richiesta delle parti; la Corte ha osservato che il processo d'appello si è svolto con rito abbreviato e la motivazione è presente
codice di procedura penale, art. 125
Richiamato dal ricorrente unitamente all'art. 444 per criticare la sufficienza della motivazione; la Corte ha ritenuto la contestazione non coerente con la motivazione depositata
disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Invocato per il limite alla motivazione dei ricorsi (motivi enunciati nei limiti necessari per la motivazione)
codice di procedura penale, art. 585
Stabilisce il termine di 45 giorni per proporre ricorso per cassazione dalla data di deposito della motivazione; utilizzato per dichiarare la tardività del ricorso di Amoruso
codice di procedura penale, art. 616
Norma sanzionatoria (cassa delle ammende); applicata per condannare i ricorrenti al pagamento di euro 3.000 ciascuno
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione ai criteri per la quantificazione della somma da versare alla cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere tempestivo: il termine di 45 giorni decorre dal deposito della motivazione della sentenza impugnata; la tardività comporta inammissibilità.
- I motivi di cassazione devono confrontarsi espressamente con la motivazione della decisione impugnata. L'assenza di questo confronto sostanziale rende il motivo inammissibile per difetto della funzione stessa del ricorso.
- Per contestare una confisca occorre affrontare e confutare la motivazione del giudice territoriale e richiamare le norme e i fatti probatori pertinenti (es.: art. 85-bis DPR 309/1990 e art. 240-bis c.p. quando la confisca è giustificata per sproporzione/origine illecita).
- Nel caso di sentenze rese in riti speciali (es. abbreviato o sentenza su richiesta), la Corte richiede comunque motivazione adeguata sulla commisurazione della pena; il difensore deve indicare puntualmente le pagine e i passaggi della motivazione che ritiene carenti.
- La mancata specificazione dei punti di fatto o di diritto sui quali si fonda l'impugnazione (e il mancato richiamo alla motivazione contestata) è spesso causa di inammissibilità e di condanna alle spese e ammende.
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