Cassazione Penale, Sentenza n. 45717/2023 del 14/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 (detenzione di sostanza stupefacente: 9,9 grammi di eroina). Il ricorrente contestava: 1) errata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto), sostenendo carenza, contraddittorietà e travisamento dei fatti; la Corte territoriale avrebbe rigettato la richiesta in modo generico basandosi sulla presunta "non occasionalità" della condotta e su precedenti non adeguatamente specificati; 2) vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis c.p. (attenuanti generiche), per omissione di valutazione di stato di incensuratezza, ridotta offensività e disagio socio-economico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo all'art. 131-bis: la Corte d'appello aveva motivato il diniego sulla base della non minimale offensività del fatto, considerando il quantitativo non trascurabile, la natura particolarmente pericolosa della sostanza (eroina), il precedente penale e numerosi precedenti di polizia (24 precedenti di polizia, 16 in materia di stupefacenti), e il carattere non isolato della condotta. La Cassazione ha confermato che, anche dopo le modifiche normative (d.lgs. 150/2022), i criteri valutativi per la particolare tenuità restano quelli dell'art. 133 c.p. e che la sussistenza della particolare tenuità richiede anche la non abitualità del comportamento; in mancanza di uno dei profili la causa di non punibilità non si applica. Anche il motivo relativo alle attenuanti generiche (art. 62-bis) è stato ritenuto infondato: la Corte ha giudicato adeguata la motivazione implicita del rigetto, desumibile dal quadro di personalità e dalla gravità della condotta, e ha confermato la pena. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
DPR 309/1990, art. 73, comma 5
Norma incriminatrice applicata per la condanna: detenzione illecita di sostanze stupefacenti (nello specifico 9,9 g di eroina). La natura e la quantità della sostanza sono state valutate come elementi ostativi al riconoscimento della particolare tenuità.
Codice Penale, art. 131-bis
La Corte ha interpretato l'art. 131-bis come richiedente congiuntamente la "particolare tenuità dell'offesa" e la "non abitualità" del comportamento. Ha richiamato la necessità di valutare i parametri indicati dall'art. 133 c.p. (modalità della condotta, esiguità del danno e del pericolo, condotta successiva) e ha ritenuto che, nel caso concreto, tali presupposti non sussistessero.
Codice Penale, art. 133, comma 1
Criteri direttivi per la valutazione della particolare tenuità: modalità della condotta, esiguità del danno e del pericolo e condotta susseguente al reato. La corte ha applicato questi criteri per escludere la particolare tenuità.
Codice Penale, art. 62-bis
Riguarda le circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che il rigetto delle attenuanti potesse risultare da una motivazione implicita, desumibile dal complesso quadro fattuale e dalla valutazione della personalità e della gravità della condotta.
Massime di principio
- Per ottenere l'esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis c.p. non è sufficiente il solo riferimento a "quantitativo ridotto"; è necessario che coesistano la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, valutate secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p.
- La natura della sostanza (es. eroina) e il quantitativo, se non minimali, pesano fortemente contro il riconoscimento della particolare tenuità.
- La presenza di precedenti penali o numerosi precedenti di polizia può essere considerata elemento idoneo a escludere la non abitualità e la particolare tenuità, specialmente se i precedenti riguardano fatti della stessa indole.
- Le modifiche normative (es. d.lgs. 150/2022) hanno ampliato ambiti di valutazione ma non hanno mutato i criteri sostanziali per l'applicazione dell'art. 131-bis: il giudice deve comunque motivare la valutazione secondo i parametri dell'art. 133 c.p.
- La negazione delle circostanze attenuanti generiche può essere motivata in modo implicito se la sentenza contiene una motivazione adeguata e coerente che giustifichi l'esclusione (es. valutazione negativa della personalità dell'imputato e della gravità della condotta).
- In casi simili, per massimizzare la possibilità di ottenere il beneficio dell'art. 131-bis o delle attenuanti, è cruciale fornire elementi concreti e specifici: assenza di precedenti della stessa natura, prova che la quantità era davvero minima, evidenze di contesto socio-economico o di condizioni che dimostrino la ridotta offensività, e documentazione sulle vicende personali e comportamentali successive al fatto.
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