Cassazione Penale, Sentenza n. 45716/2023 del 14/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello chiedendone l'annullamento o la riforma per plurimi profili: vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità (contestata insufficienza probatoria, fotografie e immagini non decisivi, cessioni non dimostrate); errata qualificazione del reato ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (richiesta derubricazione alla ipotesi di lieve entità del comma 5); violazione dell'art. 133 c.p. relativa alla determinazione della pena (eccessività); vizio nella valutazione della recidiva e diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis c.p.; contestazione dell'identificazione di Imperiale per carenza di elementi descrittivi e di riscontri investigativi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che la Corte territoriale abbia valutato correttamente il complesso degli elementi probatori (servizi di appostamento, immagini video, controlli su acquirenti, sequestri e analisi di laboratorio) e abbia svolto un esame individuale delle posizioni, con motivazione logica e coerente. Sui punti principali: l'identificazione di Imperiale è stata ritenuta fondata sulla confluenza di indizi e riscontri; l'affermazione di responsabilità nei confronti di Ben Brahim, Candeh e Fortunato è stata confermata in ragione della molteplice congruenza probatoria; la richiesta di derubricazione alla lieve entità ex art. 73, comma 5, è stata respinta in quanto la Corte d'appello ha valutato complessivamente vari parametri (varietà delle sostanze, continuità e volume delle cessioni, inserimento in contesti di spaccio) escludendo la minima offensività; l'applicazione della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche sono stati ritenuti adeguatamente motivati; infine la quantificazione delle pene è rimasta nella discrezionalità di merito e non è stata ravvisata arbitrarietà.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
La Corte ha richiamato la distinzione fra il delitto ordinario di spaccio (commi 1 e 4) e la fattispecie di minore gravità (comma 5), affermando che la derubricazione alla lieve entità richiede una valutazione complessiva degli indici elencati dalla norma e non può basarsi solo sul parametro quantitativo
Codice penale, art. 133
Principi per la determinazione della pena: la Corte di merito ha operato la valutazione discrezionale dei criteri dell'art. 133 (persona, reato, modalità, precedenti), ritenuta immune da vizio di motivazione salvo arbitrio
Codice penale, art. 62-bis
Riguarda la concessione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego basato sulla spiccata capacità a delinquere e sul consolidato inserimento in contesti malavitosi
Codice penale, art. 99
Norma citata in relazione alla valutazione dei precedenti e del trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse sufficiente e che il riferimento ai precedenti non fosse l'unico elemento decisivo
Codice penale, artt. 81 e 110
Richiamati per la contestazione della partecipazione in concorso ai reati contestati
Massime di principio
- La valutazione dell'identificazione basata su indizi (verosimiglianza, massime d'esperienza) è ammissibile se gli indizi sono confluenti e impediscono plausibili spiegazioni alternative: non è necessaria l'osservazione diretta in volto se sussistono riscontri coerenti (videosorveglianza, annotazioni degli agenti, riconoscimenti fotografici, conoscenza pregressa)
- Per la derubricazione alla lieve entità ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990 non basta il dato quantitativo: occorre un apprezzamento complessivo degli indicatori (continuità dell'attività, varietà e qualità delle sostanze, canali di approvvigionamento, clientela, volume delle operazioni) e la semplice piccola quantità ceduta occasionalmente può essere neutralizzata da elementi che indicano attività organizzata
- La discrezionalità del giudice di merito nella determinazione del quantum di pena è ampia: il sindacato di legittimità interviene solo se emerge arbitrio o illogicità manifesta; è sufficiente una motivazione sintetica che indichi i criteri valutati ex art. 133 c.p.
- La ricorrenza di precedenti (recidiva) va valutata concretamente: il giudice deve motivare se la reiterazione sia indicativa di perdurante inclinazione al delitto e pericolosità, non limitandosi alla mera menzione formale dei precedenti
- Il diniego delle attenuanti generiche può fondarsi sulla prevalenza di elementi ostativi alla loro concessione (es. capacità a delinquere, consolidato inserimento nel crimine); il giudice non deve necessariamente elencare tutti gli elementi favorevoli, purché indichi quelli ritenuti decisivi
- La prova dello spaccio trova solido supporto nella convergenza di indagini (appostamenti, videosorveglianza, riconoscimenti degli acquirenti, sequestri e analisi di laboratorio): l'assenza di precisione sul peso totale ceduto non rende automaticamente inefficace l'accertamento se il quadro probatorio complessivo è coerente
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