Cassazione Penale, Sentenza n. 45718/2023 del 14/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 cod. strada). Tre motivi: I) censura sulla mancata o tardiva formulazione e verbalizzazione dell'avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia rispetto all'effettuazione dell'alcoltest; ii) dedotta nullità/inutilizzabilità dell'atto di accertamento urgente (verbale ex art. 354 c.p.p.) per violazione delle norme procedurali (richiamate art. 114 disp. att., 356, 191 c.p.p.), con conseguente inammissibilità dei risultati dell'etilometro; III) contestazione dell'attendibilità del tasso alcolemico rilevato per l'intervallo temporale intercorrente fra guida e accertamento (richiamo alla curva metabolica/Widmark) e dedotta insufficienza della prova per dimostrare lo stato di ebbrezza al momento della guida.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale abbia motivato adeguatamente: l'avviso orale di farsi assistere dal difensore prima dell'alcoltest è sufficiente anche se verbalizzato in un momento successivo; la mancata redazione immediata del verbale non determina, di per sé, nullità o inutilizzabilità quando gli operatori possono testimoniare sull'avviso reso oralmente; la ricostruzione fattuale del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità se logica e coerente; l'intervallo di circa un'ora tra guida ed accertamento non è, di per sé, idoneo a privare di valore probatorio il risultato strumentale; l'onere di provare elementi per rendere inattendibile il test grava sull'imputato. Conseguentemente il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sostanziale che configura il reato di guida in stato di ebbrezza; la sentenza conferma la sussunzione dei fatti in questa fattispecie sulla base del risultato dell'alcoltest
Disciplina degli accertamenti urgenti; la Corte ha ritenuto che il verbale di accertamento possa essere redatto anche successivamente all'operazione purché l'avviso sia stato effettivamente fornito oralmente prima dell'esame
Prevede l'avviso relativo all'assistenza difensiva; nel caso la sua mancata trascrizione immediata non è stata considerata causa automatica di nullità se l'avviso era stato comunque espresso oralmente
Riguardano la forma e la redazione degli atti; la giurisprudenza richiamata afferma che la mancata redazione 'contestuale' non determina automatica nullità o inutilizzabilità degli atti se le operazioni possono essere comunque dimostrate
Norma richiamata dalla difesa in tema di nullità/invalidità degli atti; la Corte di legittimità non ha accolto la ricostruzione difensiva che invocava la nullità dell'accertamento
Richiamata tra le norme procedurali cui la difesa faceva riferimento per contestare l'utilizzabilità degli atti; la Corte provinciale ha però ritenuto non sussistente invalidità grave del procedimento
art. 438 comma 6-bis e art. 464 c.p.p.
Richiamate nel contesto della discussione sulla deducibilità tardiva delle eccezioni in sede di opposizione a decreto penale; la Corte territoriale ha ritenuto non impeditiva la mancata eccezione nella fase precedente
Norma che prevede il versamento alla Cassa delle ammende: applicata per condannare il ricorrente a pagare euro 3.000 alla Cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- L'avviso orale al soggetto indagato di potersi avvalere di un difensore prima dell'accertamento è generalmente sufficiente anche se la verbalizzazione avviene successivamente; la mancata redazione immediata non comporta automaticamente nullità o inutilizzabilità dell'accertamento.
- La Corte di Cassazione non rivede la valutazione di fatto dei giudici di merito se la loro ricostruzione è logica, coerente e adeguatamente motivata; in Cassazione sono precluse ricostruzioni fattuali alternative non fondate su vizi di diritto.
- Il solo intervallo temporale di circa un'ora tra guida e accertamento non è sufficiente, di norma, a escludere la validità probatoria del test alcolemico; occorrono elementi concreti e specifici per dimostrare l'inaffidabilità del risultato (es. assunzione recente di alcol prima della guida con dinamica non compatibile).
- L'onere di produrre elementi che rendano inattendibile il risultato strumentale grava sull'imputato; richiami teorici generici alla curva di Widmark o a variabilità individuale non sono automaticamente idonei a privare il test del suo valore probatorio.
- La mancata o tardiva deduzione di eccezioni procedurali può essere superata se il giudice ritiene che l'atto sia utilizzabile e che non sia stata compromessa in modo irreparabile la garanzia della difesa; comunque va valutato caso per caso.
- Quando si contesta la regolarità formale di un verbale di accertamento urgente, è importante raccogliere elementi testimoniali o documentali che attestino l'effettiva procedura (ad es. dichiarazioni degli operatori, annotazioni sul luogo) per contrastare la versione del verbale.
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