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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22877/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da sette contratti di appalto stipulati tra gli anni 1973 e 1982 per la costruzione di un acquedotto. Il consorzio appaltatore ottenne un decreto ingiuntivo per interessi legali e moratori asseritamente dovuti per ritardati pagamenti, e l'ente appaltante propose opposizione, chiamando anche in garanzia il Ministero dei lavori pubblici. Il tribunale dichiarò improcedibile l'opposizione, ma la corte d'appello ritenne procedibile l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò l'ente al pagamento di una somma rilevante oltre interessi moratori. In cassazione l'ente dedusse sette motivi: 1) difetto di legittimazione passiva dell'ente, sostenendo che il vero soggetto passivo fosse il Ministero; 2) mutatio libelli, perché in monitorio sarebbe stata chiesta solo la condanna a interessi, mentre in opposizione sarebbe stata introdotta una domanda nuova sul capitale; 3) erronea imputazione dei pagamenti ex art. 1194 c.c., sostenendo che vi fosse un accordo derogatorio e che i pagamenti dovessero imputarsi prima al capitale; 4) errata applicazione della disciplina delle riserve negli appalti pubblici, poiché la domanda di interessi sarebbe stata preclusa per mancata iscrizione di riserva; 5) prescrizione dei crediti, sostenendo che le lettere invocate dal consorzio non avessero interrotto la prescrizione per il capitale o per gli interessi; 6) erronea determinazione del quantum debeatur, con richiamo a imputazione dei pagamenti, prescrizione e ultrapetizione; 7) erronea regolazione delle spese, chiedendo compensazione o diversa ripartizione. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi, rilevando, in particolare, che l'ente aveva autonomia negoziale, che la dedotta mutatio libelli non era stata ritualmente prospettata nei gradi di merito, che mancava prova di un accordo derogatorio dell'art. 1194 c.c., che il sistema delle riserve non si applica alla mera liquidazione di interessi corrispettivi per ritardato pagamento, che la corte d'appello aveva congruamente valutato le missive come atti interruttivi della prescrizione, che le censure sul quantum erano in parte nuove e comunque infondate, e che la regolazione delle spese resta discrezionale salvo ipotesi di soccombenza totale o parziale del vittorioso. Il ricorso è stato infine respinto, con condanna dell'ente ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, il secondo, il quinto e il settimo motivo, e infondati il terzo e il quarto; quanto al sesto motivo, lo ha considerato in parte inammissibile perché nuovo o non autosufficiente e comunque insussistente nel merito. È stata quindi confermata la decisione della corte d'appello che aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato l'ente appaltante al pagamento delle somme dovute al consorzio, oltre agli interessi moratori nei limiti indicati in sentenza. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato per contestare la legittimazione passiva, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché l'ente aveva autonomia negoziale

  • art. 183, comma 5, c.p.c.

    invocato per dedurre una mutatio libelli, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per novità della questione in cassazione

  • art. 1194 c.c.

    la Corte ribadisce che, in mancanza di prova di un accordo derogatorio, i pagamenti si imputano secondo la regola legale, con priorità agli interessi rispetto al capitale

  • art. 54 R.D. 25 maggio 1895, n. 350

    la disciplina delle riserve negli appalti pubblici non si applica alla mera liquidazione di interessi corrispettivi per ritardato pagamento

  • art. 35 D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063

    richiamato quale base del diritto agli interessi per ritardato pagamento

  • art. 2496 c.c.

    invocato dal ricorrente per la prescrizione, ma la Corte ha ritenuto idonei gli atti interruttivi esaminati dalla corte d'appello

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nella censura sul quantum, ma senza specifica dimostrazione di un errore di valutazione di prove legali

  • art. 116 c.p.c.

    la valutazione delle risultanze probatorie è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei casi tipici indicati

  • art. 91 c.p.c.

    la condanna alle spese segue la soccombenza complessiva del giudizio

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è discrezionale e non necessita di specifica motivazione del mancato esercizio

  • art. 93, comma 2, c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese, ma la censura è stata ritenuta inammissibile

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    utilizzato come parametro di impugnazione per violazione di legge e nullità della sentenza

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nei contratti di appalto, gli interessi per ritardato pagamento degli acconti o del saldo maturano per il solo ritardo nell'adempimento e non sono assimilabili alle pretese soggette al sistema delle riserve, che riguarda invece maggiori compensi o indennizzi connessi all'esecuzione dell'opera.
  • La regola di imputazione dei pagamenti dell'art. 1194 c.c. opera secondo la disciplina legale salvo prova rigorosa di un accordo derogatorio tra le parti; la prova di tale accordo è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
  • Le contestazioni sulla valutazione delle prove e sull'accertamento del contenuto negoziale non sono proponibili in cassazione come semplice diversa lettura del materiale istruttorio, salvo i limiti del vizio relativo alla prova legale o all'uso indebito del criterio di valutazione.
  • La prescrizione del credito può essere validamente interrotta da atti di costituzione in mora o diffide idoneamente valutati dal giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire a tale apprezzamento una rivalutazione del contenuto delle singole missive.
  • La denuncia di mutatio libelli o ultrapetizione in cassazione è inammissibile se la questione non è stata specificamente proposta nei gradi di merito, perché ciò introdurrebbe accertamenti nuovi di fatto.
  • La regolazione delle spese processuali appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e, salvo casi di soccombenza del litigante vittorioso, non è censurabile per il solo mancato ricorso alla compensazione.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoMoraImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaPrescrizione

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