Sentenza del 05/07/2017 n. 16521 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva annullato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 1992 e 1993. L'accertamento traeva origine dal rinvenimento di documentazione extracontabile, contenente annotazioni sulle ore lavorate da più persone, e da versamenti effettuati dalla Costruzioni L. s.r.l. sul conto corrente del contribuente. Secondo l'Amministrazione, tali elementi consentivano di presumere che C.D. avesse esercitato un'attività imprenditoriale edile non dichiarata. La CTR aveva invece ritenuto insufficienti gli elementi presuntivi e plausibile che il contribuente fosse soltanto un dipendente incaricato di annotare le presenze e distribuire le retribuzioni ai colleghi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto tutti e tre i motivi di ricorso, ritenendo errata e insufficientemente motivata la decisione della CTR. Il giudice d'appello non aveva adeguatamente valutato il brogliaccio extracontabile né la presunzione legale derivante dagli accrediti bancari. In particolare, i versamenti sul conto del contribuente potevano fondare l'accertamento, salvo prova contraria analitica del contribuente circa la loro irrilevanza reddituale o la loro registrazione contabile. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Disciplina l'onere della prova. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto applicabile il meccanismo presuntivo previsto dalla normativa tributaria, con conseguente onere del contribuente di fornire la prova contraria.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2
Consente l'accertamento induttivo quando emergono elementi extracontabili o irregolarità tali da rendere inattendibile la dichiarazione. La documentazione extracontabile può costituire base presuntiva per ricostruire redditi non dichiarati.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, nn. 2 e 7
Attribuisce rilievo alle movimentazioni dei conti bancari del contribuente, configurando una presunzione legale relativa: i versamenti possono essere considerati ricavi o compensi non dichiarati, salvo prova contraria specifica e analitica.
Individua i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione o falsa applicazione di legge e ai vizi della motivazione su fatti decisivi.
Massime di principio
- La documentazione extracontabile rinvenuta nella disponibilità del contribuente può legittimare un accertamento induttivo, soprattutto quando contiene annotazioni coerenti con un'attività economica non dichiarata.
- Gli accrediti su conti correnti riconducibili al contribuente possono operare come presunzioni legali di reddito imponibile; spetta quindi al contribuente dimostrare analiticamente l'origine non reddituale di ciascuna movimentazione o la sua corretta registrazione contabile.
- Una spiegazione alternativa dei versamenti, come l'incarico di distribuire stipendi per conto del datore di lavoro, deve essere sostenuta da elementi concreti e da una motivazione giudiziale rigorosa; la mera plausibilità non è sufficiente.
- Il giudice tributario deve valutare complessivamente documentazione extracontabile, movimentazioni bancarie e giustificazioni del contribuente, spiegando il percorso logico che conduce alla decisione.
- Quando l'Amministrazione dispone di presunzioni legali o di elementi indiziari qualificati, non è necessariamente richiesta la ricostruzione analitica dell'esatta provenienza di ogni somma prima che l'onere probatorio si trasferisca sul contribuente.
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