Sentenza del 05/07/2017 n. 603 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Ires - Reddito d'impresa - Svalutazione dei crediti - Finanziamenti post - Sisma - Istituti creditizi - Inapplicabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi dell'istituto creditizio è stata accolta: i finanziamenti post sisma sono stati qualificati, nella sostanza, come operazioni prive del rischio tipico del finanziamento e non come ordinari crediti verso la clientela. Pertanto, non si applica la disciplina della svalutazione dei crediti di cui all'art. 106, comma 1, TUIR e gli interessi passivi sono integralmente deducibili, oltre il limite ordinario del 96% previsto dall'art. 96 TUIR.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione fiscale dei cosiddetti finanziamenti post sisma. Secondo il criterio della prevalenza della sostanza sulla forma, tali operazioni, pur apparendo formalmente come crediti verso la clientela, non costituiscono veri finanziamenti, perché il relativo rischio d'impresa è integralmente garantito dallo Stato e non è prevista una remunerazione o un compenso per il servizio svolto dalla banca. Di conseguenza, non è applicabile la disciplina sulla svalutazione dei crediti prevista dall'art. 106, comma 1, TUIR. Gli istituti creditizi possono inoltre dedurre integralmente gli interessi passivi sostenuti, senza applicare il limite del 96% previsto dall'art. 96 TUIR.
Norme richiamate
Art. 106, comma 1, TUIR
La disciplina fiscale delle svalutazioni e degli accantonamenti relativi ai crediti non si applica quando l'operazione, valutata nella sua sostanza economica, non costituisce un vero credito verso la clientela.
Art. 96 TUIR
Il limite ordinario del 96% alla deducibilità degli interessi passivi non opera, secondo la decisione, per gli interessi connessi ai finanziamenti post sisma qualificati come operazioni sostanzialmente non finanziarie.
Massime di principio
- Ai fini fiscali occorre valutare la sostanza economica dell'operazione e non soltanto la sua qualificazione formale o contabile.
- Un'operazione non dovrebbe essere trattata come ordinario finanziamento o credito verso la clientela quando manca un effettivo rischio d'impresa, in particolare perché integralmente garantita dallo Stato.
- La mancanza di una remunerazione o di un compenso per l'attività dell'intermediario può costituire un elemento decisivo per escludere la natura di finanziamento commerciale ordinario.
- Le norme fiscali sulle svalutazioni dei crediti e sui limiti di deducibilità degli interessi devono essere applicate in relazione alla reale natura dell'operazione, verificando caso per caso garanzie, rischio assunto e remunerazione prevista.
- La qualificazione di un'operazione come non finanziaria non è automatica: deve essere supportata dalle caratteristiche concrete del rapporto e dalla documentazione contrattuale e contabile.
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