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Sentenza

Sentenza del 05/07/2017 n. 605 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Ires - Redditi d'impresa - Deduzione 0,30 % dei crediti verso clienti classificabili nell'attivo di enti creditizi soggetti IAS - Deducibilità limitata agli importi non coperti da garanzia assicurativa - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha stabilito che, nella disciplina anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 83/2015, tali crediti integralmente garantiti non concorrono alla formazione del plafond dello 0,30% di deducibilità. La deduzione è quindi riferibile soltanto agli importi dei crediti effettivamente esposti al rischio di insolvenza e non coperti da garanzia assicurativa o di terzi.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la deducibilità, ai fini IRES, della quota dello 0,30% prevista dall’articolo 106, comma 3, del D.P.R. 917/1986 per i crediti verso la clientela classificabili nell’attivo degli enti creditizi soggetti ai principi IAS. In particolare, si discuteva se rientrassero nel relativo plafond anche crediti formalmente qualificati come finanziamenti, ma sostanzialmente privi di rischio d’impresa perché integralmente coperti da garanzie di terzi, nel caso indicato dalla garanzia dello Stato.

Norme richiamate

  • Articolo 106, comma 3, D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Deduzione dello 0,30% dei crediti verso la clientela classificabili nell’attivo degli enti creditizi soggetti IAS

    Il plafond di deducibilità deve essere calcolato considerando i crediti realmente esposti al rischio di credito. I crediti integralmente assistiti da garanzie di terzi, e quindi privi di sostanziale rischio d’impresa, non concorrono alla sua formazione.

  • D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132

    Modifiche alla disciplina fiscale delle svalutazioni e perdite su crediti

    La decisione si riferisce alla formulazione normativa anteriore alle modifiche del 2015; pertanto, l’interpretazione riguarda il regime previgente.

Massime di principio

  • Ai fini della deduzione fiscale riferita ai crediti bancari, non è sufficiente la qualificazione formale dell’operazione come finanziamento: occorre valutare la sua sostanza economica e l’effettiva esposizione al rischio di insolvenza.
  • I crediti completamente coperti da garanzie di terzi, inclusa una garanzia statale, possono essere esclusi dal plafond di deducibilità quando la garanzia elimina sostanzialmente il rischio di impresa.
  • La deduzione dovrebbe essere calcolata limitatamente alla parte del credito non coperta da garanzia, salvo diversa disciplina applicabile nel periodo d’imposta considerato.
  • È necessario verificare la normativa vigente ratione temporis, perché le modifiche legislative del 2015 possono incidere sul trattamento fiscale di crediti, svalutazioni e perdite.

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