Sentenza del 05/07/2017 n. 60 - Comm. Trib. Prov. Lodi
Tarsu - Rifiuti speciali - Aree in cui si producono - Obbligo delimitazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa del contribuente non è stata accolta in assenza di una delimitazione adeguata degli spazi interessati e della documentazione necessaria a dimostrare l'effettiva sussistenza dei presupposti dell'esenzione. L'esclusione dalla superficie tassabile non opera automaticamente per il solo fatto che in determinate aree siano prodotti rifiuti speciali: il contribuente deve indicare con precisione tali aree e fornire la relativa prova.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'esenzione o l'esclusione dalla TARSU delle aree in cui venivano prodotti rifiuti speciali, sostenendo che tali superfici non dovessero essere assoggettate alla tassa. La controversia riguardava in particolare la necessità di individuare e delimitare in modo adeguato le aree non idonee alla produzione di rifiuti urbani e la prova delle condizioni necessarie per ottenere l'esenzione.
Norme richiamate
Art. 62, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Le parti di aree non idonee alla produzione di rifiuti possono essere escluse dalla tassazione, ma la loro individuazione deve essere specifica e adeguatamente delimitata.
Art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
L'esenzione per le aree in cui si producono rifiuti speciali è subordinata alla prova delle relative condizioni e all'adeguata delimitazione degli spazi interessati.
Massime di principio
- L'esenzione o riduzione della TARSU per produzione di rifiuti speciali non è automatica: deve essere richiesta e provata dal contribuente.
- Il contribuente deve delimitare con precisione le aree escluse dalla tassazione, fornendo planimetrie, dati catastali, descrizioni funzionali e ogni altra documentazione utile.
- Non è sufficiente dimostrare genericamente che nell'attività vengono prodotti rifiuti speciali; occorre collegare la produzione alle specifiche superfici per le quali si chiede l'esenzione.
- In mancanza di una prova puntuale e tempestiva, l'ente impositore può assoggettare alla tassa l'intera superficie dichiarata o accertata.
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