Sentenza del 05/07/2017 n. 16534 - Corte di Cassazione
Cessione impresa commerciale - Disciplina della direttiva CEE n. 77/388 - Assoggettabilità IVA nel caso in cui l'attività commerciale sia cessata - Esclusione - Imposta proporzionale di registro - Applicabilità - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la vendita, da parte del Comune di Parma alla E. 2006 Immobiliare s.r.l., di un immobile già destinato a colonia marina. Le parti avevano assoggettato la cessione a IVA, sostenendo che l'immobile fosse stato utilizzato nell'esercizio di un'attività commerciale e costituisse un bene strumentale. L'Agenzia delle Entrate aveva invece ritenuto l'operazione esclusa dal campo IVA e soggetta a imposta proporzionale di registro, poiché al momento della vendita il Comune non svolgeva più alcuna attività commerciale nell'immobile, limitandosi a disporre del proprio patrimonio immobiliare. Il Comune e la società acquirente sostenevano che la vendita costituisse comunque un atto di liquidazione di beni aziendali e che la precedente destinazione commerciale dell'immobile fosse sufficiente a giustificare l'applicazione dell'IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del Comune sia quello incidentale della società, confermando integralmente la sentenza della Commissione tributaria regionale. Ha stabilito che la precedente attività commerciale svolta nell'immobile non era sufficiente: ai fini IVA occorreva verificare l'attualità dell'esercizio dell'attività d'impresa al momento della cessione. Poiché dal 2001 l'immobile non era più utilizzato per la gestione della colonia marina ed era rimasto nel patrimonio disponibile del Comune, la vendita è stata qualificata come mera disposizione patrimoniale, esclusa dall'IVA e soggetta a imposta proporzionale di registro. È stata esclusa anche la configurabilità di una fase di liquidazione dell'impresa, non essendo più in corso un'attività imprenditoriale. Le spese di giudizio sono state compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE
Si intende inerente all'esercizio dell'impresa ogni operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità.
La nozione di esercizio d'impresa ai fini IVA deve essere valutata secondo la normativa unionale e richiede un'attività economica effettiva, abituale e idonea a produrre introiti con carattere di stabilità.
Articoli 1 e 4 del D.P.R. n. 633 del 1972
L'attività deve essere svolta nell'esercizio abituale e professionale di un'impresa.
La cessione di un immobile è soggetta a IVA solo se concretamente riconducibile all'esercizio attuale e abituale di un'attività d'impresa; la mera proprietà o gestione patrimoniale del bene non è sufficiente.
Articolo 10, comma 8-ter, lettera d), del D.P.R. n. 633 del 1972
La possibilità di optare per l'applicazione dell'IVA nella cessione di determinati immobili presuppone comunque che ricorrano i requisiti soggettivi e oggettivi di rilevanza IVA. L'opzione contrattuale non può trasformare una cessione patrimoniale estranea all'attività d'impresa in un'operazione imponibile.
Articolo 10, comma 21, del D.P.R. n. 633 del 1972
Sono esenti le prestazioni proprie delle colonie marine, montane e campestri e le relative prestazioni accessorie.
La norma disciplina l'esenzione delle prestazioni rese dalle colonie marine e non dimostra che la successiva vendita dell'immobile utilizzato in passato come colonia sia soggetta a IVA.
Articolo 74-bis del D.P.R. n. 633 del 1972
La disciplina IVA delle operazioni compiute dal curatore fallimentare non consente di affermare in via generale che ogni vendita successiva alla cessazione dell'attività costituisca automaticamente attività d'impresa o operazione imponibile.
Articolo 40 del D.P.R. n. 131 del 1986
Quando una cessione immobiliare è esclusa dal campo IVA, trova applicazione l'imposta di registro proporzionale secondo la disciplina propria degli atti non soggetti a IVA.
Articoli 2082 e 2195 del codice civile
Le nozioni civilistiche di imprenditore e attività commerciale non sono decisive per l'IVA, la cui qualificazione deve essere effettuata alla luce della disciplina unionale e fiscale, considerando l'effettivo esercizio dell'attività economica.
Massime di principio
- Per stabilire se la vendita di un immobile è soggetta a IVA non basta che il bene sia stato utilizzato in passato per un'attività commerciale o sia astrattamente strumentale: occorre verificare l'effettivo collegamento con un'attività d'impresa al momento della cessione.
- La mera gestione, conservazione o alienazione di un bene appartenente al patrimonio dell'ente costituisce normalmente attività patrimoniale e non esercizio d'impresa, salvo che emergano elementi concreti di sfruttamento economico abituale e stabile.
- La vendita di beni già destinati a un'attività cessata non è automaticamente una fase di liquidazione d'impresa. La liquidazione presuppone che esista ancora un'attività imprenditoriale o una procedura effettivamente diretta alla sua cessazione.
- La destinazione catastale, funzionale o storica dell'immobile e l'eventuale opzione per l'IVA non sono decisive da sole: prevale l'accertamento concreto delle modalità di utilizzo del bene e dell'attività svolta dal cedente.
- Per gli enti pubblici non commerciali, la cessione immobiliare rileva ai fini IVA solo se il bene appartiene alla sfera dell'attività commerciale dell'ente; se rientra nel patrimonio disponibile ed è venduto per ragioni patrimoniali, si applica l'imposta di registro proporzionale.
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