Sentenza del 05/07/2017 n. 202 - Comm. Trib. Prov. Como
Imposta di donazione - Atti di donazione frazionati - Applicazione retroattiva di norme impositive - Non spettanza della franchigia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa franchigia è stata ritenuta non spettante, o comunque superata, poiché il valore delle donazioni doveva essere determinato cumulando gli atti precedenti aventi effetto cumulativo. L’applicazione della disciplina vigente al momento dell’ultimo atto non è stata considerata una retroattività illegittima, trattandosi di una valutazione complessiva collegata a un atto perfezionatosi dopo l’entrata in vigore della nuova norma.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava più atti di donazione stipulati tra le stesse persone in un arco temporale molto ravvicinato. Il ricorrente sosteneva che la franchigia dovesse essere applicata autonomamente ai singoli atti, senza cumulare le precedenti donazioni, oppure che non potessero applicarsi retroattivamente norme impositive entrate in vigore dopo i primi atti. La decisione ha invece ritenuto che, quando l’ultimo atto è stato stipulato dopo l’entrata in vigore dell’art. 2, comma 50, del d.l. 262/2006, il valore globale netto debba comprendere anche le precedenti donazioni tra le medesime parti, ai fini del superamento della franchigia.
Norme richiamate
Art. 2, comma 50, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286
Norma richiamata in materia di imposta sulle donazioni e franchigie.
Per gli atti perfezionati dopo la sua entrata in vigore, il valore imponibile può essere determinato considerando cumulativamente le precedenti donazioni tra le stesse persone, quando producono effetti cumulativi, ai fini della verifica del superamento della franchigia.
Massime di principio
- Quando più donazioni sono effettuate tra le stesse persone in un periodo ravvicinato, non è automaticamente corretto applicare la franchigia separatamente a ciascun atto.
- Le precedenti donazioni possono dover essere cumulate nel calcolo del valore globale netto, soprattutto se gli atti hanno effetti cumulativi e l’ultimo atto è stato stipulato dopo l’entrata in vigore della disciplina applicabile.
- L’applicazione della norma vigente al momento dell’ultimo atto non costituisce necessariamente retroattività: può trattarsi dell’applicazione della disciplina attuale a un atto perfezionato successivamente, usando dati relativi a precedenti trasferimenti.
- La frammentazione delle donazioni in più atti ravvicinati non garantisce, di per sé, il riconoscimento di più franchigie autonome.
- Per valutare la franchigia occorre verificare la data di ciascun atto, il rapporto tra donante e donatario, il valore netto dei beni e l’eventuale effetto cumulativo previsto dalla disciplina fiscale.
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