Sentenza del 05/07/2017 n. 367 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la tempestività della domanda di rimborso delle ritenute IRPEF operate nel 2001 sulle somme corrisposte al contribuente a titolo di incentivazione all'esodo. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che il termine decadenziale di 48 mesi previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 decorresse dalla data della ritenuta o del versamento, mentre il contribuente sosteneva che il termine dovesse decorrere dalla pubblicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che aveva dichiarato incompatibile con il diritto comunitario il diverso trattamento fiscale basato sul sesso e sull'età.
La decisione
La Commissione ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza di primo grado. Applicando il principio stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione, ha ritenuto che il termine di 48 mesi decorra dal giorno successivo all'esecuzione della ritenuta, anche quando l'indebito derivi da una norma successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea. Poiché la ritenuta era stata operata il 31 marzo 2001 e la domanda di rimborso era stata presentata soltanto il 27 dicembre 2011, la richiesta è stata dichiarata tardiva e il rimborso non dovuto. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate, considerato il precedente contrasto giurisprudenziale.
Norme richiamate
Art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi decorre dalla "data del versamento" o da quella in cui "la ritenuta è stata operata".
Il termine di 48 mesi per chiedere il rimborso decorre dal momento in cui la ritenuta è stata effettuata o l'imposta è stata versata, anche se solo successivamente una pronuncia giudiziaria accerta l'incompatibilità della norma applicata con il diritto dell'Unione europea.
Art. 19 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La disposizione disciplinava la tassazione delle somme corrisposte a titolo di incentivazione all'esodo ed è stata ritenuta, dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, incompatibile con il diritto comunitario nella parte in cui prevedeva un trattamento differenziato tra uomini e donne.
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 13676 del 16 giugno 2014
Il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi opera anche quando l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea.
L'efficacia retroattiva della pronuncia della Corte di giustizia incontra il limite dei rapporti già esauriti per prescrizione o decadenza, a tutela della certezza dei rapporti giuridici e della stabilità delle entrate tributarie.
Massime di principio
- Quando una richiesta di rimborso fiscale è soggetta a un termine decadenziale, il termine normalmente decorre dal versamento o dalla ritenuta, non dalla successiva pronuncia che riconosca l'illegittimità o l'incompatibilità della norma applicata.
- Una sentenza successiva della Corte di giustizia dell'Unione europea, pur potendo avere efficacia retroattiva, non riapre automaticamente i rapporti già definiti per decorso del termine di decadenza.
- Il contribuente deve presentare la domanda di rimborso entro il termine previsto dalla legge, anche quando esista incertezza giurisprudenziale sulla legittimità della tassazione.
- La certezza dei rapporti giuridici e la stabilità delle entrate pubbliche possono prevalere sull'interesse del contribuente che sia rimasto inattivo fino alla pronuncia giudiziaria favorevole.
- In presenza di un contrasto giurisprudenziale, l'esito può dipendere dal momento della presentazione della domanda: una richiesta già decaduta secondo il termine ordinario non viene generalmente salvata dal successivo consolidamento dell'orientamento favorevole al rimborso.
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