Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30259/2021 del 27/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per Irpef, Iva e Irap per l'anno 2011 nei confronti di un contribuente operante nel commercio al dettaglio di confezioni, sulla base di indagini bancarie e di documentazione richiesta e prodotta. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, ritenendo giustificati alcuni movimenti bancari; la CTR della Puglia, invece, aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo omesso il contraddittorio endoprocedimentale. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo: 1) nullità della sentenza per mancanza della succinta esposizione dei fatti di causa ex art. 36 d.lgs. 546/1992 e art. 132 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, perché la CTR aveva ritenuto necessario il contraddittorio anche in un accertamento cd. a tavolino, nonostante non vi fossero stati accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente ma solo interlocuzioni e richieste documentali, e nonostante per l'IVA occorra comunque una specifica prova di resistenza da parte del contribuente.

La decisione

La Corte rigetta il primo motivo e accoglie il secondo. Ritiene infondata la censura sulla motivazione della sentenza di appello, perché la CTR aveva comunque esposto i fatti in modo sufficiente a individuare il thema decidendum. Accoglie invece il motivo relativo al contraddittorio endoprocedimentale: esclude che, in presenza di un accertamento a tavolino fondato su controlli interni e movimentazioni bancarie, operi un obbligo generalizzato di contraddittorio ex art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente; quanto all'IVA, afferma che l'invalidità dell'atto può essere dichiarata solo se il contribuente assolva l'onere di indicare concretamente le difese che avrebbe potuto svolgere, cioè superi la prova di resistenza, circostanza non verificata dalla CTR. La sentenza impugnata viene quindi cassata in relazione al secondo motivo e la causa rinviata alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La sentenza impugnata è ritenuta sufficientemente motivata perché contiene l'esposizione dei fatti di causa idonea a individuare il thema decidendum e le ragioni della decisione.

  • art. 132 c.p.c.

    Il requisito della succinta esposizione dei fatti è soddisfatto quando la sentenza consente di comprendere oggetto della controversia e fondamento del dispositivo.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    La censura per nullità della sentenza è respinta perché il vizio denunciato non sussiste.

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    Le garanzie del contraddittorio endoprocedimentale non si estendono automaticamente agli accertamenti a tavolino privi di accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Il diritto al contraddittorio non è assoluto e può subire limitazioni conformi a effettività e proporzionalità; in materia tributaria non investe l'attività di indagine e acquisizione di elementi probatori svolta dall'Amministrazione.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La CTR ha violato la disciplina sul contraddittorio endoprocedimentale per avere affermato un obbligo non sussistente nei termini rilevati dalla Corte.

Massime di principio

  • In tema di impugnazione delle sentenze tributarie, il requisito della succinta esposizione dei fatti di causa è rispettato quando la motivazione consente di individuare con chiarezza il contenuto della lite e la ratio decidendi, senza necessità di una descrizione analitica di ogni circostanza.
  • Negli accertamenti tributari cd. a tavolino, fondati su controlli interni e su elementi acquisiti senza accesso nei locali del contribuente, l'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente non impone un contraddittorio endoprocedimentale generalizzato.
  • L'invito dell'Ufficio a fornire chiarimenti sulle movimentazioni bancarie costituisce una facoltà discrezionale dell'Amministrazione e non un obbligo la cui omissione determini di per sé l'illegittimità dell'accertamento.
  • Per i tributi armonizzati, come l'IVA, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta invalidità dell'atto solo se il contribuente indica concretamente le difese che avrebbe potuto svolgere e dimostra la non pretestuosità della contestazione, secondo una verifica in concreto di resistenza.
  • Il giudice tributario che ravvisi una lesione del contraddittorio deve verificare in concreto se, in assenza della pretesa irregolarità, il procedimento avrebbe potuto avere esito diverso; in mancanza di tale dimostrazione, l'atto non può essere annullato per il solo difetto formale di interlocuzione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaRinvio pregiudiziale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.