Cassazione Penale, Sentenza n. 47039/2023 del 23/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva applicato a Giovanni Pirrera l'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria per il reato di concorso in traffico di stupefacenti (art. 81 cpv e 110 cod. pen.; art. 73 d.P.R. n. 309/1990). Due motivi di ricorso: (1) vizio nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, con contestazione dell'interpretazione delle intercettazioni e mancata acquisizione di servizi OCP; (2) violazione in ordine alle esigenze cautelari, con omissione di adeguata motivazione sul pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che le intercettazioni dimostrino il pieno coinvolgimento dell'imputato nello spaccio di hashish, con scambi continui di denaro e stupefacente tra i soggetti indicati, e ha valutato sussistenti le esigenze cautelari: la capacità di trattare direttamente il prezzo, la possibilità di ricevere merce a credito e l'inserimento in un contesto criminale professionale sono state ritenute indicatrici concrete e attuali del pericolo di reiterazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 81 cpv e art. 110 cod. pen.
art. 81 cpv; art. 110 cod. pen.
Riferimento normativo per la configurazione della responsabilità per concorso nel reato; utilizzati per qualificare la partecipazione dell'indagato nel traffico di stupefacenti.
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Norma che incrimina il traffico di sostanze stupefacenti; applicata per individuare il reato (spaccio di hashish, capo 9).
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Requisito che legittima le misure cautelari per il pericolo di reiterazione; interpretato come un giudizio prognostico sul rischio di recidiva basato sul complesso fattuale (modalità della condotta, personalità, contesto socio-ambientale), senza richiedere la dimostrazione di specifiche e imminenti occasioni di recidiva.
Norma che dispone l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Sent. Corte Cost., n. 186/2000
Richiamata per motivare la valutazione sulla responsabilità non colposa nella determinazione della causa di inammissibilità e per fondare il provvedimento di versamento equitativo alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Le intercettazioni, se interpretate in modo coerente e non manifestamente illogico, possono costituire prova idonea a fondare i gravi indizi di colpevolezza.
- Il giudice di legittimità non sindaca l'interpretazione fattuale delle conversazioni se non quando la motivazione sia manifestamente illogica o irragionevole.
- Il pericolo di reiterazione richiesto dall'art. 274 c.1 lett. c) va valutato in senso prognostico sul complesso fattuale (modalità della condotta, ruolo dell'indagato, contesto), non richiedendo la dimostrazione di specifiche occasioni imminenti di recidiva.
- Condotte come il negoziare direttamente il prezzo, ricevere merce a credito e l'appartenenza a una rete professionale di spaccio sono indicatori rilevanti di rischio di reiterazione e legittimano misure cautelari anche in assenza di occorrenze immediate.
- Le censure processuali che non si confrontano con principi giurisprudenziali consolidati o che sono di 'mero stile' rischiano di essere dichiarate inammissibili.
- Se il ricorso è manifestamente inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e del richiamo alla giurisprudenza costituzionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 47015/2023 del 23/11/2023
- Sentenza penale · 23 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 47019/2023 del 23/11/2023
- Sentenza penale · 23 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 47021/2023 del 23/11/2023
- Sentenza penale · 23 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 47022/2023 del 23/11/2023
- Sentenza penale · 23 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 47023/2023 del 23/11/2023
- Sentenza penale · 23 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 47025/2023 del 23/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →