Cassazione Civile, Sentenza n. 28434/2022 del 29/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione regionale che, in appello, aveva ritenuto regolari le notifiche di alcune cartelle di pagamento e aveva annullato l'iscrizione ipotecaria per mancata notifica diretta al contribuente e per l'esistenza di un fondo patrimoniale. Il ricorrente deduceva molteplici vizi: omissione di integrazione del contraddittorio secondo l'ordinanza, nullità per mancata integrazione del contraddittorio con tutte le parti, preteso giudicato interno sulla mancata notifica delle cartelle, carenza della motivazione sulla regolarità delle notifiche, omesso esame di eccezioni rilevanti in secondo grado (prescrizione, decadenza, inammissibilità dei documenti prodotti dall'agente della riscossione), violazioni di norme tributarie e processuali; l'agente della riscossione (Equitalia Sud) proponeva ricorso incidentale sulla pretesa inesistenza dell'obbligo di comunicazione preventiva per l'iscrizione ipotecaria nel regime ratione temporis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso principale: ha rigettato i primi, secondo, terzo e quinto motivi ma ha accolto il quarto e il sesto motivo per carenza motivazionale e omesso esame di eccezioni. Perciò ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania (Napoli) in diversa composizione per nuovo giudizio e regolazione delle spese. Il ricorso incidentale di Equitalia Sud S.p.A. è stato respinto. La Corte ha inoltre chiarito principi di diritto relativi all'integrazione del contraddittorio nelle cause scindibili, al contenuto minimo della motivazione in tema di validità delle notifiche e all'obbligo di comunicazione/precontraddittorio prima dell'iscrizione ipotecaria (anche nel regime anteriore alle modifiche normative), e ha rilevato l'omesso esame delle eccezioni (es. prescrizione, decadenza, ammissibilità documentale) come vizio idoneo a cassare la sentenza.
Norme richiamate
Nel processo tributario, come nel civile, la norma sull'integrazione del contraddittorio non impone l'obbligo di integrare quando la causa è scindibile e il termine per l'impugnazione rispetto alle parti pretermesse è ormai decorso; la notificazione dell'impugnazione vale come litis denuntiatio e non come vocatio in ius.
Fondamento per la censura in cassazione della motivazione apparente: la Corte può cassare la decisione quando la motivazione non rende percepibili le ragioni della decisione e impedisce il controllo sulla logicità del ragionamento.
d.lgs. 546/1992 art. 53, comma 2 e art. 14
Pur imponendo che l'appello sia proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al primo grado, non altera la distinzione tra cause scindibili e inscindibili: dunque non obbliga a integrare il contraddittorio se la parte è decaduta dal termine per impugnare.
"in base al principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. il silenzio e la mancata costituzione ... rendono fondata la doglianza"
Principio per il quale l'assenza di contestazione da parte della controparte può essere interpretata come accoglimento di fatti dedotti; è stato richiamato in relazione al giudizio di primo grado sulla mancata notifica.
D.P.R. n. 602/1973 art. 77 (e comma 2-bis introdotto successivamente)
La Corte richiama orientamento consolidato secondo cui l'amministrazione deve comunicare al contribuente l'intenzione di iscrivere ipoteca e concedere un termine per difesa/adempimento; l'assenza di tale comunicazione rende nulla l'iscrizione ipotecaria anche nel regime antecedente alla formalizzazione normativa dell'obbligo (valenza interpretativa e principio del contraddittorio endoprocedimentale).
Obbligo del giudice di esaminare e decidere sulle eccezioni rilevanti sollevate dalle parti; l'omesso esame integra motivo di cassazione per vizio di motivazione/parziale nullità.
Principio della 'perpetuatio' dell'ufficio del difensore: l'estinzione della parte non comporta automaticamente la perdita del potere di rappresentanza del difensore, fino alla sua sostituzione.
art. 2934 e ss. c.c. (prescrizione)
La prescrizione dei crediti è stata dedotta come eccezione dal contribuente; la mancata valutazione di tale eccezione in grado d'appello è stato motivo rilevante per la cassazione parziale.
Norma richiamata in relazione alla notifica dell'atto di ricorso per cassazione alle parti interessate (notifica del ricorso di cassazione a Equitalia Sud e Agenzia delle Entrate).
norme tributarie richiamate dal ricorrente: D.P.R. n. 602/1973 art. 26 e d.P.R. n. 600/1973 art. 60
Norme fiscali richiamate in ricorso circa modalità di riscossione e notifiche; la Corte ha ritenuto che alcune eccezioni connesse a queste norme non erano state esaminate in motivazione e quindi devono esser valutate nel nuovo esame.
d.l. n. 193/2016 (convertito) e legge n. 225/2016
Riferite alla successione per effetto dell'estinzione di Equitalia Sud e subentro dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione; la successione non ha privato il procuratore già costituito dello ius postulandi fino alla sua sostituzione.
Massime di principio
- Nelle cause scindibili non è obbligatorio integrare il contraddittorio con parti non appellate se è ormai decorso il termine per la loro impugnazione; la mancata integrazione non comporta automaticamente inammissibilità dell'atto di gravame.
- Il giudice d'appello deve motivare in modo concreto e specifico quando dichiara la regolarità delle notifiche: indicare quali notifiche sono state esaminate, il loro collegamento con le cartelle impugnate e le modalità di esecuzione per consentire il controllo di legittimità.
- Una motivazione che si limita a enunciare il risultato senza esporre l'iter logico e gli elementi di fatto e di diritto che lo sostengono è 'motivazione apparente' e legittima la cassazione per violazione dell'art. 360 co.1 n.4 c.p.c.
- L'iscrizione ipotecaria senza preventiva comunicazione al contribuente (contraddittorio endoprocedimentale) è nulla: tale obbligo ha valenza interpretativa anche per il regime antecedente alle modifiche formali della norma.
- Il giudice deve valutare ed esaminare tutte le eccezioni rilevanti sollevate dalle parti (es. prescrizione, decadenze, ammissibilità di documenti); l'omesso esame costituisce motivo di cassazione.
- La successione dell'ente di riscossione (estinzione di Equitalia e subentro dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione) non interrompe automaticamente la posizione processuale e il potere del difensore già costituito (perpetuatio officii) fino a eventuale sostituzione.
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