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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28432/2022 del 29/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di sanzioni per omissione di comunicazione di un trasferimento di denaro verso l'estero (euro 39.000.000) relativo ad operazione di Confcommercio del 2005. La banca ha dedotto: inesistenza dell'obbligo di segnalazione perché si sarebbe trattato di un deposito cauzionale infruttifero; nullità dell'atto per mancata allegazione del preliminare di compravendita cui l'atto richiamava; errata applicazione della sanzione percentuale (sosteneva che dovesse applicarsi la sanzione fissa per violazioni formali); vizio di proporzionalità e possibile violazione del diritto UE (richiesta di rinvio pregiudiziale); esistenza di incertezza normativa oggettiva (richiamando circolare 45/E/2010); richieste di attenuazione/riduzione della sanzione secondo art.7 d.lgs. 472/1997 (anche alla metà del minimo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'obbligo di tenuta delle evidenze e di segnalazione previsto dall'art.1 d.l. 28/6/1990, n.167 ha portata ampia (il termine "trasferimenti" comprende anche operazioni come quella contestata) e che la ricorrenza dei fatti non comprovava che il versamento fosse un deposito infruttifero esente dall'obbligo. Ha escluso la nullità per mancata allegazione del preliminare per insufficiente autosufficienza del motivo in cassazione. Ha ritenuto applicabile la sanzione percentuale prevista dall'art.5 per la violazione dell'obbligo sostanziale (mentre le sanzioni di cui ad art.7 riguardano inosservanze delle modalità tecniche di comunicazione). Ha respinto le censure di sproporzione materiale e le questioni UE/di costituzionalità, ritenendo la disciplina compatibile con i principi di proporzionalità e libertà di circolazione dei capitali; ha altresì escluso l'esimente per incertezza normativa oggettiva. Sul piano sanzionatorio, ha ritenuto legittima la rideterminazione operata in primo grado (iure superveniens) che aveva fissato la sanzione al 15% e che la CTR aveva confermato. Condanna della ricorrente alle spese di cassazione (euro 13.000).

Norme richiamate

  • d.l. 28 giugno 1990, n. 167 (art. 1, commi 1 e 3; art. 5; art. 7)

    Le banche, le società di intermediazione mobiliare e l'Ente poste italiane mantengono evidenza, anche mediante rilevazione elettronica, dei trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o certificati in serie o di massa, di importo superiore a 20 milioni, effettuati, anche attraverso movimentazione di conti o mediante assegni postali, bancari e circolari, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ... Tali evidenze riguardano le generalità ... la data, la causale e l'importo del trasferimento medesimo e gli estremi identificativi degli eventuali conti di destinazione.

    La Corte interpreta il termine "trasferimenti" in senso ampio, ritenendo l'obbligo di mantenimento evidenze e segnalazione dovuto anche per l'operazione contestata; l'art.5 prevede la sanzione percentuale (10-25% edittale) per la violazione degli obblighi sostanziali; l'art.7 disciplina le modalità di comunicazione e le relative sanzioni per inosservanze formali

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (art. 6, art. 7 comma 4)

    Art.6 (esimente per incertezza normativa): la Corte ritiene che non ricorra l'incertezza normativa oggettiva nel caso concreto. Art.7 (riduzione per manifesta sproporzione): la valutazione sulla riduzione rientra nel sindacato di merito e non può essere sostituita in cassazione salvo vizio di legittimità

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (art. 13)

    Richiamato in combinato disposto con art.7 d.l. n.167/1990 per le sanzioni relative alle modalità di comunicazione; la Corte distingue le sanzioni per violazione dell'obbligo sostanziale da quelle per inosservanza delle modalità tecniche

  • art. 1767 c.c.

    Citato nella prospettazione del ricorso iniziale rispetto alla natura giuridica dell'operazione (deposito cauzionale), ma la Corte non ha ritenuto che i fatti dimostrassero l'operazione come esente dall'obbligo di segnalazione

  • Costituzione (artt. 3 e 117)

    Richiamati a sostegno dell'eccezione di illegittimità costituzionale per violazione dei principi di ragionevolezza e rispetto del diritto UE; la Corte ha escluso la fondatezza della questione

  • Trattato UE (art. 5 TUE) e TFUE (art. 63)

    Le censure di violazione del principio di proporzionalità e di libera circolazione dei capitali sono state rigettate: la Corte ritiene che la disciplina nazionale sia compatibile con i principi UE e che la sanzione prevista non sia sproporzionata

  • Codice di procedura civile (art. 360, comma 1, nn. 3 e 4)

    Norme citate come ragione di legittimità per i motivi di cassazione (violazione di norme e omessa pronuncia), con valutazione di inammissibilità o infondatezza delle censure

Massime di principio

  • L'obbligo degli intermediari di tenere evidenza e segnalare i "trasferimenti" verso l'estero va interpretato in senso ampio: anche operazioni qualificate come depositi cauzionali possono rientrarvi salvo prova contraria chiara e specifica.
  • La sanzione prevista per la violazione sostanziale dell'obbligo di segnalazione è generalmente quella percentuale prevista dall'art.5 del d.l. n.167/1990 (cornice edittale), mentre le sanzioni previste dall'art.7 concernono inosservanze delle modalità tecniche di comunicazione; le due tipologie sono distinte e non si sovrappongono automaticamente.
  • L'esimente per incertezza normativa oggettiva (art.6 d.lgs. 472/1997) richiede indici concreti e seri di contraddittorietà o impossibilità di interpretazione univoca: circolari amministrative contraddittorie possono contribuire all'incertezza ma non bastano automaticamente a escludere la responsabilità.
  • Le questioni di proporzionalità delle sanzioni e di compatibilità con il diritto UE sono valutate in primo luogo dal giudice di merito; la Corte di cassazione verifica la legittimità formale e l'adeguata motivazione, e non sostituisce la valutazione di merito se quest'ultima è ben motivata.
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE è superflua quando la normativa nazionale si colloca al di fuori di un regime armonizzato o quando la Corte nazionale ritiene, sulla base di giurisprudenza comunitaria, che la disciplina sia compatibile con i principi dell'Unione.
  • Le istanze di riduzione della sanzione per manifesta sproporzione (art.7 d.lgs. 472/1997) e le richieste di applicazione di novazioni legislative (ius superveniens) sono questioni tipicamente di merito: il giudice di legittimità controlla la correttezza giuridica del procedimento ma non riesamina liberamente la congruità del quantum se adeguatamente motivata.

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