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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28172/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione del decreto della Corte d'appello di Napoli n. 821/2018 che aveva respinto l'opposizione proposta da Di Maro avverso il decreto del magistrato designato che aveva riconosciuto l'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (durata stimata 10 anni) liquidando l'indennizzo in euro 4.000,00 (euro 400,00 per anno). Il ricorrente deduce sei motivi volti a censurare, tra l'altro, la presunta errata applicazione e violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., l'omesso esame di fatti decisivi, incoerenza e illogicità della motivazione, la richiesta di applicazione della giurisprudenza CEDU "per come interpretata" dalla Corte EDU (critica sul mancato recepimento di tale interpretazione), la violazione dell'art. 117 Cost. in relazione all'art. 6 CEDU, e la nullità della motivazione e la errata interpretazione/quantificazione prevista dagli artt. 2 e 2-bis della legge n. 89/2001 (cd. legge Pinto), con richiesta di sindacare la congruità del "quantum" più elevato rispetto al minimo liquidato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure, constatando che i profili di legittimità sollevati erano in larga parte generici e non specificamente motivati. La Corte ha affermato la compatibilità degli artt. 2 e 2-bis della legge n. 89/2001 con l'art. 6 CEDU e con l'art. 117 Cost., nel senso che il sistema di quantificazione previsto (intervallo tra minimo e massimo - 400/800 euro per anno, nella formulazione novellata dalla legge n. 208/2015) rientra nel margine di apprezzamento legislativo e non pregiudica l'obiettivo di assicurare un serio ristoro. La scelta del moltiplicatore annuale da parte del giudice di merito è valutazione di fatto riservata al merito e sindacabile in Cassazione soltanto per i vizi delineati (omesso esame di fatto decisivo, motivazione apparente, contraddittorietà insanabile, ecc.). I rilievi del ricorrente sulla applicazione della giurisprudenza CEDU e la richiesta di dichiarazioni di incostituzionalità sono stati considerati generici e insufficienti.

Norme richiamate

  • legge 24 marzo 2001, n. 89 (legge Pinto), art. 2

    Disciplina i presupposti per la concessione dell'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo; la Corte ritiene che la normativa, nel suo complesso, sia compatibile con l'art. 6 CEDU.

  • legge 24 marzo 2001, n. 89 (legge Pinto), art. 2-bis

    "non puo' in ogni caso essere superiore [... al valore del diritto accertato dal giudice]"

    Stabilisce la misura e i criteri di determinazione dell'indennizzo (intervallo minimo-massimo e parametri di valutazione); la Corte interpreta la norma come attribuzione di un margine di discrezionalità al giudice di merito nella scelta del moltiplicatore annuale e ritiene che tale regime attui i principi dell'art. 6 CEDU.

  • art. 6, par. 1, Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Garanzia del diritto a un processo entro un termine ragionevole; la Corte afferma che la normativa interna (legge Pinto e sue modifiche) rientra nel margine di apprezzamento e, se applicata con i criteri indicati, assicura un ristoro adeguato.

  • art. 117 Cost.

    Richiama l'obbligo di conformità dell'ordinamento interno agli obblighi internazionali; la Corte ha escluso la violazione dell'art. 117 in relazione all'art. 6 CEDU alla luce della compatibilità della legge Pinto con la CEDU.

  • artt. 112 e 113 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla corretta motivazione e all'operatività del principio iura novit curia; la Corte ha ritenuto inesistente la censura perché le doglianze erano generiche e il giudice di merito ha svolto una motivazione adeguata nel quadro della discrezionalità prevista.

  • art. 360 c.p.c. (nn. 3, 4, 5)

    Norme di legittimità per il ricorso per cassazione (violazione di legge, motivazione apparente, omesso esame di fatto decisivo); la Corte ha applicato tali limiti per escludere il sindacato sul mero apprezzamento del "quantum" operato dal giudice di merito.

  • art. 5-ter legge n. 89/2001

    Regola l'opposizione al decreto del magistrato delegato in materia di equa riparazione; qui rilevante per la procedura esperita in primo grado e successiva opposizione.

  • d.l. n. 83/2012 e legge n. 208/2015 (novellatrice)

    Interventi normativi che hanno modificato il sistema di quantificazione dell'indennizzo; la Corte segnala che la misura 400/500/1000 indicata in giurisprudenza non esclude la legittimità del sistema legislativo e del criterio di calcolo previsto per il periodo applicabile.

Massime di principio

  • La liquidazione dell'indennizzo ex legge Pinto è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito entro il range previsto (minimo e massimo) e motivata in relazione ai parametri di cui al comma 2 dell'art. 2-bis; il sindacato in Cassazione è quindi limitato ai vizi di motivazione o ad omissioni di fatto decisivi.
  • Per impugnare con successo il "quantum" in sede di legittimità occorre documentare specifici vizi della motivazione (omesso esame di fatti decisivi, motivazione apparente, contraddittorietà insanabile), non meramente chiedere una rivalutazione della congruità dell'importo.
  • Le questioni di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 117 Cost. e all'art. 6 CEDU richiedono censure circostanziate che dimostrino in che modo e per quali disposizioni la normativa interna sarebbe in contrasto con la Convenzione; argomentazioni generiche sono dichiarate inammissibili o infondate.
  • La giurisprudenza della Corte EDU può essere richiamata per sostenere un maggior quantum, ma il suo effetto sul giudizio interno dipende dalla comparabilità del caso e dalla dimostrazione che il margine di apprezzamento nazionale sia stato illegittimamente esercitato.
  • La scelta del moltiplicatore annuale (e quindi il calcolo complessivo) può essere aumentata rispetto al minimo quando risultino elementi fattuali e parametri significativi (es. gravità del pregiudizio, durata eccezionale, rilevante posta in gioco) giustificativi; tali elementi devono però essere chiaramente esposti e discussi in sede di merito.
  • In sede di opposizione al decreto del magistrato delegato (art. 5-ter legge 89/2001) è importante fornire motivazione puntuale e prove sulle circostanze che giustificano una diversa quantificazione, pena il rigetto con conferma del criterio legislativo applicato.

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