Cassazione Civile, Ordinanza n. 19517/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una donna otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di due eredi del proprio ex convivente, sostenendo di avere consegnato al defunto, a titolo di mutuo, la somma di euro 15.500 per consentirgli di coprire un assegno emesso senza provvista da un parente di lui. Le eredi proponevano opposizione e il tribunale revocava il decreto, ritenendo non ammissibile la prova testimoniale del mutuo per il superamento del limite di valore e, in ogni caso, qualificando le dazioni di denaro come obbligazioni naturali irripetibili. In appello, la decisione veniva riformata e le eredi venivano condannate al pagamento. In cassazione le ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 1813, 2697 e 2735 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la corte territoriale avesse ritenuto provato il mutuo e la dazione di denaro sulla base di dichiarazioni de relato rese da testimoni, senza prova della traditio, della provenienza della somma e delle concrete modalità del prestito; 2) violazione dell'art. 2034 c.c., sostenendo che le attribuzioni patrimoniali tra conviventi, in assenza di specifico accordo, integrerebbero obbligazioni naturali non ripetibili; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che la corte d'appello avesse fondato la decisione su prove in realtà non acquisite, incorrendo in un errore di percezione/travisamento della prova.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso per mancanza della procura speciale agli atti, ma ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il mutuo è contratto reale e la prova della consegna del denaro e del titolo da cui deriva l'obbligo di restituzione grava sulla parte che ne chiede la restituzione; ha inoltre considerato corretta la valutazione della corte territoriale, che aveva attribuito alle testimonianze de relato ex parte il valore di confessione stragiudiziale resa a terzi e aveva tratto da tale quadro probatorio il convincimento dell'effettiva stipulazione di un mutuo orale. Ha reputato infondato anche il secondo motivo, osservando che l'art. 2034 c.c. richiede, per le obbligazioni naturali atipiche, la sussistenza di un dovere morale o sociale e la spontaneità della prestazione con carattere di proporzionalità e adeguatezza; nel caso concreto, la dazione era stata concordata per coprire un debito di un parente del convivente, circostanza incompatibile con la configurazione di un'obbligazione naturale. Infine, ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché mascherava una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in cassazione; la censura di travisamento della prova è stata ricondotta ai limiti del sindacato di legittimità secondo l'elaborazione delle Sezioni Unite. Nessuna statuizione sulle spese, per l'inammissibilità del controricorso; disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il limite di valore non preclude in assoluto la prova testimoniale del contratto orale di mutuo, poiché il giudice può ammetterla in deroga secondo una valutazione discrezionale fondata su qualità delle parti, natura del contratto e altre circostanze, purché adeguatamente motivata.
Le dichiarazioni de relato ex parte riferite da testimoni possono essere apprezzate liberamente dal giudice quando integrino confessione stragiudiziale fatta a terzi.
Il mutuo è contratto reale e si perfeziona con la consegna del denaro o di altre cose fungibili.
Chi agisce per la restituzione di somme date a mutuo deve provare la traditio e il titolo giuridico dell'obbligo di restituzione, perché tali elementi costituiscono il fondamento della pretesa.
L'obbligazione naturale richiede, per le ipotesi atipiche del primo comma, un dovere morale o sociale secondo la coscienza sociale corrente e una prestazione spontanea, proporzionata e adeguata; se la dazione è concordata come operazione diversa, non ricorre l'irripetibilità propria dell'obbligazione naturale.
La censura non può risolversi in una richiesta di diversa valutazione delle prove da parte della Cassazione.
La valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova e il giudizio di prevalenza tra elementi istruttori appartengono al giudice di merito e non sono rinnovabili in sede di legittimità, salvo motivazione inesistente o sotto la soglia del minimo costituzionale.
I motivi che mirano a rivalutare il merito probatorio o a denunciare un preteso travisamento della prova oltre i limiti del sindacato di legittimità sono inammissibili o infondati, secondo la concreta formulazione della censura.
Nel giudizio di legittimità non impone al cancelliere di avvisare le parti di irregolarità o lacune degli atti prodotti, ma solo di dare conferma dell'avvenuta ricezione del plico e dei documenti allegati così come materialmente prodotti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
A seguito del rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro di riferimento per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel mutuo, essendo il contratto reale, la parte che chiede la restituzione deve provare non solo l'esistenza di un accordo, ma soprattutto la consegna effettiva del denaro o della cosa fungibile e il titolo della dazione.
- La prova testimoniale di un contratto orale di mutuo può essere ammessa anche oltre il limite di valore di cui all'art. 2721 c.c., ma solo per valutazione discrezionale del giudice di merito, che deve motivare adeguatamente in base alle circostanze del caso.
- Le dichiarazioni rese da un terzo su quanto riferito dal debitore possono essere valorizzate come confessione stragiudiziale fatta a terzi e apprezzate liberamente dal giudice di merito.
- L'obbligazione naturale atipica presuppone un dovere morale o sociale socialmente riconoscibile e una prestazione spontanea, proporzionata e adeguata; se la dazione è finalizzata a un diverso assetto di interessi concordato tra le parti, non opera l'irripetibilità ex art. 2034 c.c.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o contestare il giudizio di attendibilità compiuto dal giudice di merito, salvo vizi motivazionali nei limiti del sindacato di legittimità.
- Il preteso travisamento della prova non può essere trasformato in una domanda di riesame del fatto in sede di legittimità quando la censura mira solo a sovvertire il convincimento del giudice di merito.
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