Cassazione Civile, Ordinanza n. 25335/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (danneggiato)
La controversia
La lite nasce dalla domanda di una persona che ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale per la morte del fratello, ucciso nel 1982 dal convenuto, poi condannato in sede penale per omicidio doloso. In primo grado il convenuto si è costituito tardivamente, chiedendo la rimessione in termini per poter sollevare l'eccezione di prescrizione del diritto risarcitorio; il tribunale ha negato la rimessione in termini, ha dichiarato inammissibile l'eccezione di prescrizione e ha accolto la domanda risarcitoria. La corte d'appello ha confermato integralmente. In cassazione il convenuto ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 153 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per il diniego della rimessione in termini, sostenendo che la tardività della costituzione era dipesa dalla complessa trasmissione degli atti tramite il Servizio di protezione e che, comunque, la richiesta era stata formulata senza apprezzabile ritardo; 2) nullità della sentenza e violazione delle regole sulla prova per asserito travisamento di un documento del Servizio di protezione che attestava le date di ricezione e trasmissione degli atti; 3) violazione degli artt. 2947 e 2697 c.c. per mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione; 4) violazione delle norme sulla liquidazione del danno e della riduzione del risarcimento, censurando l'uso delle tabelle milanesi a forbice anziché a punto, la mancata valorizzazione della confessione del convenuto e la mancata riduzione del danno per il ritardo della creditrice e per gli interessi compensativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che la rimessione in termini richiede sia una causa non imputabile sia la tempestività della reazione, requisito mancante perché la costituzione e l'istanza sono avvenute solo mesi dopo la ricezione degli atti. Ha dichiarato manifestamente inammissibile il secondo motivo, escludendo un vero travisamento della prova e rilevando che la valutazione dell'inferenza probatoria è riservata al giudice di merito; ha inoltre osservato che i dati documentali erano comunque pacifici. Il terzo motivo è stato assorbito dal rigetto del primo, poiché la tardività della costituzione impediva comunque di superare l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione. Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente inammissibile perché attinente a valutazioni di fatto riservate al merito; inoltre il ricorrente, quale danneggiante, era privo di interesse a censurare la liquidazione con tabelle a punto, che avrebbero potuto persino condurre a un importo maggiore, e la deduzione del concorso colposo del creditore ex art. 1227, comma 2, c.c. non era stata proposta tempestivamente. La Corte non ha posto spese per l'intimata contumace, ma ha condannato il ricorrente a versare Euro 5.000 alla Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c. e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La rimessione in termini richiede non solo una causa non imputabile che abbia determinato la decadenza, ma anche la tempestività dell'iniziativa della parte, da intendersi come immediatezza della reazione al sopravvenire della necessità di compiere l'attività ormai preclusa.
art. 111 Cost.
È evocato come parametro di legittimità, ma non viene ritenuto violato dalla decisione impugnata.
Non risulta configurabile il dedotto travisamento della prova, che comunque non integra nella specie un vizio denunciabile nei termini prospettati.
La valutazione delle prove e la scelta delle risultanze ritenute più idonee sono riservate al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti propri del vizio denunciabile.
Richiamato insieme alle censure sulla prova presuntiva, ma senza che sia ravvisata una violazione idonea a scalfire la motivazione di merito.
La censura sulla prescrizione resta assorbita dal corretto rilievo della tardività dell'eccezione per effetto della mancata tempestiva costituzione.
Richiamato per contestare l'onere della prova della prescrizione, ma il motivo non supera l'assorbente rilievo processuale della tardività.
Evocato nella censura sulla liquidazione del danno, ma la Corte lo ritiene non decisivo perché la doglianza investe apprezzamenti di fatto.
La dedotta nullità della motivazione non è accolta, poiché la censura si risolve in critica del merito della liquidazione e della valutazione delle prove.
Richiamato in relazione alla quantificazione equitativa del danno, ma la relativa censura è inammissibile.
L'indagine sul concorso colposo del danneggiato e sull'aggravamento del danno presuppone una tempestiva eccezione del danneggiante nel termine di costituzione; in mancanza, il giudice non può rilevarla.
La definizione accelerata può condurre alla declaratoria di inammissibilità e alla condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c.; la richiesta della parte di pubblica udienza è stata respinta per difetto di una questione di particolare rilevanza.
È la norma che disciplina la trattazione in camera di consiglio a seguito di istanza di decisione del ricorrente.
terzo comma; quarto comma
Non si applica la condanna del terzo comma per effetto della definizione conforme alla proposta accelerata, ma opera il quarto comma con condanna della parte soccombente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
La trattazione in pubblica udienza è eccezionale e richiede la particolare rilevanza della questione di diritto; altrimenti la decisione avviene in camera di consiglio.
Massime di principio
- La rimessione in termini richiede cumulativamente la prova di una causa non imputabile della decadenza e la tempestività dell'istanza: la reazione della parte deve essere immediata rispetto al momento in cui si manifesta la necessità di compiere l'atto precluso.
- Il giudizio sull'inferenza probatoria e sulla scelta delle risultanze ritenute più persuasive appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la censura mira solo a sostituire una diversa lettura del materiale istruttorio.
- Non può parlarsi di travisamento della prova quando il giudice di merito abbia correttamente percepito il contenuto del documento ma ne abbia tratto una diversa valutazione logica o probatoria.
- L'eccezione di prescrizione e, più in generale, le difese che presuppongono la rituale costituzione della parte devono essere proposte tempestivamente; la tardiva costituzione impedisce di far valere utilmente tali questioni.
- La deduzione del concorso colposo del danneggiato o dell'aggravamento del danno ex art. 1227, comma 2, c.c. è eccezione in senso proprio e deve essere sollevata nel termine di costituzione, altrimenti resta preclusa.
- Chi contesta in cassazione i criteri di liquidazione del danno deve avere un concreto interesse alla diversa regola invocata: la censura è inammissibile se il criterio alternativo può anche condurre a un risultato non più favorevole, o persino più sfavorevole, per l'impugnante.
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