Cassazione Civile, Ordinanza n. 27346/2025 del 13/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il recupero di contributi previdenziali asseritamente dovuti da una società in relazione ad alcuni lavoratori assunti fino a novembre 1991, con applicazione dello sgravio decennale ex art. 14 della L. n. 183 del 1976. In sede di rinvio, la Corte d'appello di Napoli ha rideterminato il debito contributivo sulla base di nuovi accertamenti e di note interne dell'INPS, quantificando l'importo dovuto in euro 192.024,00, oltre somme aggiuntive da calcolarsi con criterio riduzionistico. La società ha quindi proposto ricorso per revocazione contro la sentenza di merito e, dichiarato inammissibile tale rimedio, ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: violazione del comando di rinvio ex art. 384 c.p.c.; omesso esame di fatti decisivi relativi alla mancata accettazione del nuovo debito e alla nullità del verbale ispettivo; violazione delle norme su riconoscimento di debito e confessione, per avere il giudice attribuito valore confessorio alla condotta processuale; omessa pronuncia sulla dedotta nullità del verbale ispettivo; violazione di giudicato, legittimazione processuale e ultrapetizione in relazione a un'ordinanza ingiunzione; infine, censura della sentenza che aveva dichiarato inammissibile la revocazione per insussistenza dell'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. L'INPS ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale lamentando un contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza di merito, per l'omessa indicazione nel dispositivo delle somme aggiuntive e delle modalità di calcolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della società sia il ricorso incidentale dell'INPS. Ha ritenuto infondato il primo motivo della società perché il giudice di rinvio non aveva violato il comando della precedente cassazione, avendo comunque proceduto all'accertamento del debito e limitandosi a quantificarlo nei termini già riconosciuti dall'INPS in autotutela. Ha dichiarato inammissibili i motivi costruiti come errori di fatto o per difetto di autosufficienza, rilevando che le circostanze denunciate erano state comunque esaminate o che mancava la trascrizione degli atti necessari. Ha escluso che la Corte territoriale avesse fondato la decisione su un riconoscimento di debito o su una confessione, avendo piuttosto valutato la condotta processuale delle parti. Ha inoltre confermato l'inammissibilità della revocazione, perché le doglianze miravano a una diversa lettura della condotta processuale e del giudicato, non a un errore di fatto revocatorio. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha escluso la nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo, osservando che le somme aggiuntive conseguono per legge al ritardato pagamento e che la motivazione integrava il dispositivo senza renderlo incomprensibile. Le spese di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambi i ricorrenti, se dovuto.
Norme richiamate
art. 14 L. n. 183 del 1976
richiamato quale base dello sgravio decennale riconoscibile per i lavoratori assunti fino a novembre 1991, incidente sulla quantificazione del debito contributivo
il giudice di rinvio non viola il comando giudiziale se procede comunque all'accertamento demandato, anche quantificando il debito nei limiti risultanti dagli atti e dagli accertamenti dell'ente previdenziale
l'errore revocatorio richiede un errore di fatto; non vi rientrano le censure che mirano a una diversa interpretazione della condotta processuale o del giudicato
dedotto come vizio di violazione di legge nei motivi relativi a riconoscimento di debito, confessione e giudicato
invocato per nullità della sentenza e error in procedendo, ma respinto perché non sussistenti le dedotte nullità
il vizio di omesso esame di fatti decisivi non ricorre quando i fatti siano stati comunque valutati dal giudice di merito, pur con esito non favorevole alla parte
richiamato dalla ricorrente come norma sul riconoscimento di debito, ma ritenuto inconferente rispetto alla valutazione della condotta processuale
richiamato dalla ricorrente in tema di confessione, ma la Corte ha escluso che la decisione si fondasse su una confessione
richiamato dalla ricorrente, senza che la Corte ravvisasse le dedotte violazioni
invocato per denunciare l'uso di prove asseritamente non acquisite; la Corte ha escluso il vizio
richiamato insieme all'art. 2909 c.c. e alle norme processuali sul giudicato
richiamato in tema di efficacia del giudicato, ma la censura è stata respinta
richiamato sulla capacità processuale/legittimazione, nell'ambito della censura sul giudicato
richiamato sulla legittimazione e sull'interesse ad agire o impugnare
richiamato sulla formazione del giudicato formale
richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla statuizione relativa all'ordinanza ingiunzione
richiamato dall'INPS per sostenere il contrasto tra motivazione e dispositivo
richiamato dall'INPS per invocare la nullità processuale derivante dall'asserito contrasto tra motivazione e dispositivo
art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la violazione del comando di rinvio ex art. 384 c.p.c. non sussiste se il giudice del rinvio esamina la questione devoluta e perviene a una quantificazione del debito coerente con gli accertamenti già disponibili, anche se non aderisce alla tesi della parte.
- Il vizio revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. richiede un errore di fatto in senso proprio; non è configurabile quando la censura investe l'interpretazione della condotta processuale, la valutazione delle prove o la corretta formazione del giudicato.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il fatto dedotto risulta comunque considerato dal giudice di merito, sia pure con valutazione sfavorevole alla parte ricorrente.
- Non può parlarsi di riconoscimento di debito o confessione se il giudice di merito ha semplicemente valorizzato la condotta processuale complessiva delle parti ai fini della quantificazione del credito.
- Il contrasto tra motivazione e dispositivo determina nullità solo se è insanabile e rende incomprensibile il comando giudiziario; non sussiste quando il dispositivo è integrato dalla motivazione su aspetti accessori che conseguono per legge al credito principale.
- In sede di legittimità, le censure che presuppongono l'esame di atti o documenti processuali sono inammissibili se non rispettano l'onere di specifica trascrizione o di completa localizzazione degli elementi indispensabili alla verifica del motivo.
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