Cassazione Penale, Sentenza n. 27871/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cutillo era imputato di bancarotta fraudolenta per distrazione in relazione al fallimento della Metal B s.r.l.; impugnava la sentenza di appello sostenendo l'insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, la mancata valutazione dei bonifici verso Mag s.r.l. e Assinet soc. coop. a r.l., l'erronea qualificazione come amministratore di fatto, la possibile ricettazione fallimentare anziché distrazione, la violazione delle norme processuali e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione dei giudici di merito, che, congiuntamente, hanno provato l'inserimento organico e l'attività gestionale continuativa del Cutillo nella Metal B (amministratore di fatto), il che giustifica la sua responsabilità per le distrazioni contestate. Ha escluso la necessità di riclassificare i fatti in ricettazione e ha giudicato infondate o inammissibili le censure sulla prova, sulle questioni processuali e sulla richiesta delle attenuanti generiche. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento ai limiti di impugnazione; la Corte ricorda che il ricorso è stato formulato nei limiti di tale disposizione
La nozione di "amministratore di fatto" richiede esercizio continuativo e significativo di poteri gestori; la Corte l'ha applicata per valutare la posizione di Cutillo nella società fallita
Distinzione tra bancarotta/distrazione operata dall'amministratore di fatto (imputabile come distrazione) e ricettazione prefallimentare, che ricorre per terzi estranei; la Corte ha escluso la ricettazione in presenza della qualifica di amministratore di fatto
artt. 192 e 533 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione ai canoni procedurali per l'affermazione di responsabilità e alla motivazione della sentenza di merito; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano rispettato tali canoni
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito, esercitando il potere discrezionale, abbiano correttamente escluso le attenuanti in considerazione della personalità negativa dell'imputato e dei precedenti
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese ai sensi di tale articolo
Massime di principio
- In presenza di sentenze congruenti di primo e secondo grado, le motivazioni si integrano e vanno considerate congiuntamente in Cassazione; non è consentito un semplice diverso apprezzamento di merito.
- La qualifica di "amministratore di fatto" si accerta tramite elementi sintomatici di inserimento organico e attività gestoria continuativa e significativa; tale accertamento è valutazione di fatto insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
- Se il soggetto è ritenuto amministratore di fatto della fallita, la sottrazione di beni o somme si inquadra nella bancarotta per distrazione e non nella ricettazione prefallimentare, che riguarda invece terzi estranei.
- Le censure generiche o basate su ipotesi alternative non superano il giudizio di legittimità quando la motivazione di merito è logica, coerente e fondata su deposizioni e atti istruttori.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è subordinato al giudizio di prevalenza del giudice di merito; la Cassazione verifica solo la correttezza del ragionamento e l'adeguata considerazione dei parametri dell'art.133 c.p.
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