Cassazione Civile, Ordinanza n. 18409/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione a una sentenza del Tribunale di Milano. La commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'atto disposto nei gradi di merito. Successivamente, la società contribuente ha presentato istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, versando la prima rata, ma l'Agenzia delle Entrate ha negato l'accesso alla definizione ritenendo che la lite avesse a oggetto un atto non impositivo, bensì meramente funzionale alla riscossione dell'imposta. La contribuente ha quindi impugnato il diniego. Il ricorso dell'Agenzia verteva sulla qualificazione dell'avviso di liquidazione ai fini dell'esclusione dalla definizione agevolata; il controricorso/ricorso incidentale della società mirava a far valere la definibilità della lite e la conseguente estinzione del giudizio principale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso della contribuente contro il diniego di definizione agevolata, qualificando l'avviso di liquidazione come atto impositivo perché, per la prima volta, ha reso nota alla contribuente una pretesa fiscale determinata nell'an e nel quantum. Conseguentemente ha dichiarato estinto il giudizio sul ricorso principale relativo all'atto impositivo. Le spese del giudizio sull'atto impositivo restano a carico della parte che le ha anticipate; le spese del giudizio sul diniego sono state compensate. È escluso il versamento dell'ulteriore contributo unificato in ragione dell'estinzione del giudizio principale.
Norme richiamate
controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi
La definizione agevolata si applica alle liti tributarie aventi ad oggetto atti impositivi; la nozione va ricostruita in senso sostanziale, con riguardo all'atto che comunica per la prima volta al contribuente la pretesa fiscale.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
Le spese del giudizio definito restano a carico della parte che le ha anticipate.
L'atto che per la prima volta comunica la pretesa fiscale è impugnabile non solo per vizi propri ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamato in via esemplificativa nel precedente di legittimità per individuare una cartella che, se primo atto della pretesa, rientra tra gli atti impositivi definibili.
art. 8, lett. b), tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986
È la base normativa indicata nell'avviso di liquidazione impugnato, in contrapposizione alla diversa lettera e) evocata dalla contribuente.
art. 8, lett. e), tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986
Norma alternativa richiamata nella vicenda per contestare la corretta applicazione dell'imposta di registro.
Massime di principio
- Ai fini della definizione agevolata delle liti tributarie, la nozione di "atto impositivo" va interpretata in senso sostanziale: è tale l'atto che rende per la prima volta edotto il contribuente della pretesa fiscale, determinandone an e quantum.
- Un avviso di liquidazione può essere atto impositivo quando non si limita a una funzione meramente ricognitiva o di riscossione, ma esprime una pretesa fiscale nuova e compiuta nei confronti del contribuente.
- Se la controversia ha ad oggetto un atto definibile ai sensi della disciplina sulla definizione agevolata e il contribuente perfeziona la procedura, il giudizio principale si estingue.
- Nelle liti definite agevolmente, le spese del giudizio definito restano a carico di chi le ha anticipate, mentre le spese relative al giudizio sul diniego possono essere compensate in presenza di peculiari profili della vicenda processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18362/2022 del 08/06/2022
- ordinanza_civile · 8 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18363/2022 del 08/06/2022
- ordinanza_civile · 8 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18364/2022 del 08/06/2022
- ordinanza_civile · 8 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18365/2022 del 08/06/2022
- ordinanza_civile · 8 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18367/2022 del 08/06/2022
- ordinanza_civile · 8 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18368/2022 del 08/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →