Cassazione Penale, Sentenza n. 15002/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila che aveva condannato il ricorrente alla pena pecuniaria per il reato previsto dagli artt. 110 c.p. e 256 d.lgs. n.152/2006, in qualità di Amministratore Unico della ditta FR Coperture s.r.l., per deposito incontrollato di rifiuti (materiali plastici, ferrosi, polistirolo, polistirene, guaina ardesiata, balloni con cartucce usate di silicone, inerti, secchi con catrame, carcassa di autovettura). Il ricorso era articolato in tre motivi: 1) erronea qualificazione del materiale come "rifiuto" anziché merce riutilizzabile, essendo l'area una unità locale regolarmente denunciata; 2) omissione della declaratoria di prescrizione avendo l'accumulo risalente a maggio 2019 (reato istantaneo con effetti permanenti); 3) violazione e illogicità della motivazione in relazione all'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto e causa di non punibilità), con mancata considerazione del comportamento post factum
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: 1) primo motivo: il giudice di merito ha fornito motivazione non irragionevole per ritenere i materiali rifiuti, fondandosi su riscontri fattuali (rilievi fotografici, attività del ricorrente che aveva incaricato la società PAVIND s.r.l. "di rimuovere i rifiuti accumulati sull'area", e descrizione contenuta nell'imputazione), mentre l'alternativa della possibilità di riutilizzo non è stata adeguatamente provata, specie per i balloni con cartucce usate e la carcassa d'auto; 2) secondo motivo: manifestamente infondato poiché il reato contestato (deposito incontrollato) ha natura permanente; la Corte fissa la data di smaltimento al 18/02/2020 (ultimo formulario) e calcola che alla data della sentenza impugnata (15/01/2025) il termine di prescrizione non era decorso (anche considerando 322 giorni di sospensione del dibattimento richiesti dalla difesa); 3) terzo motivo: inammissibile perché dalla sentenza non risulta che la difesa avesse chiesto espressamente l'applicazione della causa di non punibilità ex art.131-bis c.p., e comunque il Tribunale aveva motivato la scelta di una pena superiore al minimo edittale sulla base della varietà e gravità dei rifiuti, incompatibile con un'apprezzamento di particolare tenuità. Viene disposto inoltre che il ricorrente sostenga le spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p. e versi, in via equitativa, euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
Rilevata la partecipazione od il concorso di persone nella condotta; applicata come parametro di imputazione al ricorrente in qualità di amministratore
Norma penale ambientale contestata (illecito relativo alla gestione dei rifiuti); la Corte conferma l'applicazione per il deposito incontrollato dei materiali rinvenuti
Citato nel ricorso: relativo a profili procedurali invocati dal ricorrente, valutazione negativa da parte della Corte circa l'eccezione formulata
Richiamato in relazione alla prescrizione: la Corte valuta i termini applicabili alla fattispecie
Relativo alla disciplina della prescrizione: utilizzato per determinare i termini decorrenza e interruzioni/sospensioni
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte rileva che l'assenza di richiesta difensiva e la struttura argomentativa della sentenza di merito (pena superiore al minimo, gravità/varietà dei rifiuti) escludono l'applicazione
Principi per la determinazione della pena; il Tribunale ha richiamato elementi ex art.133 (gravità, varietà) per aumentare la pena oltre il minimo
Richiamato per la predisposizione della scheda da parte del Tribunale; utilizzato dalla Corte per ricostruire il percorso processuale e le sospensioni
Norma che dispone l'onere delle spese a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n.186
Richiamata nella valutazione delle somme da versare alla Cassa delle ammende e nella considerazione sulla buona fede del ricorrente nella presentazione del ricorso
Cass. Sez.3, n.30929 del 10/04/2024 (Duse)
Giurisprudenza richiamata per affermare la natura permanente del reato di deposito incontrollato e per indicare il criterio di individuazione della data di consumazione
Cass. Sez. 3, n.43604 del 08/09/2021 (Cincola')
Precedente che stabilisce che la causa di non punibilità per particolare tenuità è implicitamente respinta se la sentenza di merito contiene argomentazioni che escludono la tenuità
Cass. Sez. U, n.13681 del 25/02/2016 (Tushaj)
Richiamata dalla difesa per la possibilità di applicazione d'ufficio dell'art.131-bis in casi particolari; la Corte osserva che il precedente riguarda giudizi anteriori alla novella e quindi non è applicabile al caso di specie
Massime di principio
- La qualificazione dei materiali come "rifiuti" si fonda prevalentemente su valutazioni fattuali (rilievi fotografici, descrizione dell'imputazione, circostanze e comportamenti dell'imputato come l'incarico a terzi di rimozione); l'affermazione della possibilità di riutilizzo deve essere provata concretamente
- Il reato di deposito incontrollato è di natura permanente: la consumazione si valuta non al singolo deposito ma alla luce della persistenza e dello smaltimento effettivo dei rifiuti; pertanto il termine di prescrizione decorre in relazione alla cessazione dello stato di antigiuridicità (es. data dell'ultimo formulario di smaltimento)
- Le eccezioni di prescrizione richiedono una ricostruzione temporale documentale rigorosa; sospensioni e atti interruttivi del procedimento (esercizio dell'azione penale, sospensioni richieste dalle parti) incidono sul calcolo dei termini
- L'applicazione dell'art.131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) richiede sia una richiesta difensiva chiara sia un quadro argomentativo della sentenza di merito coerente con la valutazione di tenuità; elementi di gravità o scelta di pena superiore al minimo sono incompatibili con l'applicazione della causa di non punibilità
- La Corte di Cassazione controlla la logica e la ragionevolezza della motivazione di merito, ma dà ampio apprezzamento alle valutazioni probatorie del giudice di merito quando siano sorrette da elementi fattuali non contraddetti
- In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e a versamenti equitativi alla Cassa delle ammende; la Corte può valutare la sussistenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
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