Cassazione Civile, Ordinanza n. 25897/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto formatosi su un'istanza di rimborso di un credito IVA relativo all'anno 2008, presentata nel dicembre 2017 da una società. La CTR aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo che il credito, pur non essendo stato riportato correttamente nelle dichiarazioni successive, fosse stato riconosciuto dall'Ufficio in sede di accertamento per l'anno 2009; che fosse applicabile la prescrizione decennale del diritto al rimborso del credito IVA indicato in dichiarazione; e che la successiva definizione agevolata del contenzioso relativo all'avviso di accertamento 2009 avesse eliminato il motivo ostativo al rimborso. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 per motivazione apparente e per avere la CTR ritenuto sufficiente la sola indicazione del credito in dichiarazione; 2) violazione dell'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992 per tardività dell'istanza di rimborso e per erronea applicazione del termine decennale, mancando una specifica e inequivoca domanda in dichiarazione; 3) violazione dell'art. 2 d.P.R. 322/1998 per l'uso di principi giurisprudenziali non pertinenti ai rimborsi; 4) violazione dell'art. 6 d.l. 119/2018 conv. in l. 136/2018 per avere attribuito alla definizione agevolata effetti anche sul credito chiesto a rimborso; 5) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la contestazione amministrativa del credito per incompletezza documentale e per mancata decurtazione dell'importo di euro 46.200,00 oggetto della ripresa a tassazione per il 2009.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha accolto l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla contribuente: la sentenza d'appello risultava notificata via PEC il 3 giugno 2021, sicché il termine breve di 60 giorni scadeva il 2 settembre 2021; il ricorso per cassazione, notificato il 3 settembre 2021 alle ore 23:49, era quindi tardivo. Ne è derivato il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di violazione di legge dedotti dall'Agenzia
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato come parametro del motivo per omesso esame di fatto decisivo
applicato al termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
invocato dall'Agenzia in relazione al requisito di motivazione della sentenza tributaria
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
invocato in relazione alla tempestività della domanda di rimborso
invocato dall'Agenzia per contestare il richiamo a principi giurisprudenziali ritenuti non pertinenti
richiamato per escludere che la definizione agevolata del separato giudizio sull'accertamento 2009 avesse effetti sul diverso tema del rimborso
legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata risulta ritualmente notificata, il ricorso per cassazione deve essere proposto entro il termine breve di 60 giorni; la notifica tardiva determina l'inammissibilità del ricorso e il passaggio in giudicato della decisione impugnata.
- Nel giudizio di legittimità il controllo preliminare sulla tempestività dell'impugnazione assorbe ogni esame dei motivi di merito, anche se formulati come violazioni di legge o omesso esame di fatti decisivi.
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